Massimario di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine769-778

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Appello civile - Domande nuove - Nuova causa petendi - Mutamento dei fatti costitutivi del diritto

Si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente un mutamento della causa petendi in un caso in cui, con la citazione, l'attore aveva proposto domanda di risarcimento danni per la presenza di una profonda buca non segnalata, mentre in appello aveva introdotto nuovi elementi fattuali, quali la non visibilità della buca ed il fatto che essa fosse piena d'acqua al momento dell'incidente, che integravano la diversa figura dell'insidia stradale, rispetto all'assunta responsabilità dell'ente proprietario della strada per omessa segnalazione della presenza della buca).

    Cass. civ., sez. III, 30 giugno 2005, n. 13982, Carnevale c. Comune di Vibo Valentia. (C.p.c., art. 345). [RV582224]


@Appello civile - Poteri del collegio - Discussione della causa - Relazione

Sebbene l'art. 352 c.p.c. (così come modificato dall'art. 57 della legge 26 novembre 1990, n. 353) preveda che, quando le parti richiedono la discussione orale della causa pendente in appello davanti al collegio, la discussione stessa debba essere preceduta dalla relazione dell'istruttore, la violazione di tale disposizione dà luogo ad una semplice irregolarità, non essendo, per essa, espressamente prevista nessuna sanzione di nullità, nè tale sanzione può farsi discendere dalla violazione del diritto di difesa, atteso che scopo dell'udienza di discussione è quello di consentire alle parti una migliore illustrazione delle proprie difese dinanzi al collegio.

    Cass. civ., sez. III, 14 aprile 2005, n. 7759, Varrone c. Parola. (C.p.c., art. 352; L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 57). [RV582380]


@Appello civile - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Per nullità della citazione

Ove con l'atto di impugnazione sia dedotta una pretesa nullità della citazione per essere ivi indicata una data di prima comparizione avanti al giudice adito già scaduta al momento della sua notificazione, il giudice d'appello deve trattenere la causa e deciderla nel merito, giacchè il vizio dedotto in rito integra la denuncia di una violazione del contraddittorio non dipendente da difetto di notificazione di atti diretti a provocare la costituzione delle parti, bensì da un modo di svolgimento del processo, e cioè da situazione non assimilabile a quelle tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., che consentono la rimessione della causa al giudice di primo grado in deroga al principio generale in base al quale i motivi di nullità si convertono in motivi di gravame.

Cass. civ., sez. I, 26 aprile 2005, n. 8604, Reccia c. Curatela Fall. Geri di Accardo Lucia ed altro. (C.p.c., art. 160; c.p.c., art. 164; c.p.c., art. 353; c.p.c., art. 354). [RV582660]


@Appello civile - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Per nullità della citazione in primo grado

La deduzione con l'atto di appello, da parte del convenuto in primo grado rimasto contumace, della nullità della citazione introduttiva di quel giudizio per omessa indicazione della data dell'udienza di comparizione non dà luogo, ove sia riscontrata fondata dal giudice d'appello, alla rimessione della causa al primo giudice, atteso che non è riconducibile alle ipotesi tassative di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c.

    Cass. civ., sez. III, 27 maggio 2005, n. 11292, Ciarroca c. Ag. Imm. Bedetta. (C.p.c., art. 161; c.p.c., art. 164; c.p.c., art. 353; c.p.c., art. 354). [RV582793]


@Appello civile - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Per riforma della sentenza di estinzione

L'art. 354, secondo comma, c.p.c. - a norma del quale il giudice di appello deve rimettere la causa al primo giudice in caso di riforma della sentenza che ha pronunciato l'estinzione del processo a norma e nelle forme di cui all'art. 308, stesso codice - trova applicazione anche nell'ipotesi di giudizio monocratico in primo grado, in cui pur non sussiste la reclamabilità al collegio dei provvedimenti del giudice istruttore dichiarativi dell'estinzione del giudizio, sicchè la rimessione al primo giudice da parte di quello di appello è consentita anche quando la dichiarazione di estinzione sia contenuta in un provvedimento definitivo del pretore.

