Massimario di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine207-242

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


Page 207

@Amnistia, indulto e grazia - Indulto - Analisi del contenuto e dei limiti del giudicato - Verifica della data di commissione del reato

Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e renderne espliciti il contenuto e i limiti, individuando, attraverso l'esame della sentenza irrevocabile, tutti gli elementi cognitivi idonei a consentire la definizione di questioni poste in executivis. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva omesso la verifica della data di commissione di un reato, da cui dipendeva la concedibilità dell'indulto, e non aveva quantificato la pena relativa al suddetto reato per accertarne la compatibilità con il limite stabilito dall'art. 6 del D.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865, chiarendo in motivazione che, in esito alla suddetta verifica, eventuali dubbi residui sul tempus commissi delicti devono essere risolti in favore del reo, alla stregua del principio che ha valenza generale nell'ordinamento penale).

    Cass. pen., sez. I, 22 marzo 2005, n. 11512 (c.c. 21 gennaio 2005), Spinelli. (C.p.p., art. 672; D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865, art. 6). [RV231267]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Benefici - Mancata concessione della sospensione condizionale

Il giudice d'appello, qualora, su impugnazione del P.M., riformi la sentenza assolutoria di primo grado pronunciando condanna dell'imputato, deve motivare, pur in assenza di specifiche deduzioni di parte, circa l'eventuale, mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

    Cass. pen., sez. VI, 6 aprile 2005, n. 12839 (ud. 10 febbraio 2005), De Martino ed altro. (C.p., art. 163; c.p., art. 164; c.p.p., art. 597). [RV231431]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Benefici - Sostituzione della pena a norma dell'art. 53 della legge n. 689 del 1981

Nel caso in cui l'appello sia stato proposto unicamente dal P.M., il giudice, benché non investito della censura relativa alla mancata concessione della sanzione sostitutiva, può ugualmente procedere d'ufficio alla sua applicazione.

    Cass. pen., sez. III, 10 marzo 2005, n. 09496 (ud. 8 febbraio 2005), Altin. (C.p.p., art. 597; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53). [RV231122]


@Appello penale - Decisioni in camera di consiglioPena - Patteggiamento della pena in appello

In tema di cosiddetto «patteggiamento in appello» il giudice, nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'art. 599 comma quarto, c.p.p., non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per talune delle cause previste dall'art. 129 c.p.p., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la sua cognizione è limitata esclusivamente ai motivi non rinunciati.

    Cass. pen., sez. II, 11 ottobre 2004, n. 39663 (ud. 16 giugno 2004), Calabrese ed altri. (C.p.p., art. 129; c.p.p., art. 559; c.p.p., art. 606; c.p.p., art. 609). [RV231109]


@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Procedimento - Giudizio contumaciale

Nell'ipotesi in cui il giudice d'appello si avvalga - per la decisione del rito della camera di consiglio (art. 599 c.p.p.), il decreto di citazione non deve contenere l'avvertimento che, non comparendo, l'imputato sarà giudicato in contumacia. Vanno in tal caso rispettate «le forme dell'art. 127» e cioè dato avviso soltanto ai difensori almeno dieci giorni prima. La mancata comparizione del prevenuto non ha invece rilevanza, tranne che egli sia legittimamente impedito e manifesti la volontà di essere presente.

    Cass. pen., sez. II, 11 aprile 2005, n. 13134 (ud. 3 marzo 2005), Puzzo. (C.p.p., art. 127; c.p.p., art. 429). [RV231254]


@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Procedimento - Patteggiamento in appello

In tema di definizione concordata della pena in appello, quantunque l'art. 599 del codice di rito non imponga - diversamente da quanto preveduto nell'art. 444 secondo comma - l'obbligo dell'immediata declaratoria delle cause di non punibilità al giudice dell'impugnazione, questi ha comunque il dovere di rispettare la disposizione di cui all'art. 129 c.p.p. essendo essa - al pari di quelle dettate dagli artt. 179 e 191 circa l'obbligo di rilevare le nullità assolute e l'inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite - di carattere generale applicabile in ogni stato e grado del procedimento, e costituente deroga al principio devolutivo dell'appello.

    Cass. pen., sez. III, 15 marzo 2005, n. 10043 (c.c. 27 gennaio 2005), Alleri. (C.p.p., art. 129; c.p.p., art. 179; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 599). [RV231150]


@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Procedimento - Patteggiamento in appello

In tema di definizione concordata della pena in appello, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 quarto comma c.p.p., fondato sul rilievo dell'avvenuta celebrazione del processo in pubblica udienza anziché in camera di consiglio, posto che la norma violata non è sanzionata con alcuna previsione di nullità, inutilizzabilità o decadenza, e manca l'interesse ad impugnare offrendo comunque il dibattimento pubblico maggiori garanzie rispetto al rito camerale.

