Massimario di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine367-407

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Operatività anche nel giudizio di rinvio

Il divieto della reformatio in peius della sentenza quando impugnante sia il solo imputato è di portata generale e, quindi, per quanto espressamente previsto solo per il giudizio di appello, opera anche in quello di rinvio e anche con riferimento a pena che, quantunque a favore, in parte qua, dell'imputato per il mancato calcolo dell'aumento per la continuazione, sia superiore a quella inflitta nel precedente giudizio di appello.

    Cass. pen., sez. I, 17 maggio 2004, n. 23176 (ud. 20 gennaio 2004), Lorenzini. (C.p.p., art. 597; c.p.p., art. 627). [RV228238]


@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Impedimento del difensore a comparire - Causa di rinvio dell'udienza

L'impedimento del difensore a comparire, mentre può essere causa di rinvio dell'udienza nel giudizio abbreviato di primo grado (sia che questo si svolga in camera di consiglio che in pubblica udienza), in virtù del richiamo operato dall'art. 441, comma 1, c.p.p. alle disposizioni previste per l'udienza preliminare, ivi comprese quelle di cui all'art. 420 ter stesso codice (da riguardarsi come sicuramente compatibili con la natura del giudizio abbreviato), non può, invece, dar luogo a rinvio dell'udienza camerale fissata per la discussione dell'appello, ai sensi del combinato disposto degli artt. 443, comma 4, e 599 c.p.p., sui quali non hanno inciso, sotto il profilo che qui interessa, né la legge di riforma del giudizio abbreviato 16 dicembre 1999 n. 479 né quelle successive, per cui rimane valido il principio secondo cui l'udienza camerale d'appello può essere rinviata, ai sensi del citato art. 599, comma 1 (nella parte in cui richiama l'art. 127 c.p.p.) e comma 2, solo se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato il quale abbia chiesto di essere sentito personalmente o abbia manifestato la volontà di comparire.

    Cass. pen., sez. V, 10 maggio 2004, n. 22308 (ud. 23 marzo 2004), Chinaglia. (C.p.p., art. 420 ter; c.p.p., art. 443; c.p.p., art. 599). [RV228093]


@Appello penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Condizioni

Il giudice di appello ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento quando la richiesta di parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, che non sia stato esercitato o per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o perchè la ammissione della prova, ritualmente richiesta nel giudizio di primo grado, sia stata irragionevolmente negata da quel giudice. (Nella fattispecie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di appello di rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento, in quanto doveva essere applicato il comma secondo dell'art. 603 c.p.p. - con conseguente obbligo di rinnovazione del dibattimento - avendo il giudice di primo grado, su istanza della parte civile, dichiarato la decadenza dal potere di richiedere l'ammissione dei testi ritualmente indicati dall'imputato nelle liste ex art. 468 c.p.p., solo adducendo l'omessa citazione degli stessi all'udienza, con ciò negando irragionevolmente il diritto alla prova, in quanto la valutazione circa l'ammissione dei testimoni prescinde dalla loro effettiva presenza all'inizio dell'udienza, presenza che è unicamente funzionale a garantire un piú ordinato svolgimento del processo, e che diviene necessaria dopo che sia stata disposta dal giudice l'assunzione della testimonianza stessa).

    Cass. pen., sez. VI, 19 febbraio 2004, n. 07197 (ud. 10 dicembre 2003), Cellini. (C.p.p., art. 603; c.p.p., art. 495; c.p.p., art. 468; att. c.p.p., art. 145). [RV228462]


@Appello penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Presupposti

Nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603 comma primo c.p.p., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata.

    Cass. pen., sez. IV, 22 aprile 2004, n. 18660 (ud. 19 febbraio 2004), Montanari ed altro. (C.p.p., art. 603). [RV228353]


@Appello penale - Nullità (Questioni di) - Dichiarazione delle nullità che non sono state sanateNecessità

Quando in appello vengano dedotte nullità assolute o a regime intermedio che non si estendano al provvedimento che dispone il giudizio o alla sentenza di primo grado, ovvero si tratti di nullità relative, il giudice d'appello dichiara in ogni caso le nullità che non sono state sanate, ma non è tenuto a disporre la rinnovazione degli atti invalidi, ove ritenga che essi non forniscano elementi necessari al giudizio (fattispecie in tema di perizia).