    Cass. civ., sez. II, 20 luglio 2005, n. 15253, Gambini ed altro c. Lana. (C.p.c., art. 307; c.p.c., art. 308; c.p.c., art. 354). [RV582454]


@Appello penale - Facoltà del giudice di appello - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione

Nel giudizio di appello l'acquisizione di documenti, pur non subordinata alla necessità di una ordinanza che disponga la rinnovazione parziale del dibattimento, dev'essere operata dopo che al riguardo sia stato assicurato il contraddittorio fra le parti, con la sanzione, in caso contrario, della inutilizzabilità dell'atto ai fini della deliberazione, ai sensi dell'art. 526 comma primo c.p.p.

    Cass. pen., sez. un., 20 settembre 2005, n. 33748 (ud. 12 luglio 2005), Mannino. (C.p.p., art. 234; c.p.p., art. 526; c.p.p., art. 603). [RV231676]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Applicazione e comparazione delle circostanze d'intesa tra le parti - Controllo del giudice

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In tema di applicazione della pena su richiesta, laddove le parti abbiano d'intesa proceduto alla comparazione delle circostanze, il giudice deve verificare, con adeguata motivazione sul punto, la legittimità dell'accordo con particolare riferimento all'applicazione delle circostanze e al giudizio di comparazione, che sono sottratti alla libera disponibilità delle parti medesime.

    Cass. pen., sez. IV, 26 aprile 2005, n. 15429 (c.c. 2 marzo 2005), P.G. in proc. Merdita. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445). [RV231556]


@Assicurazione obbligatoria - Applicabilità delle norme della legge n. 990 del 1969 - Strade ad uso pubblico

Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 990 del 1969 l'assicurazione obbligatoria e le relative norme sono applicabili solo allorchè i veicoli siano in circolazione su strade o aree ad uso pubblico oppure a queste equiparate, per tali dovendosi intendere quelle aree che, ancorchè di proprietà privata, sono aperte ad un numero indeterminato di persone. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto che la zona in cui si era verificato il sinistro, interna ad un aeroporto, riservata alle soste e alle manovre degli aeromobili in partenza o in atterraggio, nella quale transitano soltanto veicoli che svolgono servizi aeroportuali, non poteva essere qualificata come area pubblica).

    Cass. civ., sez. III, 29 aprile 2005, n. 9003, Amato c. Gan Italia Spa ed altri. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1). [RV582726]


@Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Azione di risarcimento promosso nei confronti del Fondo

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, il danneggiato che promuove azione di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei casi previsti dall'art. 19 lett. a) della legge 24 dicembre 1969 n. 990, deve provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo non identificato.

    Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2005, n. 12304, Ricotta c. Ras Spa. (C.c., art. 2054; c.c., art. 2697; L. 24 dicembre 1969, n. 980, art. 19). [RV582435]


@Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Impresa designata

In tema di risarcimento dei danni da circolazione di autoveicoli, la sentenza di condanna emessa nei confronti dell'impresa designata ex art. 29 della legge n. 990 del 1969 può essere legittimamente oggetto di impugnazione da parte dell'impresa assicuratrice posta in liquidazione, ancorché la sentenza medesima non sia stata pronunciata nei suoi confronti o sia stata eseguita, anche in via transattiva, dall'impresa designata; ciò perché la legittimazione passiva dell'impresa designata in ordine alla domanda risarcitoria proposta dal danneggiato non esclude l'interesse dell'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa a proporre eventuale impugnazione avverso la sentenza di condanna, atteso che l'impresa designata, una volta risarcito il danneggiato, ha azione di surroga nei confronti dell'impresa decotta ai sensi dell'art. 29 della legge n. 990 del 1969.

    Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2005, n. 11608, Alpi Assicurazioni Spa c. Tedesco ed altri. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 29). [RV582450]


@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Azione per il risarcimento dei danni

La norma contenuta nell'art. 22 della legge n. 990 del 1969 va interpretata nel senso che l'azione risarcitoria può essere proposta solo dopo il decorso di sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'assicuratore il risarcimento del danno, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; e l'osservanza di detto termine condiziona non solo la proponibilità della domanda nei confronti dell'assicuratore, ma anche quella proposta soltanto nei confronti del responsabile del sinistro. Peraltro, il danneggiato è dispensato dall'onere della preventiva richiesta all'assicuratore, qualora dimostri l'incolpevole...

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