    Cass. pen., sez. III, 15 marzo 2005, n. 10043 (c.c. 27 gennaio 2005), Alleri. (C.p.p., art. 177; c.p.p., art. 599; c.p.p., art. 606). [RV231151]


Page 208

@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Procedimento - Termine per comparire

In tema di decisioni assunte dalla Corte di appello in camera di consiglio (nella fattispecie: impugnazione di sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato), il termine per comparire va individuato in quello di venti giorni stabilito dall'art. 601 terzo comma c.p.p.; ciò in ragione dell'onnicomprensività della disciplina in ordine agli atti preliminari al giudizio dettata dalla norma e della sua specificità rispetto alla previsione di cui all'art. 127 primo comma c.p.p. circa il più breve termine di dieci giorni.

    Cass. pen., sez. III, 14 febbraio 2005, n. 5483 (ud. 20 gennaio 2005), Sciarrino. (C.p.p., art. 127; c.p.p., art. 443; c.p.p., art. 599; c.p.p., art. 601). [RV231148]


@Appello penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Citazione d'ufficio dei testi di riferimento

In tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., è legittima, da parte del giudice di appello, la citazione dei testi di riferimento omessa in primo grado, atteso che si verte non in ipotesi di nullità regolata dall'art. 604, commi quarto e quinto, c.p.p., bensì di inutilizzabilità delle testimonianze de relato che il giudice di secondo grado può rimuovere anche d'ufficio.

    Cass. pen., sez. VI, 31 gennaio 2005, n. 02966 (ud. 5 ottobre 2004), Barletta ed altri. (C.p.p., art. 603; c.p.p., art. 604). [RV231060]


@Appello penale - Sentenza - Deposito - Omesso avviso del deposito ad uno dei codifensori

L'omesso avviso del deposito della sentenza di appello ad uno dei due codifensori non ha alcun rilievo nell'ipotesi in cui l'imputato abbia ritualmente proposto impugnazione, in quanto, in tal caso, l'eventuale nullità, conseguente all'omissione di detto avviso, deve ritenersi sanata, considerato che l'interessato si è avvalso della facoltà al cui esercizio l'atto omesso ed eventualmente nullo era preordinato.

    Cass. pen., sez. II, 15 dicembre 2004, n. 48302 (ud. 15 ottobre 2004), Derosas. (C.p.p., art. 183; c.p.p., art. 585). [RV231274]


@Appello penale - Sentenza - Totale riforma della sentenza di primo grado - Motivazione

La decisione del giudice di appello, che comporti totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell'incompletezza o della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, senza lasciare spazio alcuno, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. La diversa spiegazione di un fatto non può semplicemente basarsi sulla mera possibile alternativa, disancorata dalla realtà processuale, ma deve fondarsi su specifici dati fattuali che rendano verosimile la conclusione di un iter logico cui si pervenga senza affermazioni apodittiche ma nelle forme corrette del ragionamento. (Nella fattispecie, relativa agli effetti dell'esposizione all'amianto, la Corte ha censurato la sentenza della corte territoriale la quale, senza prendere sufficientemente in esame le argomentazioni del giudice di primo grado, aveva disatteso le conclusioni da questi raggiunte sulla base dei dati forniti dagli studi scientifici dei periti).

    Cass. pen., sez. IV, 1 marzo 2005, n. 07630 (ud. 29 novembre 2004), P.G. in proc. Marchiorello ed altro. (C.p.p., art. 605). [RV231136]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Istituto del c.d. patteggiamento allargato - Richiesta di sospensione del dibattimento

L'istanza di sospensione del dibattimento, prevista dall'art. 5 della legge n. 134 del 2003 al fine di verificare l'opportunità di presentare una richiesta di patteggiamento secondo i nuovi termini di cui all'art. 444 c.p.p., come per la richiesta di accesso al rito speciale, deve essere presentata dall'imputato o dal suo difensore munito di procura speciale.

    Cass. pen., sez. I, 4 febbraio 2005, n. 04192 (ud. 1 febbraio 2005), Picchio ed altri. (L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 5; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 446). [RV230961]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Nel corso delle indagini preliminariFissazione dell'udienza

Sull'istanza di patteggiamento, anche se presentata...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT