Massimario di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1217-1280

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Abusivo esercizio di una professione - Professione sanitaria - Odontotecnico - Pratiche dirette sul cavo orale del paziente per l'impianto di una protesi

Commette il delitto di esercizio abusivo della professione medica, a mente dell'art. 348 c.p., l'odontotecnico il quale provveda direttamente alla installazione di una protesi dentaria (limando monconi, fissando viti ai perni, rilevando impronte ed infine fissando detta protesi), posto che per tale figura professionale è preclusa qualunque manovra presso il cavo orale di un paziente, ed è solo consentita la realizzazione di protesi modellate su impronte rilevate da un medico o da un odontoiatra abilitato (art. 11 R.D. 31 maggio 1928 n. 1334).

    Cass. pen., sez. VI, 22 settembre 2004, n. 37120 (ud. 10 giugno 2004), Massella ed altro. (C.p., art. 348; R.D. 31 maggio 1928, n. 1334, art. 11). [RV230212]


@Abuso d'ufficio - Elemento oggettivo - Violazione di norma di legge o di regolamento - Insussistenza del reato

A seguito della nuova formulazione della fattispecie di abuso di ufficio ad opera della legge 16 luglio 1997, n. 234, che ha novellato l'art. 323 c.p., il reato in questione non può configurarsi se non in presenza di una «violazione di norma di legge o di regolamento» (ovvero di una omissione del dovere di astenersi ricorrendo un interesse proprio dell'agente o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti). Ne consegue che è stata espunta dall'area della rilevanza penale ogni ipotesi di abuso di poteri o di funzioni non concretantesi nella formale violazione di norme legislative o regolamentari o del dovere di astensione, negandosi al giudice penale la possibilità di invadere l'ambito della discrezionalità amministrativa che il legislatore ha ritenuto, anche per esigenze di certezza del precetto penale, di sottrarre a tale sindacato.

    Cass. pen., sez. II, 23 settembre 2004, n. 37515 (ud. 29 aprile 2004), Corsi. (C.p., art. 323; L. 16 luglio 1997, n. 234, art. 323). [RV229715]


@Abuso d'ufficio - Estremi - Controlli amministrativi nei pubblici locali per uno scopo personaleConfigurabilità

È configurabile il reato di abuso di ufficio nella condotta dell'ispettore di P.S. che dispone un'ispezione in un pubblico locale per scopi personali, poichè in tal modo sono violate sotto il profilo finalistico le norme del Tulps che abilitano l'autorità di pubblica sicurezza ai controlli amministrativi nei locali pubblici (nella specie, l'ispezione veniva disposta a seguito del rifiuto da parte del gestore di una discoteca dell'ingresso del fratello dell'agente, perchè privo di invito).

    Cass. pen., sez. VI, 23 giugno 2004, n. 28389 (ud. 19 maggio 2004), Vetrella. (C.p., art. 323). [RV229594]


@Abuso d'ufficio - Estremi - Mantenimento in deposito presso la banca, concessionaria della tesoreria comunale, di fondi statali erogati per le aree terremotate - Configurabilità

Risponde del reato di abuso di ufficio il sindaco, in concorso con gli amministratori dell'istituto bancario, concessionario del servizio unico di tesoreria del Comune, che consente di mantenere in deposito presso quest'ultimo i fondi straordinari erogati dallo Stato per la ricostruzione nelle aree terremotate ai sensi della legge n. 536/81, che, in quanto non utilizzati, avrebbero dovuto essere trasferiti nella contabilità infruttifera della Tesoreria provinciale dello Stato, così come previsto dall'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (Legge finanziaria del 1981), mod. dall'art. 3 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici).

    Cass. pen., sez. VI, 23 giugno 2004, n. 28336 (ud. 26 marzo 2004), Corso ed altri. (C.p., art. 323; L. 30 marzo 1981, n. 119, art. 40). [RV229587]


@Alterazione di stato - Falsità nella formazione di un atto di nascita - Falso riconoscimento della paternità naturale - Configurabilità del reato

La condotta di chi riceve un minore uti filius attraverso il falso riconoscimento della paternità naturale, sia pure verso il pagamento di una somma di denaro od altra utilità, integra il reato di alterazione di stato (art. 567 c.p.) e non quello di cui all'art. 71 legge 4 maggio 1983 n. 184, il quale - pur non essendo reato «proprio» -, sanziona non la attività che consiste nel «ricevere» ma quella che consiste nel «cedere» in affidamento il minore o nell'avviarlo all'estero, mentre la previsione del comma quinto dell'art. 71, che estende la sanzione a chi «riceve» il minore in illecito affidamento con carattere di definitività, ha ad oggetto soltanto l'attività di fatto preordinata ad una futura adozione.