    Cass. pen., sez. V, 13 maggio 2004, n. 22770 (ud. 15 aprile 2004), Righetti ed altri. (C.p.p., art. 604). [RV228099]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena - Sanzione sostitutiva - Ragguaglio in euro

In sede di patteggiamento, l'arrotondamento della misura della pena sostitutiva, per effetto della conversione della lira in euro, va effettuato sul calcolo finale e non già preventivamente sul criterio di ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva (nella specie, la pena concordata era stata determinata con il preventivo arrotondamento del parametro di ragguaglio in e. 38).

    Cass. pen., sez. VI, 17 febbraio 2004, n. 6483 (c.c. 12 novembre 2003), P.G. in proc. Rossi. (C.p.p., art. 444; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53; D.L.vo 24 giugno 1998, n. 213, art. 51; c.p., art. 135). [RV228264]


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@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena - Sospensione condizionale - Applicabilità in mancanza di richiesta condizionata alla concessione del beneficio

Con la sentenza di applicazione della pena su richiesta il giudice, se l'accordo tra le parti non è maturato a fronte di una richiesta condizionata in tal senso, non può disporre la sospensione condizionale, non potendo travalicare i limiti del negozio che legittima la sentenza.

    Cass. pen., sez. IV, 14 agosto 2003, n. 34352 (c.c. 13 maggio 2003), Borzi. (C.p., art. 163; c.p.p., art. 444). [RV228309]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Poteri del giudice - Qualificazione giuridica del fatto

Al giudice investito del patteggiamento intercorso tra le parti è demandato di procedere ex officio alla verifica, in termini non meramente formali, della correttezza della qualificazione giuridica del fatto. All'esito di tale verifica, quando ritenga di dover pervenire ad una diversa qualificazione giuridica del fatto, non potendo modificare d'ufficio l'imputazione, deve respingere la richiesta e procedere con rito ordinario. (Fattispecie in cui la Corte, su ricorso del Procuratore Generale, ha annullato senza rinvio, disponendo trasmettersi gli atti al P.M., la sentenza del tribunale pronunziata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. con riferimento ad un fatto qualificato erroneamente nel reato di cui all'art. 340 c.p., da inquadrarsi invece nella figura di cui all'art. 328 c.p., essendo stato contestato all'imputato, responsabile del Reparto di ecografia di un ospedale, di aver omesso indebitamente di eseguire esami diagnostici affidati al suo reparto).

    Cass. pen., sez. VI, 17 febbraio 2004, n. 6510 (ud. 11 dicembre 2003), P.G. in proc. Rossi. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445; c.p.p., art. 521; c.p., art. 328). [RV228272]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Termine - Richiesta in appello

La richiesta di applicazione della pena formulata in base all'art. 5 della legge 12 giugno 2003 n. 134 (modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti) è inammissibile nei giudizi di appello, in quanto la norma, che consente detta richiesta nei procedimenti in corso di dibattimento per i quali sia decorso il termine di cui al primo comma dell'art. 446 c.p.p., è dettata con esclusivo riguardo ai giudizi di primo grado.

    Cass. pen., sez. VI, 28 aprile 2004, n. 19672 (ud. 26 marzo 2004), Cannistrà. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 446; L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 5). [RV228431]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Impugnazioni - Ricorso per cassazione

In materia di patteggiamento, qualora il pubblico ministero abbia prestato il proprio consenso all'applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, l'impugnazione della sentenza, che tale accordo abbia recepito, è consentita solo qualora esso si configuri come illegale. Peraltro, per qualificare illegale la pena non basta eccepire che il giudice non abbia correttamente esplicato i criteri valutativi che lo hanno indotto ad applicare la pena richiesta, ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che il riconoscimento da parte del giudice dell'attenuante dell'art. 5 D.P.R. n. 309/ 90, in presenza di accordo fra le parti, benché non risultino specificazioni sui motivi della concessione dell'attenuante, né in ordine al giudizio di equivalenza o di prevalenza, non poteva esser sottoposto al vaglio della Corte di cassazione, non risultando il computo materiale della pena inferiore al minimo edittale).

    Cass. pen., sez. VI, 21 aprile 2004, n. 18385 (c.c. 19 febbraio 2004), Sansone. (C.p.p., art. 444). [RV228047]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Motivazione - Proscioglimento o assoluzione per mancanza, insufficienza, contraddittorietà degli elementi desumibili dal fascicolo del P.M

Nell'ambito del procedimento di applicazione...

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