Massimario di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine705-764

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Amnistia, indulto e grazia - Indulto - Applicazione - Plurime applicazioni del medesimo indulto ad opera di diversi giudici

Il ridimensionamento dell'indulto applicato piú volte in sede di cognizione da giudici diversi in misura complessivamente superiore al limite legale è possibile in sede esecutiva allorchè debba ritenersi che l'indebita applicazione sia stata dovuta a difetto di informazione e conoscenza. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che tale ipotesi non potesse essere esclusa dalla circostanza che il secondo giudice avesse applicato il beneficio a distanza di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza che già lo aveva concesso, in quanto il ricorrente non aveva formulato alcuna censura specifica al riguardo, nè risultava se la piú risalente condanna fosse stata annotata sul certificato del casellario giudiziale e se quest'ultimo fosse stato acquisito o, comunque, esaminato dal secondo giudice).

    Cass. pen., sez. I, 26 novembre 2004, n. 46023 (c.c. 29 ottobre 2004), Marusi Guareschi ed altro. (C.p., art. 174; c.p.p., art. 672). [RV230161]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Benefici - Sanzioni sostitutive

Il divieto di applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi per la prima volta nel giudizio di appello, qualora la richiesta non sia stata formulata nei motivi di gravame come specifica censura alla decisione di primo grado che avesse omesso di provvedere, non si estende all'ipotesi in cui la pena irrogata in primo grado sia incompatibile con l'applicazione della misura mentre la riduzione operata dal giudice di appello la riporti entro i limiti che rendono, per la prima volta, possibile tale applicazione.

    Cass. pen., sez. VI, 22 ottobre 2004, n. 41283 (ud. 30 settembre 2004), P.G. in proc. Mehdij ed altri. (C.p.p., art. 597; L. 21 novembre 1981, n. 689, art. 597). [RV230116]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Applicazione di pena base aumentata ma complessivamente inferiore a quella di primo grado

Il divieto della reformatio in peius non viene violato nel caso in cui il giudice di secondo grado abbia fissato la pena base in misura piú elevata rispetto al giudice di primo grado, quando, ritenute le attenuanti prevalenti, abbia irrogato una pena comunque inferiore a quella irrogata nel precedente giudizio.

    Cass. pen., sez. IV, 6 febbraio 2004, n. 4890 (ud. 23 dicembre 2003), Ferrara. (C.p.p., art. 597). [RV229383]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Giudizio di rinvio

Il divieto di reformatio in peius, previsto dall'art. 597 c.p.p., non opera nel giudizio di rinvio qualora venga annullata un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, in quanto, vertendosi in ipotesi di primo e unico grado di merito, a seguito dell'annullamento integrale non si verifica alcuna preclusione.

    Cass. pen., sez. I, 9 settembre 2004, n. 36133 (c.c. 9 giugno 2004), Marsili. (C.p.p., art. 597; c.p.p., art. 623; c.p.p., art. 627). [RV229848]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Obbligo del giudice di diminuire la pena complessiva

Il giudice dell'impugnazione, in assenza del gravame del P.M., non può irrogare una pena piú grave per specie e quantità rispetto a quella complessiva irrogata dal giudice di primo grado. Pertanto, quando il giudice di appello ha irrogato una pena di specie unica (pecuniaria o detentiva) al posto di una pena congiunta delle due specie (pecuniaria e detentiva), per valutare se sussiste violazione del divieto di reformatio in peius si deve far ricorso al ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive ai sensi dell'art. 135 c.p.

    Cass. pen., sez. III, 24 settembre 2004, n. 37872 (ud. 26 maggio 2004), Bombardieri. (C.p., art. 135; c.p.p., art. 597). [RV230037]


@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Concordato sui motivi di appello - Possibilità di valutare i motivi di impugnazione

In tema di cd. patteggiamento in appello, la rinuncia all'impugnazione preclude la valutazione dei motivi di impugnazione da parte del giudice del gravame, atteso che la rinuncia, limitando consapevolmente il devolutum alle questioni attinenti alla quantificazione della pena, impedisce al giudice di esaminare doglianze diverse da quelle non rinunciate.

    Cass. pen., sez. II, 14 settembre 2004, n. 36343 (ud. 12 luglio 2004), Piacenza. (C.p.p., art. 599). [RV230082]


@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Procedimento - Impedimento a comparire del difensore

L'istituto dell'impedimento a comparire del difensore, previsto dall'art. 420 ter c.p.p. in relazione all'udienza preliminare, è applicabile nel giudizio abbreviato di primo grado, giusta il disposto dell'art. 441 c.p.p., e non anche nel giudizio camerale di appello. (Fattispecie in tema di astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria, che, per le ragioni di cui sopra, non si è riconosciuto costituire legittimo impedimento del difensore ai fini del rinvio del procedimento svoltosi secondo il rito camerale ai sensi dell'art. 599 c.p.p.).

    Cass. pen., sez. VI, 15 ottobre 2004, n. 40542 (ud. 23 settembre 2004), Di Gregorio. (C.p.p., art. 127; c.p.p., art. 420 ter; c.p.p., art. 599). [RV230260]


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@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Richieste concordemente formulate dalle partiPatteggiamento in appello

L'accordo tra le parti previsto dall'art. 599 c.p.p. (cd. patteggiamento della pena in appello) può intendersi esteso implicitamente ai punti della sentenza impugnata in stretta correlazione con esso. Ne consegue che, qualora in dipendenza delle modificazioni apportate alla pena principale, quest'ultima non comporti piú la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ma solo quella temporanea, il giudice ha la potestà di operare modifiche anche alla pena accessoria.

    Cass. pen., sez. III, 7 ottobre 2004, n. 39261 (ud. 9 luglio 2004), Faro ed altro. (C.p., art. 29; c.p.p., art. 599). [RV229931]


@Appello penale - Dibattimento - Omessa notifica al difensore non presente dell'avviso di differimento dell'udienza - Nullità assoluta

In tema di giudizio di appello, l'omessa notifica al difensore non presente dell'avviso di differimento dell'udienza - disposto d'ufficio, per motivi estranei alla dinamica processuale (elezioni politiche) - determina, ex art. 178, comma primo, lett. c), la nullità assoluta ed insanabile del giudizio per violazione del diritto di difesa. (Nella specie il Presidente della Corte di appello aveva, in ragione di imminenti elezioni politiche, disposto, con provvedimento generale, la sospensione di tutte le udienze già fissate per una determinata data e per i giorni immediatamente successivi; la S.C. - premesso che detto provvedimento era idoneo a determinare una legittima aspettativa al rinvio di tutti i procedimenti non urgenti - afferma che sussisteva l'obbligo dell'ufficio di informare i difensori, non presentatisi alle udienze già fissate e trasformatesi in cosiddette «udienze di distribuzione» sulla nuova udienza, con comunicazione effettuata nelle forme di legge, giacchè trattavasi di rinvio non richiesto dai difensori, nè determinato da un loro comportamento, ma disposto d'ufficio, per ragioni non processuali).

    Cass. pen., sez. V, 15 giugno 2004, n. 26875 (ud. 28 aprile 2004), Picozzi ed altro. (C.p.p., art. 178; c.p.p., art. 179; c.p.p., art. 598; c.p.p., art. 601). [RV229870]


@Appello penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Condizioni

Nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603 comma primo c.p.p., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata. (Fattispecie in cui il giudice di appello aveva respinto la richiesta di rinnovazione di alcune testimonianze, senza una specifica motivazione sul punto, limitandosi a ritenere superflua l'audizione dei testimoni in presenza della nuova documentazione prodotta dall'imputato).

    Cass. pen., sez. IV, 6 febbraio 2004, n. 4981 (ud. 5 dicembre 2003), P.G. in proc. Ligresti ed altri. (C.p.p., art. 603). [RV229666]


@Appello penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Documenti

Nel giudizio di appello l'acquisizione di documenti è rituale senza necessità di una ordinanza che disponga la rinnovazione parziale del dibattimento. (Fattispecie relativa all'acquisizione di sentenze non irrevocabili).

    Cass. pen., sez. V, 15 settembre 2004, n. 36450 (ud. 22 aprile 2004), Communara ed altri. (C.p.p., art. 234; c.p.p., art. 603). [RV230238]


@Appello penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Giudizio abbreviato

In tema di processo celebrato in appello con la forma del giudizio abbreviato, non è di ostacolo alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale la circostanza che l'assunzione delle prove sia stata richiesta dal P.M., dovendo tale istanza essere considerata come una sollecitazione al giudice per l'esercizio del potere di ufficio di assumere gli elementi di prova assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione.

    Cass. pen., sez. I, 9 settembre 2004, n. 36122 (ud. 9 giugno 2004), Campisi. (C.p.p., art. 441; c.p.p., art. 442; c.p.p., art. 603). [RV229837]


@Appello penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado

In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nel caso di prove nuove sopravvenute o...

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