Massimario di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine835-884

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Abusivo esercizio di una professione - Professione sanitaria - Configurabilità - Prelievo ematico praticato da biologo a fini di analisi

Commette il reato di esercizio abusivo della professione medica (o paramedica) il biologo che effettui un prelievo di sangue venoso a fini di analisi.

    Cass. pen., sez. VI, 25 agosto 2005, n. 32553 (ud. 27 giugno 2005), Pitruzzello. (C.p., art. 348). [RV231928]


@Abusivo esercizio di una professione - Professione sanitaria - Odontoiatra - Titolo conseguito negli USA

La disposizione di cui all'art. 1, comma secondo lett. a), del Trattato tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America firmato il 2 febbraio 1948 (che consente ai cittadini dei due Stati di svolgere attività professionali nei territori delle Parti contraenti) assicura parità di trattamento nell'esercizio di detta attività anche allo straniero, ma non attribuisce automaticamente efficacia ai titoli di studio conseguiti nei Paese di origine e pertanto non abilita (nella specie: il cittadino statunitense laureato negli USA in science of denturity) alla professione di odontoiatra sul territorio italiano, in mancanza del titolo richiesto dalla legge nazionale.

    Cass. pen., sez. VI, 14 settembre 2005, n. 33706 (c.c. 12 luglio 2005), Domenichini. (T.I. 2 febbraio 1948; L. 18 giugno 1949, n. 385; c.p., art. 348). [RV232082]


@Abuso d'ufficio - Abuso - Aggravante del danno di rilevante gravità - Concorso con la circostanza prevista dall'art. 61 n. 7 c.p

In tema di abuso d'ufficio, l'aggravante del danno di rilevante gravità, prevista dal secondo comma dell'art. 323 c.p., ha carattere di specialità rispetto a quella comune, di analogo contenuto, prevista dall'art. 61, n. 7 c.p., per cui deve escludersi che quest'ultima possa concorrere con l'altra.

    Cass. pen., sez. VI, 22 settembre 2005, n. 33933 (ud. 3 maggio 2005), Aleo ed altri. (C.p., art. 61; c.p., art. 323). [RV232040]


@Abuso d'ufficio - Estremi - Raccomandazione o segnalazione - Forma di concorso nel reato

In tema di abuso di ufficio, non è configurabile nella mera «raccomandazione» o nella «segnalazione» una forma di concorso morale nel reato, in assenza di ulteriori comportamenti positivi o coattivi che abbiano efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato, atteso che la «raccomandazione», come fatto a s sé stante, non ha efficacia causativa sul comportamento del soggetto attivo, il quale è libero di aderire o meno alla segnalazione secondo il suo personale apprezzamento.

    Cass. pen., sez. VI, 4 ottobre 2005, n. 35661 (ud. 13 aprile 2005), Berardini ed altri. (C.p., art. 323). [RV232073]


@Abuso d'ufficio - Estremi - Rilascio di concessione edilizia a soggetto privo di legittimazione - Configurabilità

L'Ufficio competente al rilascio delle concessioni edilizie deve previamente accertare che chi richiede di costruire si trovi nelle condizioni di legittimazione previste dall'art. 4 legge 28 gennaio 1977 n. 10 (ora sostituito dall'art. 11 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380). Ne consegue che è configurabile il reato di cui all'art. 323 c.p. nella condotta del Sindaco che, omettendo di effettuare i suddetti accertamenti, rilasci la concessione edilizia ad un soggetto non proprietario né titolare di altro diritto reale sull'area da edificare, ma soltanto parte di un contratto preliminare di vendita.

    Cass. pen., sez. VI, 7 settembre 2005, n. 33047 (ud. 27 giugno 2005), Rainisio ed altro. (C.p., art. 323; L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4). [RV232064]


@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Fanghi e liquami - Reato di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari

Ai fini della configurabilità della ipotesi tentata del reato previsto dall'art. 439 c.p. occorre dare la dimostrazione non solo della univocità della azione ma anche della oggettiva idoneità degli atti a determinare l'avvelenamento delle acque destinate alla alimentazione. (Fattispecie nella quale era stata emessa misura cautelare personale in relazione allo smaltimento - mediante spandimento su terreni agricoli - di fanghi provenienti da un depuratore e contenenti sostanze pericolose in quantità superiori al consentito. Il Tribunale della libertà aveva rilevato la mancata dimostrazione, sia pure a livello indiziario, del fatto che nei fanghi vi fossero sostanze pericolose in quantità tali da dare luogo ad effettivo pericolo di contaminazione di acque di falda, pozzi e coltivazioni. La Corte ha ritenuto che tale assunto fosse corretto).

