Massimario di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1337-1371

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Abuso d'ufficio - Elemento oggettivo - Riconducibilità alla sfera delle funzioni - Necessità

In tema di abuso d'ufficio, anche precedentemente alla modifica dell'art. 323 c.p. in base alla L. n. 324 del 1997, ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo del reato è richiesto che l'abuso si realizzi attraverso l'esercizio da parte del pubblico ufficiale di un potere per scopi diversi da quelli imposti dalla natura della funzione ad esso attribuita. Ne consegue che quando il pubblico ufficiale agisca del tutto al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni il reato in questione non è configurabile.

    Cass. pen., sez. II, 2 marzo 2006, n. 7600 (c.c. 9 febbraio 2006), Scalera ed altro. (C.p., art. 323). [RV233234]


@Abuso d'ufficio - Estremi - Abuso d'ufficio commesso mediante falso ideologico in atto pubblico - Assorbimento del reato di abuso in quello di falso

Sussiste il concorso materiale e non l'assorbimento tra il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.) e quello di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) nel caso in cui la condotta del delitto di abuso d'ufficio non si esaurisca in quella del delitto di cui all'art. 479 c.p. ma vi siano due distinte condotte; ne deriva che tale concorso sussiste nel caso di false attestazioni in ordine alla regolarità di richieste di rimborso inoltrate da cliniche convenzionate cui consegua l'erogazione di indebiti compensi, in quanto, in tal caso, il falso è destinato ad occultare l'abuso.

    Cass. pen., sez. V, 16 gennaio 2006, n. 1491 (ud. 15 novembre 2005), Cavallari ed altri. (C.p., art. 323; c.p., art. 479). [RV233044]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Riferimento alla pena complessiva

Il divieto della «reformatio in peius» in appello riguarda non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena: cosicchè, in caso di accoglimento dell'appello dell'imputato in ordine alle circostanze o al concorso di reati, anche se unificati per la continuazione, discende non solo l'obbligatoria diminuzione della pena complessiva, ma anche l'impossibilità di elevare la pena comminata per singoli elementi, pur risultando diminuita quella complessiva a seguito dell'accoglimento del gravame dell'imputato. (In applicazione di tale principio la S.C. ha annullato la decisione del giudice d'appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato, pur rideterminando, in accoglimento dell'appello, la pena complessiva in misura inferiore a quella inflitta in primo grado per l'esclusione dell'aumento di pena per la continuazione, aveva però operata la diminuzione per le già concesse attenuanti generiche in misura inferiore a quella stabilita in primo grado).

    Cass. pen., sez. IV, 30 dicembre 2005, n. 47341 (ud. 28 ottobre 2005), Salah. (C.p.p., art. 597). [RV233177]


@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Rideterminazione della pena su accordo delle parti - Possibilità che il giudice ridetermini la pena concordata senza modificarne l'entità

In tema di patteggiamento in appello, la richiesta concordata tra difesa e pubblico ministero, pur essendo vincolante in ordine alla misura finale della pena, non impedisce al giudice di esercitare i necessari poteri correttivi, modificandone il relativo calcolo. Ne consegue che, nel caso di reato continuato, è legittima, purché non modifichi l'entità della pena concordata, l'individuazione da parte del giudice di appello di un diverso reato base rispetto a quello indicato dalle parti.

    Cass. pen., sez. VI, 26 gennaio 2006, n. 3143 (ud. 18 ottobre 2005), Mascia. (C.p., art. 81; c.p.p., art. 599). [RV233096]


@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Rigetto della richiesta di patteggiamento proposta nella fase introduttiva del giudizio dal difensore munito di procura speciale - Disposizioni in ordine alla prosecuzione del dibattimento

È legittima la decisione con cui il giudice di appello nel rigettare la richiesta di pena patteggiata, ai sensi dell'art. 599, comma quarto, c.p.p. - formulata nella fase introduttiva del giudizio dal difensore munito di procura speciale, in contumacia dell'imputato ritualmente citato - non disponga il rinvio del dibattimento e una nuova citazione a comparire dell'imputato, in quanto, in tal caso, la previsione di cui all'art. 599, comma quinto, c.p.p. deve essere coordinata con quella di cui all'art. 602, comma secondo, c.p.p., per la quale il giudice, ove non accolga l'istanza di patteggiamento, dispone per la prosecuzione del dibattimento.

