Massimario di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine463-467

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Alberghi - Contratto di albergo e di pensione - Oggetto - Natura

Il contratto di albergo costituisce un contratto atipico o misto, con il quale l'albergatore si impegna a fornire al cliente, dietro corrispettivo, una serie di prestazioni eterogenee, quali la locazione di alloggio, la fornitura di servizi, il deposito, senza che la preminenza riconoscibile alla locazione d'alloggio possa valere, sotto il profilo causale, a dare carattere accessorio alle altre prestazioni. Pertanto, secondo i principi applicabili in tema di contratto misto, il negozio deve essere assoggettato alla disciplina unitaria dell'uno o dell'altro contratto in base alla prevalenza degli elementi, salva l'applicazione degli elementi del contratto non prevalente se regolati da norme compatibili con quelle del contratto prevalente. (Nella specie, relativa a contratto di albergo stipulato in favore di terzo, avendo un assessore comunale pattuito la locazione per due mesi di un bungalow in un complesso alberghiero in favore di una famiglia sfrattata, la Suprema Corte, nel cassare la sentenza di merito che aveva limitato la condanna dell'assessore al pagamento dei canoni dei due mesi, ha ritenuto compatibile con il suddetto contratto l'obbligo del conduttore in mora nella restituzione della cosa locata di dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna e l'eventuale maggior danno).

    Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 2005, n. 1150, Camping Pini di Maresca snc c. Com. Meta ed altri. (C.c., art. 1411; c.c., art. 1591). [RV578766]


@Associazioni e fondazioni - Associazioni non rico- nosciute - Rapporti esterni - Contratto di locazione

La responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta (collegata non alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa, concretantesi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi) non è riferibile, neppure in parte, ad un'obbligazione propria dell'associato, ma ha carattere accessorio rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, di talché detta obbligazione (di natura solidale) è legittimamente inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione. Ne consegue che tale responsabilità grava esclusivamente sui soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, attesa l'esigenza di tutela dei terzi che, nell'instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti, non potendo il semplice avvicendamento nelle cariche sociali del sodalizio comportare alcun fenomeno di successione nel debito in capo al soggetto subentrante, con esclusione di quello (attualmente sostituito) che aveva in origine contratto l'obbligazione. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, e nello specificare, ancora, che, per l'effetto, il presidente di un sodalizio non riconosciuto è passivamente legittimato all'azione del creditore anche dopo la cessazione della carica con riguardo alle obbligazioni risalenti al periodo in cui egli aveva esercitato le funzioni di presidente, la Corte Cass., ha così cassato la sentenza della corte di merito che aveva invece ritenuto, con riferimento ad un contratto di locazione sottoscritto, illo tempore, dall'allora presidente di un'associazione non riconosciuta in nome e per conto di quest'ultima, che tutte le relative obbligazioni, ivi inclusa quella della riconsegna alla scadenza - nonché quella risarcitoria riconnessa all'eventuale ritardo nella consegna - non gravassero su quest'ultimo, bensì sull'attuale legale rappresentante dell'ente).

    Cass. civ., sez. III, 12 gennaio 2005, n. 455, Puccetti ed altri c. Tuccori ed altri. (C.c., art. 38; c.c., art. 1590; c.c., art. 1591). [RV579348]


@Azioni giudiziarie del condominio - Legittimazione del singolo condomino - Sentenza d'appelloRicorso per cassazione

Configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa degli interessi, esclusivi e comuni, inerenti all'edificio condominiale. Ne consegue che ciascun condomino è legittimato a proporre autonomamente ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello emessa nei confronti della collettività condominiale, senza che assuma rilevanza, in contrario, l'eventuale proposizione del ricorso anche da parte dell'amministratore del condominio.

    Cass. civ., sez. V, 7 dicembre 2004, n. 22942, Cond. Piazza Dante Via Ceccardi c. Com. Genova. (C.c., art. 1117; c.c., art. 1131; c.p.c., art. 100; c.p.c., art. 360). [RV579392]


@Azioni giudiziarie del condominio - Legittimazione dell'amministratore - Azioni a tutela delle parti comuni - Autorizzazione dell'assemblea

L'esperimento, da parte dell'amministratore di condominio, di azioni reali a tutela delle parti comuni dell'edificio, è legittimamente autorizzabile da parte dell'assemblea dei condomini, ma non può essere esercitata autonomamente da parte dello stesso amministratore.

    Cass. civ., sez. II, 26 gennaio 2005, n. 1553, Caser ed altro c. Cond. Piazza Repubblica 7/9 Via Marcora. (C.c., art. 1117; c.c., art. 1130; c.c., art. 1131; c.c., art. 1136). [RV579369]


@Canone - Morosità - Sanatoria - Soggetti legittimati

In tema di locazioni, la sanatoria della morosità del conduttore è consentita anche al terzo, in virtù della regola generale dettata dall'art. 1180, primo comma, c.c., e sempre che costui intenda adempiere in tale veste, ma il locatore può sempre rifiutare il pagamento da parte di persona diversa dal conduttore quando tale adempimento possa ingenerare confusione sulla titolarità del rapporto locativo. L'accertamentoPage 464 della fondatezza o meno del relativo timore del locatore rientra, poi, tra gli accertamenti di fatti devoluti in via esclusiva al giudice di merito, insindacabili in sede di legittimità se correttamente motivati.

    Cass. civ., sez. III, 15 novembre 2004, n. 21578, Ferilli c. Saudelli. (C.c., art. 1180; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 55). [RV578647]


@Canone - Morosità - Sanatoria - Termine per il pagamento dei canoni scaduti

In materia di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da abitazione il legislatore ha limitato l'autonomia contrattuale in relazione soltanto alla durata del contratto, alla tutela dell'avviamento e alla prelazione, mentre l'ammontare del canone è rimesso alla libera determinazione delle parti, che ben possono prevedere l'obbligazione di pagamento per oneri accessori, specialmente quando questi sono strettamente connessi all'uso del bene. Ne consegue che, ai fini del procedimento di convalida di sfratto per morosità, il canone è in tal caso inteso come corrispettivo comunque dovuto dal conduttore, comprensivo anche degli oneri accessori.

    Cass. civ., sez. III, 29 novembre 2004, n. 22369, Buzzigoli F c. Buzzigoli S. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 5; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 9; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 27; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 55). [RV578699]


@Canone - Pagamento - Mediante assegno bancario - Invio per posta

Il pagamento del canone mediante assegno bancario inviato per posta può avere efficacia liberatoria per il conduttore se tale modalità è prevista dal contratto o accettata dal locatore. L'assegno però deve pervenire al domicilio del creditore (art. 1182, terzo comma, c.c.) entro il termine stabilito per il pagamento, rimanendo a carico del conduttore i rischi del ritardo o del disguido derivanti dall'utilizzazione del servizio postale.

    Cass. civ., sez. III, 21 dicembre 2004,...

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