    Cass. pen., sez. V, 22 giugno 2005, n. 23465 (c.c. 26 aprile 2005), P.M. in proc. Laghi ed altri. (C.p., art. 439). [RV231930]


@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Scarichi - Superamento dei limiti tabellari

In tema di scarichi di acque reflue industriali, a seguito del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 258, modificativo dell'art. 59, D.L.vo 11 maggio 1999 n. 152, sono sottoposti a sanzione penale gli scarichi che superano i limiti tabellari posti dallo Stato ed individuati nelle Tabelle 3 e 4 anche se si tratta di sostanze diverse dalle quelle indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5. Infatti nell'attuale formulazione il riferimento alle sostanze indicate nella Tabella 5 è stato collocato dopo la previsione della possibilità, per le autorità diverse dallo Stato, di stabilire «limiti più restrittivi», la violazione dei quali - in applicazione del disposto dell'art. 54, comma primo, D.L.vo n. 152 del 1999 ed in ossequio alla riserva statale dello ius puniendi - è sanzionata solo in via amministrativa, salvo la sussistenza dell'ulteriore condizione che siPage 836 tratti delle diciotto sostanze pericolose incluse nella citata Tabella 5.

    Cass. pen., sez. III, 20 maggio 2005, n. 19254 (ud. 13 aprile 2005), Granata. (D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 54; D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 59; D.L.vo 18 agosto 2000, n. 258). [RV231991]


@Amnistia, indulto e grazia - Indulto - Applicazione - Esclusione

L'indulto di cui al D.P.R. n. 394 del 1990 non è concedibile in riferimento ai delitti previsti dall'art. 71 legge n. 685 del 1975 (legge stupefacenti), se la pena sia determinata all'esito di un giudizio di equivalenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 74 della stessa legge, per l'espressa previsione di esclusione dell'indulto nei casi di applicazione delle indicate specifiche circostanze aggravanti. (Nella specie la Corte ha ribadito che il giudizio di equivalenza delle circostanze aggravanti ed attenuanti comporta che delle circostanze aggravanti si faccia applicazione, da ciò derivando l'inibizione in concreto degli effetti delle circostanze attenuanti).

    Cass. pen., sez. I, 24 maggio 2005, n. 19749 (c.c. 22 aprile 2005), Vavylis. (D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394, art. 3; L. 22 dicembre 1975, n. 685, art. 71; L. 22 dicembre 1975, n. 685, art. 74; c.p., art. 174). [RV231798]


@Amnistia, indulto e grazia - Indulto - Applicazione - Reato continuato

Il reato continuato deve essere scisso nei suoi vari episodi criminosi al fine di accertare per ciascuno di essi, in relazione alla data di commissione, la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'indulto.

    Cass. pen., sez. I, 24 maggio 2005, n. 19740 (c.c. 16 marzo 2005), Gullaci. (C.p., art. 81; c.p., art. 174; D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394). [RV231796]


@Animali - Custodia e detenzione - Detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica - Canguri

È vietata la detenzione di animali che costituiscano pericolo per la salute o la pubblica incolumità e tra essi sono contemplati i canguri, i quali sono stati inclusi dal D.M. 19 aprile 1996 nell'elenco di quelli da ritenere pericolosi, a prescindere da ogni valutazione sulla loro concreta nocività e sulle specifiche modalità della loro custodia.

    Cass. pen., sez. III, 15 luglio 2005, n. 26127 (ud. 19 maggio 2005), Allegri. (L. 7 febbraio 1992, n. 150, art. 6). [RV231999]


@Antichità e belle arti - Cose di interesse artistico e storico - Ville, parchi e giardini che abbiano interesse storico - Inserimento in elenchi o notificazione formale

La disposizione dell'art. 4 legge 1 giugno 1939 n. 1089 (sostituita dall'art. 5 D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490 e, da ultimo, dagli artt. 10 e 12 D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42), per effetto della quale le cose immobili che abbiano interesse storico o artistico, appartenenti agli enti locali o ad enti e istituti legalmente riconosciuti, restano sottoposte al regime giuridico delle cose aventi interesse storico, architettonico, archeologico ed etnografico, indipendentemente dalla circostanza che siano stati inseriti in elenchi o che vi sia stata una formalizzazione del loro valore storico-artistico, opera, in assenza della verifica formale, quando l'immobile appartenga interamente ad uno dei soggetti individuati dalla legge, oppure quando le caratteristiche che rendono il bene degno di tutela siano presenti nella frazione immobiliare di appartenenza del soggetto pubblico o dell'ente morale legalmente riconosciuto. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso che fosse configurabile il reato derivante dall'omesso conseguimento della autorizzazione del Ministero per i beni culturali, in relazione ad opere edilizie eseguite in un appartamento della Curia arcivescovile, ubicato nel Palazzo Montemiletto di Napoli, immobile di interesse storico-artistico, non inserito perà negli elenchi in possesso della Sovrintendenza).

    Cass. pen., sez. V, 23 giugno 2005, n. 23668 (ud. 26 aprile 2005), Giordano ed altro. (L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 4; L. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 5; L. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 10; L. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 12). [RV231904]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Ambito di applicazione - Reformatio in peius

Nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza...

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