    Cass. pen., sez. V, 23 gennaio 2006, n. 2711 (ud. 30 novembre 2005), Agostinelli ed altri. (C.p.p., art. 599; c.p.p., art. 602). [RV233050]


@Appello penale - Dibattimento - Proscioglimento prima del dibattimento - Esclusione

Il giudice di appello non può pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento, in quanto il rinvio alle norme sul giudizio di primo grado di cui all'art. 598 del codice di rito non comprende l'eccezionale procedura prevista dall'art. 469 c.p.p., operando tale rinvio con salvezza, tra l'altro, dell'art. 599 c.p.p., che contiene un catalogo tassativo delle decisioni da adottarsi in camera di consiglio in cui non figura l'ipotesi di sentenza predibattimentale, e dell'art. 601 c.p.p., che detta una disciplina autonoma della fase degli atti preliminari rispetto a quella relativa al primo grado.

    Cass. pen., sez. III, 29 novembre 2005, n. 43310 (c.c. 26 ottobre 2005), Perduca. (C.p.p., art. 469; c.p.p., art. 598; c.p.p., art. 599; c.p.p., art. 601). [RV233121]


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@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena - Determinazione della reclusione in misura inferiore al minimo assoluto - Illegittimità

È illegittima la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che contenga la determinazione della reclusione in misura inferiore al minimo assoluto di quindici giorni previsto dall'art. 23 c.p.; tale illegale statuizione non può, tuttavia, essere rettificata dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., in quanto il negozio processuale si è formato con riguardo ad una specifica quantificazione della sanzione e non può presumersi un analogo consenso delle parti in ordine ad una sanzione di diversa entità, con la conseguenza che la relativa decisione deve essere annullata con rinvio.

    Cass. pen., sez. V, 21 dicembre 2005, n. 46790 (c.c. 25 ottobre 2005), P.M. in proc. Grifantini. (C.p., art. 23; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 619). [RV233033]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena - Rateizzazione della pena pecuniaria - Discrezionalità del giudice

La decisione circa il pagamento rateale della multa o dell'ammenda rientra nella discrezionalità del giudice secondo quanto previsto dall'art. 133 ter c.p., e tale facoltà può essere esercitata esclusivamente con la sentenza di condanna o con quella ad essa equiparata, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Ne consegue che, nell'ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, la rateizzazione non può mai costituire oggetto dell'accordo, non rientrando nella disponibilità delle parti medesime. È tuttavia consentito al giudice, ove ne sussistano le condizioni, di esercitare il suo potere discrezionale, in quanto lo stesso non attiene alla determinazione della pena ma alla sua esecuzione.

    Cass. pen., sez. II, 10 gennaio 2006, n. 528 (c.c. 15 novembre 2005), P.G. in proc. Reale ed altro. (C.p., art. 133; c.p.p., art. 444). [RV233146]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Determinazione della pena concordata - Irrilevanza dell'erroneità eventuale di calcoli intermedi

Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse. Ne deriva che gli eventuali errori di calcolo commessi nel determinare la sanzione concordata ed applicata dal giudice non assumono alcuna rilevanza, purchè il risultato finale non si traduca in una pena illegale.

    Cass. pen., sez. IV, 18 gennaio 2006, n. 1853 (c.c. 17 novembre 2005), P.G. in proc. Federico. (C.p.p., art. 444). [RV233185]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Spese processuali - Impossibilità di provvedere attraverso la procedura di correzione degli errori materiali

In sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, qualora il giudice ometta di provvedere sulle spese processuali sostenute dalla parte civile, è esperibile da quest'ultima il ricorso per cassazione, in applicazione dell'art. 111 Cost., deducendo la violazione della legge processuale a suo danno, e non quello della correzione dell'errore materiale, previsto dall'art. 130 c.p.p. Tale procedura è infatti limitata dall'art. 535, comma quarto, dello stesso codice all'omessa condanna al pagamento delle spese processuali che sono sempre poste a carico del condannato a norma del comma primo del medesimo art. 535, mentre la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile non è una conseguenza ex lege dell'accoglimento della domanda di restituzione o risarcimento del danno, potendo sempre il giudice disporre la loro compensazione, totale o parziale.

    Cass. pen., sez. VI, 27 gennaio 2006, n. 3441 (c.c. 28 novembre 2005), Piacentino. (C.p.p., art. 130; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 535; cost., art. 111). [RV233116]


@Appropriazione indebita - Elemento oggettivo del reato - Impossessamento di beni gravati da sigilli - Esclusione

L'appropriazione di un bene ereditario, sul quale erano stati apposti i sigilli, da parte di un erede testamentario in possesso dei beni ereditari, e che abbia accettata l'eredità, configura...

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