    Cass. pen., sez. fall., 6 ottobre 2004, n. 39044 (c.c. 10 settembre 2004), Braidich. (L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 71; L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 71). [RV230132]


@Amnistia, indulto e grazia - Indulto - Applicazione - Plurime applicazioni del medesimo indulto ad opera di diversi giudici

Il ridimensionamento dell'indulto applicato piú volte in sede di cognizione da giudici diversi in misura complessivamente superiore al limite legale è possibile in sede esecutiva allorchè debba ritenersi che l'indebita applicazione sia stata dovuta a difetto di informazione e conoscenza. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che tale ipotesi non potesse essere esclusa dalla circostanza che il secondo giudice avesse applicato il beneficio a distanza di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza che già lo aveva concesso, in quanto il ricorrente non aveva formulato alcuna censura specifica al riguardo, nè risultava se la piú risalente condanna fosse stata annotata sul certificato del casellario giudiziale e se quest'ul-Page 1218timo fosse stato acquisito o, comunque, esaminato dal secondo giudice).

    Cass. pen., sez. I, 26 novembre 2004, n. 46023 (c.c. 29 ottobre 2004), Marusi Guareschi ed altro. (C.p., art. 174; c.p.p., art. 672). [RV230161]


@Amnistia, indulto e grazia - Indulto - Applicazione - Reato continuato

Ai fini dell'applicazione dell'indulto il reato continuato deve essere scisso nei reati che lo compongono e nei vari episodi che attengono a ciascuno dei reati continuati, con la conseguente possibilità di applicazione del beneficio ai reati o agli episodi rientranti nel limite temporale di applicazione dell'indulto. (Fattispecie relativa ad indulto concesso con D.P.R. 394/90).

    Cass. pen., sez. I, 9 novembre 2004, n. 43862 (c.c. 29 ottobre 2004), Palamara. (C.p., art. 81; c.p., art. 174; D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394, art. 174). [RV230059]


@Antichità e belle arti - Cose di interesse artistico e storico - Mura romane - Nuove disposizioni di cui al D.L.vo 41 del 2004

Le mura romane, precedentemente rientranti tra i beni culturali tutelati ex art. 2 del D.L.vo 29 ottobre 1999 n. 490, stante il loro interesse storico e etnoantropologico, vanno qualificati quali beni culturali senza necessità della dichiarazione ora prevista dall'art. 13 del D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 41, attesa la loro riconducibilità ai beni individuati dall'art.1, comma primo, del citato decreto n. 41.

    Cass. pen., sez. III, 1 ottobre 2004, n. 38666 (ud. 6 luglio 2004), D'Agostino ed altro. (D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 1; D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 41, art. 10). [RV229625]


@Antichità e belle arti - Cose di interesse artistico e storico - Reato di esecuzione di opere su beni culturali senza autorizzazione - Concorso col reato di omessa denuncia del rinvenimento di beni culturali

In tema di tutela dei beni culturali, il reato di cui agli artt. 87 e 124 del D.L.vo 29 ottobre 1999 n. 490, omessa denuncia e temporanea conservazione in caso di fortuita scoperta di beni culturali (ora sostituiti dagli artt. 90 e 175 del D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 41) può concorrere con il reato di cui all'art. 118 del citato decreto n. 490 (ora 169 del decreto n. 41/2004), esecuzione di opere su beni culturali in difetto di autorizzazione, atteso che i reati in questione hanno una diversa oggettività giuridica, tendendo il secondo ad impedire l'esecuzione di opere di qualunque genere che interessino beni culturali se non con una preventiva valutazione ed autorizzazione, mentre il primo prescinde dalla esecuzione di lavori, imponendo agli scopritori di beni culturali la loro denuncia e conservazione medio tempore.

    Cass. pen., sez. III, 1 ottobre 2004, n. 38666 (ud. 6 luglio 2004), D'Agostino ed altro. (D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 87; D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 118; D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 124; D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 41, art. 169). [RV229626]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Benefici - Sanzioni sostitutive

Il divieto di applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi per la prima volta nel giudizio di appello, qualora la richiesta non sia stata formulata nei motivi di gravame come specifica censura alla decisione di primo grado che avesse omesso di provvedere, non si estende all'ipotesi in cui la pena irrogata in primo grado sia incompatibile con l'applicazione della misura mentre la riduzione operata dal giudice di appello la riporti entro i limiti che rendono, per la prima volta, possibile tale applicazione.

    Cass. pen., sez. VI, 22 ottobre 2004, n. 41283 (ud. 30 settembre 2004), P.G. in proc. Mehdij ed altri. (C.p.p., art. 597; L. 21 novembre 1981, n. 689, art. 597). [RV230116]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Obbligo del giudice di diminuire la pena complessiva

Il giudice dell'impugnazione, in assenza del gravame del P.M., non può irrogare una pena piú grave per specie e quantità rispetto a quella complessiva irrogata dal giudice di primo grado. Pertanto, quando il giudice di appello ha irrogato una pena di specie unica (pecuniaria o detentiva) al posto di...

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