Massimario di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine961-982

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Appello civile - Intervento in causa e legittimazione dell'interventore - Ammissibilità - Condizioni

L'art. 344 c.p.c., che ammette l'intervento in appello solo dei soggetti che potrebbero proporre opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404 c.p.c., vale a dire di coloro che si assumono titolari di un diritto incompatibile con la decisione impugnata, implicitamente esclude l'ammissibilità, in sede di gravame, dell'intervento adesivo.

    Cass. civ., sez. II, 19 ottobre 2005, n. 20197, Biagi ed altri c. Ras Spa. (C.p.c., art. 105; c.p.c., art. 344; c.p.c., art. 404). [RV584147]


@Appello civile - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Per mancata integrazione del contraddittorio di primo grado

Nell'ipotesi in cui il litisconsorte necessario pretermesso intervenga volontariamente in appello ed accetti la causa nello stato in cui si trova, chiedendo che sia così decisa, e nessuna delle altre parti resti privata di facoltà processuali non già altrimenti pregiudicate, il giudice di appello non è tenuto a rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ma deve trattenerla e decidere sul gravame.

    Cass. civ., sez. II, 5 agosto 2005, n. 16504, Di Gregorio ed altro c. Mero. (C.p.c., art. 102; c.p.c., art. 353; c.p.c., art. 354). [RV584253]


@Appello civile - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Per nullità del giudizio di primo grado

L'impugnazione con cui l'appellante si limiti a dedurre soltanto vizi di rito avverso una pronuncia a lui sfavorevole (anche) nel merito è ammissibile nei soli limiti in cui i vizi denunciati, se fondati, imporrebbero una rimessione del procedimento al primo giudice ex artt. 353, 354 del codice di procedura civile, e non anche nel caso in cui i vizi medesimi non rientrino nelle ipotesi tassativamente elencati dalla norme predette. Ne consegue che l'appellante deve necessariamente dedurre anche le questioni di merito qualora sia dedotta, con l'atto di impugnazione, una pretesa nullità della citazione (nella specie per mancata indicazione della data di comparizione); in caso contrario, ove tale doglianza costituisca l'unico motivo di censura avverso la sentenza di primo grado, l'impugnazione va dichiarata inammissibile per difetto di interesse.

    Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2005, n. 19159, Pellegrini c. Loca Fin Srl. (C.p.c., art. 100; c.p.c., art. 156; c.p.c., art. 353; c.p.c., art. 354). [RV584077]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Effetti - Estinzione del reato

In tema di applicazione della pena su richiesta, è illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigetti la richiesta di estinzione del reato, formulata per la decorrenza del termine di cui all'art. 445, comma secondo, c.p.p., in quanto spetta al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 676 c.p.p., accertare e dichiarare l'estinzione del reato qualora sussistano i presupposti previsti dal suddetto art. 445, comma secondo, c.p.p., azionando, a tal fine, tutti gli accertamenti necessari nell'ambito dei poteri previsti dall'art. 666, comma quinto, c.p.p.

    Cass. pen., sez. I, 30 agosto 2005, n. 32801 (c.c. 7 luglio 2005), Cazzaniga. (C.p.p., art. 445; c.p.p., art. 666; c.p.p., art. 676). [RV232301]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Patteggiamento allargato - Effetti

La condanna ad una pena detentiva superiore ai due anni contenuta in una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (cosiddetto patteggiamento allargato) costituisce titolo idoneo per la revoca, in sede di esecuzione, della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa.

    Cass. pen., sez. I, 16 maggio 2005, n. 18163 (c.c. 30 marzo 2005), Quici. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445; L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 1). [RV232275]


@Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Consap

Per effetto dell'art. 126 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 175 (Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita), recante modifiche ed integrazioni alla legislazione sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la Consap - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - Spa è subentrata all'Istituto Nazionale per le Assicurazioni (INA), ad essa avendo il legislatore trasferito le funzioni pubblicistiche già facenti capo all'Ina e, in particolare, la gestione - sotto il controllo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - del Fondo di garanzia per le vittime della strada costituito presso quell'Istituto. Legittimamente, pertanto, intervenendo nel giudizio (nella specie, di ammissione allo stato passivo, ex artt. 101 e 209, terzo comma, legge fall., di una società di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa per rivalersi degli indennizzi pagati) a norma dell'art. 19, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (come modificato dall'art. 126 del citato D.L.vo n. 175 del 1995), la Consap può far valere processualmente, in via principale, quale titolare di situazioni giuridiche proprie, la posizione già assunta nel giudizio dall'Ina (non più legittimato).


@Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione

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In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, derivante da circolazione stradale, nel caso di assoggettamento dell'impresa di assicurazione a liquidazione coatta amministrativa, la sentenza intervenuta nei confronti dell'impresa cessionaria del portafoglio - stante il trasferimento dell'accertamento del credito dalla fase della procedura di liquidazione a quello del giudizio ordinario di cognizione instaurato per l'accertamento e la liquidazione del danno, nel quale il commissario liquidatore è parte necessaria - fa stato nei confronti dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa. Ciò, tuttavia, non comporta a carico del commissario liquidatore un onere di contestazione (con conseguente preclusione in sede concorsuale allorché sia esercitato il diritto di surroga verso l'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa mediante insinuazione al passivo della procedura) in ordine a mala gestio riconducibile, anziché all'impresa in liquidazione, all'impresa cessionaria ed al Fondo di garanzia. Difatti, il commissario liquidatore non ha interesse ad impugnare una sentenza emessa in giudizio di risarcimento nella parte relativa alla condanna dell'impresa cessionaria (e/o del Fondo) al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria oltre il massimale di legge, perché, trattandosi di obbligazione non propria, il relativo onere non può non far capo che al soggetto cui sia imputabile il comportamento defatigatorio, e non all'impresa in liquidazione. Deve pertanto escludersi che l'opponibilità alla liquidazione coatta amministrativa dell'accertamento relativo al credito, insito nella pronuncia di condanna emessa nel giudizio di risarcimento, si estenda alla quota dei danni ascrivibili a mala gestio imputabile all'impresa cessionaria.

    Cass. civ., sez. I, 25 novembre 2005, n. 25006, Compagnia di Firenze Assicurazioni e Riassicurazioni in l.c.a c. Consap Spa. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 29; D.L. 26 settembre 1978, n. 576, art. 4). [RV584334]


@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danniAzione diretta nei confronti dell'assicuratore

Anche con riguardo all'azione diretta per il risarcimento dei danni, proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, ai sensi degli artt. 5 e 22 della legge n. 990 del 1969, il principio della rilevabilità d'ufficio di determinate questioni, quale quella della proponibilità dell'indicata azione, in relazione alla circostanza della soggezione, o meno, del veicolo investitore all'obbligo di assicurazione, deve essere coordinato con il principio della domanda e con quello della disponibilità delle prove (in relazione al disposto degli artt. 99, 112 e 115 c.p.c.), con la conseguenza che, pur costituendo onere dell'attore-danneggiato provare che il veicolo responsabile del sinistro si includa in quelli soggetti ad assicurazione obbligatoria, in quanto detto fatto configura un elemento costitutivo per il riconoscimento del diritto azionato, egli è, nondimeno, dispensato dalla prova nell'ipotesi in cui tale circostanza risulti implicitamente ammessa dall'assicuratore convenuto, il quale abbia impostato la sua difesa su elementi ed argomentazioni incompatibili con il disconoscimento di quel fatto.

    Cass. civ., sez. III, 12 settembre 2005, n. 18090, Tirrena Assic. Spa c. Del Coiro ed altri. (C.p.c., art. 112; c.p.c., art. 115; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 5; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22). [RV584450]


@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danniAzione diretta nei confronti dell'assicuratore

Nel giudizio relativo ad azione risarcitoria intrapresa nei confronti di più soggetti ritenuti danneggianti e riconducibile a fatto illecito derivante da sinistro stradale al quale si applica la disciplina sull'assicurazione obbligatoria della Rca, il litisconsorzio necessario sussiste solo tra assicuratore ed assicurato e non tra assicuratore e soggetto assicurato da altro assicuratore, con la conseguenza che, se il danneggiato rinuncia agli atti del giudizio nei confronti dell'assicuratore di uno...

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