Massimario di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1101-1118

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


Page 1101

@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Portata del principio

Nell'atto d'appello alla parte volitiva, che, indicando i punti e i capi della sentenza impugnata sottoposti a gravame, fissa i limiti della controversia devoluta al giudice della impugnazione, deve sempre accompagnarsi la parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice e svolga, con sufficiente grado di specificità, le ragioni che sorreggono le tesi dell'appellante, da correlare con la motivazione della sentenza impugnata. La mancanza della parte argomentativa dei motivi rende l'appello inammissibile e tale inammissibilità non può essere sanata dopo la consumazione del diritto di impugnazione né integrata utilizzando l'attività difensiva dell'appellato, dovendo quindi essere rilevata di ufficio, non attenendo i requisiti di forma della impugnazione e le relative decadenze a materia disponibile delle parti.

    Cass. civ., sez. II, 14 novembre 2005, n. 22906, Bar c. Ludovici. (C.p.c., art. 342). [RV585206]


@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Requisiti

Il requisito della specificità dei motivi d'appello, fissato a pena d'inammissibilità dall'art. 342 c.p.c., esige la formulazione di censure che siano attinenti alla «ratio» della sentenza impugnata e contengano notazioni in fatto e in diritto potenzialmente in grado di infirmarla, senza che si richieda lo specifico richiamo delle norme applicabili (spettando al giudice d'individuarle), e senza che rilevi, al fine dell'ammissibilità dell'appello, l'indagine in ordine alla dimostrazione, alla consistenza e alla decisività delle allegazioni dell'appellante, trattandosi di questioni influenti in sede di esame del fondamento del gravame.

    Cass. civ., sez. I, 24 novembre 2005, n. 24834, Cutini c. Santa Cecilia Srl. (C.p.c., art. 342). [RV585023]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Benefici - Motivazione da parte del giudice d'appello circa l'esercizio del potere

Sussistono la legittimazione e l'interesse dell'imputato a dolersi, in sede di legittimità, del mancato esercizio del potere-dovere da parte del giudice d'appello,attribuitogli dall'art. 597, comma quinto, c.p.p., a condizione che siano indicati dal ricorrente gli elementi di fatto in base ai quali il giudice avrebbe potuto ragionevolmente e fondatamente esercitarlo.

    Cass. pen., sez. V, 14 ottobre 2005, n. 37461 (ud. 20 settembre 2005), Zoffoli. (C.p.p., art. 597; c.p.p., art. 606). [RV232323]


@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Poteri del giudice - Pena richiesta dalle parti

È illegittima la decisione del giudice di appello che si limiti ad applicare la pena nella misura concordata (art. 599, comma quarto, c.p.p.), senza statuire sulla richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena cui sia subordinato l'accordo delle parti; né tale omissione può essere interpretata come rifiuto del beneficio, in quanto, in tal caso, il giudice di appello deve procedere nelle forme ordinarie, senza dare luogo al concordato.

    Cass. pen., sez. V, 11 ottobre 2005, n. 36638 (ud. 5 aprile 2005), Bianco. (C.p., art. 163; c.p.p., art. 599). [RV232375]


@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Rinuncia - Richiesta del P.M. di conferma della sentenza di assoluzione appellata

In tema di giudizio di appello, qualora il P.M., all'esito della discussione, chieda la conferma della sentenza assolutoria di primo grado, tale richiesta non costituisce rinunzia all'impugnazione avendo l'organo dell'accusa concluso nel merito.

    Cass. pen., sez. V, 30 novembre 2005, n. 43363 (ud. 5 ottobre 2005), Aragona. (C.p.p., art. 589). [RV232454]


@Appello penale - Dibattimento - Richiesta di rinvio per impedimento dell'imputato - Produzione di certificato medico non indicante il luogo di degenza

È legittimo il rigetto dell'istanza dell'imputato di rinvio del dibattimento senza che sia eseguita la visita fiscale, se la detta istanza si basa su un certificato medico che attesta l'impedimento a comparire ma non indica il luogo di degenza, non potendo ipotizzarsi per il giudice, una volta che abbia disposto la visita fiscale di controllo per il luogo di abitazione, l'obbligo di svolgere d'ufficio ulteriori ricerche per rintracciare l'imputato sulla base delle informazioni fornite in loco da un familiare.

