Massimario di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine857-872

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Appello civile - Appellabilità (provvedimenti appellabili) - Sentenze del giudice di pace - Domanda di risarcimento dei danni da circolazione stradale senza determinazione del quantum

Qualora la domanda di risarcimento del danno da circolazione stradale sia proposta dinanzi al giudice di pace senza determinazione del quantum, il valore della causa, in difetto di tempestiva contestazione, si presume rientrante nella competenza del giudice adito, ai sensi dell'art. 14 c.p.c., e quindi pari ad euro 15.493,71, come previsto dall'art. 7 c.p.c. Ne consegue che la sentenza emessa dal giudice di pace, per il combinato disposto degli artt. 113 e 339 c.p.c., é impugnabile con l'appello e non con il ricorso per cassazione, senza che assuma alcun rilievo la riduzione del petitum eventualmente operata dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto il momento determinante ai fini dell'individuazione della competenza é quello della proposizione della domanda.

    Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2005, n. 14586, Di Lorenzo c. Sai Spa ed altro. (C.p.c., art. 5; c.p.c., art. 7; c.p.c., art. 14; c.p.c., art. 113). [RV583631]


@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Necessità

Avendo il giudizio di appello natura di revisio prioris instantiae e non di novum iudicium, ai fini dell'ammissibilità del relativo atto di gravame non é sufficiente che la sentenza di primo grado sia impugnata nella sua interezza, risultando necessaria, invece, l'impugnazione specifica dei singoli capi censurati della decisione e l'analitica esposizione delle ragioni di censura; né, in caso di inosservanza di tale onere, il vizio appare suscettibile di sanatoria in virtù dell'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte, atteso che l'inammissibilità dell'impugnazione comporta il formarsi del giudicato sui capi della sentenza investiti dal gravame inammissibile (nella fattispecie, in applicazione del suddetto principio, é stata confermata la pronuncia della corte territoriale dichiarativa della inammissibilità dell'atto di appello che si era limitato a chiedere "il riesame di tutte le eccezioni pregiudiziali e di merito avanzate dalla parte in primo grado").

    Cass. civ., sez. II, 25 luglio 2005, n. 15558, Cinti ed altro c. Zucca ed altro. (C.p.c., art. 163; c.p.c., art. 164; c.p.c., art. 324). [RV583346]


@Appello civile - Domande non riproposte - Domande non accolte in primo grado - Necessità di riproposizione

Nel giudizio di appello, le domande proposte in via subordinata in primo grado e ritenute assorbite dall'accoglimento della domanda principale, pur non necessitando di riproposizione attraverso un'impugnazione incidentale, devono essere richiamate in maniera esplicita in qualsiasi scritto, entro l'udienza di precisazione delle conclusioni, pena l'effetto di tacita rinuncia sancito dall'art. 346 c.p.c.

    Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2005, n. 15223, Enichem Spa c. Piras ed altri. (C.p.c., art. 346). [RV582973]


@Appello civile - Domande nuove - Inammissibilità - Accettazione del contraddittorio

Il divieto di proporre domande nuove in appello, di cui all'art. 345, primo comma, c.p.c., ha carattere assoluto e risponde al principio di ordine pubblico di garantire l'esigenza del rispetto del doppio grado di giurisdizione, con la conseguenza che non può trovare deroga neanche nell'ipotesi di accettazione del contraddittorio da parte dell'avversario, valendo tale accettazione soltanto nell'ipotesi di domande nuove proposte in primo grado, in cui il relativo divieto risponde alla diversa esigenza di tutela della regolarità del contraddittorio. Peraltro, al fine della integrazione di una domanda nuova - come tale improponibile in appello - occorre la deduzione di una nuova causa petendi, la quale comporti, attraverso la prospettazione di nuove circostanze, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e la conseguente introduzione nel processo di un nuovo tema di indagine e di decisione, in modo tale da alterare l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia.

    Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2005, n. 15213, Geusa c. Ras Comp. L'Assicuratrice Ital. Spa. (C.p.c., art. 345). [RV583387]


@Appello civile - Improcedibilità - Mancato rinvenimento della copia autentica della sentenza impugnata nel fascicolo dell'appellante precedentemente depositata - Conseguenze

Qualora l'appellante abbia ritualmente depositato, unitamente al proprio fascicolo di parte, la copia autentica della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 347, secondo comma, c.p.c., che non sia stata rinvenuta al momento della decisione, il giudice non può dichiarare immediatamente improcedibile l'appello, ma - in virtù del principio generale che impone, ai sensi dell'art. 183, terzo comma, c.p.c., al giudice stesso il dovere di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio - deve segnalare all'appellante la relativa circostanza, concedendogli, in caso di esito negativo delle ricerche ad opera della cancelleria, apposito termine per ridepositarla e, solo in caso di mancata ottemperanza, dichiarare l'improcedibilità dell'appello.

    Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2005, n. 15206, Studio Biomedico Associato Srl c. Usl/2 Bari. (C.p.c., art. 165; c.p.c., art. 166; c.p.c., art. 347; c.p.c., art. 183). [RV583383]


@Appello civile - Prove - Nuove - Rinnovazione o integrazione della prova testimoniale assunta in primo grado

Il principio della infrazionabilità e contestualità della prova testimoniale tra i vari gradi del giudizio, derivante dall'art. 244 c.p.c., coordinato con il successivo art. 345, secondo comma, nel testo previgente alla riforma del processoPage 858 del 1990, é finalizzato a garantire l'immediatezza e genuinità della prova e comporta l'inammissibilità in secondo grado della prova per testi vertente su circostanze già oggetto di quella svoltasi in primo grado, ovvero diretta ad integrarle.

    Cass. civ., sez. II, 31 agosto 2005, n. 17567, D'Antonio Martino c. Silvestro. (C.p.c., art. 244; c.p.c., art. 345; L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52). [RV583356]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Costituzione di parte civile - Patteggiamento nel corso delle indagini preliminari - Inammissibilità

Non è consentita la costituzione di parte civile nell'udienza prevista dall'art. 447 c.p.p. per la applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari, in quanto essa è destinata esclusivamente ad una conclusione processuale incompatibile con l'esercizio dell'azione civile.

    Cass. pen., sez. V, 26 maggio 2005, n. 19925 (c.c. 22 aprile 2005), P.C. in proc. Correnti. (C.p.p., art. 79; c.p.p., art. 447). [RV232059]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Costituzione di parte civile - Spese processuali - Liquidazione

Nella sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., qualora la parte civile abbia tempestivamente presentato la domanda di rifusione delle spese, ma non la relativa nota, il giudice del patteggiamento può procedere alla liquidazione sulla base della tariffa professionale vigente. Se invece l'interessato non ha presentato la relativa domanda, poiché non può essere pronunciata la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni e non è configurabile una situazione di soccombenza da cui derivi, ex lege, il diritto della parte vittoriosa alla ripetizione delle spese sostenute per far valere la sua pretesa nel processo, deve escludersi che, nell'applicare la pena concordata, il giudice possa liquidare d'ufficio le spese processuali a favore della parte civile.

    Cass. pen., sez. IV, 27 luglio 2005, n. 27931 (c.c. 5 maggio 2005), P.G. in proc. Saoner. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445; c.p.p., art. 541). [RV232016]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Costituzione di parte civile - Spese processuali - Liquidazione

In sede di patteggiamento, ferma restando l'impossibilità di liquidazione d'ufficio delle spese processuali alla parte civile che non ne faccia domanda, il giudice è tenuto alla liquidazione, mediante ricorso alle tariffe professionali vigenti, se la parte civile abbia presentato la domanda di rifusione delle spese seppure non corredandola della relativa nota. La legge processuale, infatti, non commina alcuna sanzione, di nullità o di inammissibilità, per il caso di inadempimento all'onere di presentazione della nota delle spese, secondo quanto previsto dall'art. 153 disp. att. c.p.p.

    Cass. pen., sez. V, 13 giugno 2005, n. 22387 (c.c. 10 maggio 2005), P.C. in proc. Di Girolamo. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 541; att. c.p.p., art. 153). [RV231786]


@Applicazione della pena su richiesta delle partiPresupposti - Accordo con il P.M. - Dissenso

In tema di patteggiamento, il dissenso espresso dal P.M. deve essere sindacato dal giudice del dibattimento di primo grado o dell'impugnazione, con eventuale applicazione della pena richiesta dall'imputato, anche quando detta richiesta sia stata proposta contestualmente all'opposizione al decreto penale di condanna, posto che la negazione del consenso comporta l'emissione del decreto di giudizio immediato, e che l'art. 448 c.p.p. non distingue tra le varie fattispecie riconducibili a tale procedimento speciale.

    Cass. pen., sez. IV, 1 giugno 2005, n. 20610 (ud. 19 aprile 2005), Rosadi. (C.p.p., art. 448; c.p.p., art. 461; c.p.p., art. 464). [RV231841]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Impugnazioni - Inammissibilità

Non è appellabile dall'imputato la sentenza di applicazione della pena pronunciata dal giudice che, in chiusura del dibattimento, ritenga ingiustificato il dissenso espresso dal P.M. o il provvedimento di rigetto della richiesta, poiché tutte le sentenze che applicano la pena su richiesta...

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