Massimario di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine297-306

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Precisazione nel corso dell'ulteriore attività processuale di censure esperite nell'atto di appello in modo generico

In tema di processo di appello, in ossequio al principio del tantum devolutum quantum appellatum di cui all'articolo 342 c.p.c., il quale importa non solo la delimitazione del campo del riesame della sentenza impugnata ma anche l'identificazione, attraverso il contenuto e la portata delle censure, dei punti investiti dall'impugnazione e delle ragioni per le quali si invoca la riforma delle decisioni, i motivi debbono essere tutti specificati nell'atto di appello (con cui si consuma il diritto di impugnazione), sicchè restano precluse nel corso dell'ulteriore attività processuale sia la precisazione di censure esposte nell'atto di appello in modo generico, che la possibilità di ampliamenti successivi delle censure originariamente dedotte.

    Cass. civ., sez. III, 24 marzo 2006, n. 6630, Casa Riposo Ricovero Casale Monferrato c. Ulss 19 Adria Gestione Liquidatoria ed a. (C.p.c., art. 342). [RV588312]


@Appello civile - Eccezioni non riproposte - Domande ed eccezioni respinte o ritenute assorbite o comunque non esaminate - Proposizione di appello incidentale sul punto

Non occorre che la parte proponga appello incidentale per ottenere dal giudice di secondo grado l'esame di questioni che quello di primo grado non ha esaminato perché le ha ritenute assorbite, essendo a questo fine sufficiente che la parte riproponga le questioni in qualsiasi modo nel corso del giudizio di secondo grado per evitare che si presumano abbandonate. Qualora la parte riproponga tali questioni con appello incidentale e tale appello venga dichiarato inammissibile, il giudice non è esonerato dal loro esame in funzione della decisione sull'appello principale.

    Cass. civ., sez. III, 31 gennaio 2006, n. 2146, D'Andria ed altri c. Pellegrino. (C.p.c., art. 346). [RV588711]


@Appello civile - Giudice dell'appello - Proposizione dell'appello - Erronea scelta del giudice

Ove la parte abbia erroneamente proposto appello ad una sentenza del pretore, pronunciata prima del 2 giugno 1999 (data di entrata in vigore del D.L.vo n. 51 del 1998, istitutivo del giudice unico di primo grado), dinanzi al tribunale anzichè dinanzi alla corte d'appello e, riconoscendo il proprio errore - consistente nella proposizione di una impugnazione inammissibile dinanzi ad un giudice funzionalmente incompetente - rinunci all'impugnazione prima che ne sia dichiarata l'inammissibilità, ed il giudice adito dichiari l'estinzione del processo, è ammissibile una seconda impugnazione proposta dinanzi alla competente corte d'appello nel termine breve di trenta giorni decorrente dalla notifica della prima impugnazione.

    Cass. civ., sez. III, 8 febbraio 2006, n. 2640, Milillo Srl c. Termoda Ditta. (C.p.c., art. 390; c.p.c., art. 391). [RV588587]


@Applicazione della pena su richiesta delle partiSentenza - Dispositivo - Sanzioni accessorie

Con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di cui all'art. 186 comma secondo del codice della strada deve essere disposta la sospensione della patente di guida, indipendentemente dal fatto che la sanzione non sia stata oggetto dell'accordo tra le parti.

    Cass. pen., sez. IV, 19 maggio 2006, n. 17432 (c.c. 6 aprile 2006), P.G. in proc. Clausi. (Nuovo c.s., art. 186; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445). [RV233968]


@Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione dei danni

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il diritto del Fondo di garanzia per le vittime della strada (gestito dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici Consap Spa) al rimborso, da parte dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, di quanto pagato a titolo di indennizzo ai soggetti rimasti danneggiati, ai sensi degli artt. 3 e 4 D.L. 26 settembre 1978, n. 578 (conv. in legge 24 novembre 1978, n. 738), è assistito dal privilegio sulle riserve, di cui all'art. 85 D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 e all'art. 78, comma quarto, D.L.vo 17 marzo 1995, n. 175, anche per il periodo antecedente all'entrata in vigore del D.L.vo 9 aprile 2003, n. 93 (il cui art. 7 ha aggiunto all'art. 78 D.L.vo 175 del 1995, cit., il comma 7 bis, che espressamente estende al Fondo, che si sia surrogato nei diritti dei danneggiati, il medesimo trattamento previsto per i crediti di questi ultimi ai sensi della lett. a), del citato comma quarto del medesimo art. 78). Infatti: il comma 7 dell'art. 78 D.L.vo 175 del 1995 rinvia alle disposizioni del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 (conv. in legge 26 febbraio 1977, n. 39) il cui art. 8 comma secondo, prevede che il risarcimento dei danni (causati, fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio, dalla circolazione dei veicoli assicurati) è disciplinato dall'art. 19, primo comma, lett. c), della legge 24 dicembre 1969, n. 990; in base all'art. 29, comma secondo, della medesima legge, nel caso previsto dalla lett. c) del primo comma dell'art. 19, cit., l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno, è surrogata, per l'importo pagato, nei diritti sia dell'assicurato che del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi; sicché, posta la natura risarcitoria dell'obbligazione del Fondo, anche le somme dal medesimo rimborsate non possono non godere del privilegio accordato dall'art. 19 della legge n. 990 del 1969, cit., essendo i privilegi attribuiti dalla legge in considerazione della causa del credito (art. 2745 c.c.) ed essendo identico, nelle due situazioni, il titolo fatto valere, con la conseguenza che, se il pri-Page 298vilegio spetta al danneggiato, compete anche al soggetto subentrante in surrogazione.

    Cass. civ., sez. I, 7 febbraio 2006, n. 2596, Consap Spa c. Pan Assicurazioni Spa in l.c.a. (C.c., art. 2745; D.L.vo 9 aprile 2003, n. 93, art. 7; D.L.vo 17 marzo 1995, n. 175, art. 78; D.L. 26 settembre 1978, n. 578, art. 3; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19; D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, art. 85). [RV588399]


@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danniAzione diretta nei confronti dell'assicuratore

Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta che nell'ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come detto - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice.

    Cass. civ., sez. un., 5 maggio 2006, n. 10311, Cocco c. Sanna ed altro. (C.c., art. 2054; c.c., art. 2055; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23). [RV588600]


@Atti processuali penali - Lingua italiana - Imputato straniero - Traduzione

La nullità derivante dall'omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio per l'imputato alloglotta che non comprenda l'italiano è di ordine generale a regime intermedio e deve, pertanto, ritenersi sanata qualora non sia tempestivamente eccepita. (Nella fattispecie non era stata rilevata né dallo stesso imputato alla comunicazione dell'atto, né dal suo difensore durante il giudizio).

    Cass. pen., sez. IV, 21 aprile 2006, n. 14174 (ud. 28 ottobre 2005), Kajtazi. (C.p.p., art. 143; c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 180). [RV233948]


@Avvocato - Giudizi disciplinari - Procedimento - Norme applicabili

Nei procedimenti disciplinari relativi agli avvocati si devono seguire, quanto alla procedura, le norme particolari che per ogni singolo istituto sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale faccia espresso rinvio ad esse, ovvero allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale.

    Cass. civ., sez. un., 12 maggio 2006, n. 10995, Sciabica c. Cons. Naz....

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