    Cass. pen., sez. II, 27 settembre 2005, n. 34651 (ud. 22 settembre 2005), Caprioli. (C.p.p., art. 420; c.p.p., art. 602). [RV232500]


@Appello penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Condizioni

L'art. 603, comma quarto, cod.proc. pen. prevede un'ipotesi speciale, in quanto «obbligata» di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale basata sul presupposto che l'imputato, contumace in primo grado, provi in appello la riconducibilità della sua mancata comparizione a caso fortuito o forza maggiore o alla mancata incolpevole conoscenza del decreto di citazione. (Fattispecie nella quale la Corte, in assenza della detta dimostrazione, ha ritenuto che la condizione stessa di contumacia protratta in secondo grado può ritenersi significativa della mancanza di una concreta volontà dell'imputato di coltivare la prova e, contemporaneamente, di un intento meramente dilatorio sotteso alla richiesta di rinnovazione della istruttoria).

    Cass. pen., sez. V, 14 ottobre 2005, n. 37456 (ud. 20 settembre 2005), Cascino. (C.p.p., art. 603). [RV232321]


Page 1102

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Formulazione dopo la notifica del decreto di giudizio immediato - Competenza del Gip

La competenza a decidere sulla richiesta di applicazione della pena (art. 444 c.p.p.), proposta dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, è del giudice per le indagini preliminari che ha la disponibilità del fascicolo processuale (artt. 446, comma primo, 457, comma primo e 458, comma primo, c.p.p.) e, come tale, è da considerare «giudice procedente» anche dopo la notifica del decreto. (In motivazione la Corte ha affermato che nell'individuare tale competenza non si realizza una regressione del procedimento ad una fase antecedente, ma una ultrattività delle funzioni del G.I.P. già prevista per la celebrazione del giudizio abbreviato).

    Cass. pen., sez. un., 25 gennaio 2006, n. 3088 (c.c. 17 gennaio 2006), confl. comp. in proc. Bergamasco. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 446; c.p.p., art. 457; c.p.p., art. 458). [RV232560]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Termine - Differimento dell'udienza

La disposizione transitoria contenuta nell'art. 5, comma secondo, della L. n. 134 del 2003, concernente la richiesta di differimento dell'udienza in funzione della possibilità di sollecitare l'applicazione concordata della pena, presuppone che i termini per l'istanza di patteggiamento siano già decorsi e trova applicazione anche per i procedimenti a citazione diretta.

    Cass. pen., sez. III, 27 settembre 2005, n. 34415 (ud. 6 luglio 2005), Putignano. (L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 5; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 550). [RV232392]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Pena applicata precedentemente condizionalmente sospesa - Revoca del precedente beneficio

La sentenza di patteggiamento costituisce titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa con altra sentenza di cui all'art. 444 c.p.p., qualora la pena irrogata per il delitto anteriormente commesso (ma giudicato successivamente) cumulata con l'altra dichiarata sospesa, superi i limiti sanzionatori stabiliti dall'art. 163 c.p.

    Cass. pen., sez. III, 28 settembre 2005, n. 34669 (c.c. 6 luglio 2005), Urbano. (C.p., art. 163; c.p., art. 168; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445). [RV232472]


@Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Impresa designata

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, il diritto di regresso - previsto dall'art. 29, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 - dell'impresa designata, che abbia risarcito il danno, nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero di quanto pagato nei casi contemplati dall'art. 19, primo comma, lett. a) e b) della citata legge, è riconducibile alla surrogazione legale di cui all'art. 1203, n. 5), c.c., in quanto si traduce nell'attribuzione del medesimo diritto del danneggiato risarcito, cui subentra l'impresa nella medesima posizione sostanziale e processuale; pertanto, il diritto dell'impresa è soggetto alla prescrizione biennale (e non a quella ordinaria decennale), che decorre dal momento dell'esecuzione del pagamento al danneggiato.

    Cass. civ., sez. III, 17 settembre 2005, n. 18446, Toro Assicurazioni SpA c. Matta ed altro. (C.c., art. 1203; c.c., art. 1916; c.c., art. 1917; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 29). [RV584971]


@Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Impresa designata

L'impresa designata che, ai sensi dell'art. 19, lett. c), legge 24 dicembre 1969, n. 990, è tenuta (in nome del Fondo di garanzia vittime della strada) a risarcire il danno causato dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per l'ipotesi in cui l'assicuratore del responsabile sia posto in liquidazione coatta amministrativa, subentra nella medesima posizione debitoria rivestita dalla società assicuratrice posta in liquidazione. Ne consegue che, come l'assicuratore è tenuto al ristoro del sinistro avvenuto durante la vigenza del contratto con il massimale in esso previsto, essendo irrilevante che l'evento conseguenza si sia verificato dopo la scadenza del contratto stesso, così il Fondo è ugualmente tenuto nei limiti del massimale di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT