Massimario di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine561-573

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Appello civile - Domande nuove - Proposizione con l'atto di appello - Necessità

Ai sensi dell'art. 345 c.p.c., nel testo anteriore alla novella di cui alla legge n. 353 del 1990, l'appellante è tenuto a prospettare tutte le censure con l'atto di appello, restando inammissibile la proposizione di una domanda subordinata in sede di «conclusioni finali» dinanzi alla Corte d'appello.

    Cass. civ., sez. III, 22 giugno 2006, n. 14457, Loreti c. Min. Interno. (C.p.c., art. 342; c.p.c., art. 345). [RV590881]


@Appello civile - Prove - Nuove - Prova testimoniale

Il principio di infrazionabilità delle prove rende inammissibile in appello la prova testimoniale che, anche in modo indiretto, sia preordinata a contrastare le risultanze di quella già dedotta e assunta in primo grado, cioè a determinare, anche attraverso nuove modalità e circostanze, ovvero per la connessione delle circostanze già provate con quelle da provare, una diversa valutazione dei fatti che sono stati oggetto dello stesso mezzo istruttorio nelle precedenti fasi del processo.

    Cass. civ., sez. III, 30 gennaio 2006, n. 1873, Mondino c. Reale Mutua Assicurazioni Spa. (C.p.c., art. 345). [RV590677]


@Assicurazione obbligatoria - Esercizio - Rapporti tra danneggiante-danneggiato e danneggiatoassicuratore

Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, i rapporti tra danneggiante e danneggiato debbono essere tenuti distinti da quelli tra danneggiato e compagnia di assicurazione. Mentre nei primi l'esistenza della polizza di assicurazione (che - così come il documento sostitutivo che l'assicuratore è tenuto a rilasciare all'altro contraente ex art. 1888, secondo comma, c.c. - è una scrittura privata e documento di fede privilegiata, non provenendo da pubblico ufficiale come richiesto dall'art. 2699 c.c.) può essere richiamata in quanto valida, atteso che ai sensi dell'art. 2901, secondo comma, c.c. il mancato pagamento dei premi successivi al primo comporta la sospensione della copertura assicurativa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza, nei rapporti tra danneggiato ed assicuratore vale invece il principio posto dall'art. 7 legge n. 990 del 1969, secondo cui, nei confronti del danneggiato, l'assicuratore è tenuto al risarcimento dei danni per tutto il periodo indicato nella polizza, indipendentemente dalla sua validità, in quanto il certificato di assicurazione attesta verso i terzi l'esistenza della garanzia assicurativa e da questa attestazione nasce l'obbligazione risarcitoria, valevole limitatamente ai rapporti tra terzo danneggiato ed assicuratore che sia stato direttamente convenuto in giudizio.

    Cass. civ., sez. III, 8 maggio 2006, n. 10504, Fusilli c. Allianz Subalpina Assicurazioni Spa. (C.c., art. 1888; c.c., art. 2699; c.c., art. 2901; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 7). [RV591065]


@Assicurazione obbligatoria - Mancato pagamento del premio alla scadenza - Alle scadenze successive al pagamento del primo premio (o della relativa prima rata)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per le scadenze successive al pagamento del primo premio (o della relativa prima rata) di cui all'art. 1901, secondo comma, c.c., l'effetto sospensivo dell'assicurazione per l'ipotesi di pagamento effettuato dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza della rata precedente cessa a partire dalle ore 24.00 della data del pagamento, e non comporta l'immediata riattivazione del rapporto assicurativo dal momento in cui il pagamento è stato effettuato, trovando applicazione analogica la disposizione del primo comma del medesimo articolo - dettata per l'ipotesi del mancato pagamento del primo premio o della prima rata, e secondo cui l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Ne consegue che ove il premio successivo al primo sia stato pagato dopo la scadenza del periodo di tolleranza di giorni quindici di cui all'art. 1901 c.c. (espressamente richiamato nell'art. 7 della L. 24 dicembre 1969, n. 990), per il sinistro verificatosi il giorno stesso del pagamento la garanzia assicurativa non è operante.

    Cass. civ., sez. III, 12 giugno 2006, n. 13545, D'Uva c. Ras Spa. (C.c., art. 1901; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 7). [RV590653]


@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Denuncia congiunta di sinistro stradale

Affinché, le dichiarazioni contenute nella denuncia congiunta di sinistro stradale - effettuata ai sensi dell'art. 5 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 - siano presunte legalmente veritiere, e possa, perciò, essere alle stesse conferita l'efficacia probatoria indicata nella suddetta disposizione normativa, è necessario che il relativo modulo sia stato compilato in tutte le sue parti, ivi compresa la dettagliata descrizione del sinistro con relativa rappresentazione grafica, che, ancorché, grossolana, deve comunque consentire di individuare chiaramente la posizione dei mezzi coinvolti al momento dello scontro e la situazione dei luoghi in cui il sinistro si è verificato. (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza nella quale correttamente il giudice del merito aveva rilevato come il modulo di constatazione amichevole del sinistro fosse stato compilato in modo incompleto perché privo della riproduzione grafica della posizione dei mezzi e della descrizione, quindi, nelle forme imposte dalla legge, della dinamica dell'incidente, con comprensibile inidoneità a rivestire l'attitudine probatoria allo stesso assegnata dalla legge).

    Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2006, n. 13019, Muroni c. Duranti ed altri. (D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 5; c.c., art. 2697; c.c., art. 2730; c.c., art. 2733). [RV590636]


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@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Limiti del massimale

In una causa di risarcimento danni da incidente stradale la domanda del danneggiato nei confronti dell'assicuratore per il pagamento - per colpevole ritardo nell'adempimento - di una somma superiore al massimale di polizza non può ritenersi implicitamante contenuta nella indicazione del quantum in misura superiore al massimale.

    Cass. civ., sez. III, 30 gennaio 2006, n. 1873, Mondino c. Reale Mutua Assicurazioni Spa. (C.c., art. 1224; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22). [RV590674]


@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danniMinimi di garanzia per persona danneggiata

Per «persona danneggiata o sinistrata», ai sensi dell'art. 21 legge 24 dicembre 1969 n. 990, deve intendersi soltanto la vittima dell'incidente, e non anche l'erede o l'avente causa di questa. Ne consegue che, nel caso in cui la vittima di un sinistro stradale deceda lasciando più eredi, il danno da questi subito va soddisfatto facendo ricorso non al massimale catastrofale, ma al massimale previsto in polizza per un singolo danneggiato.

    Cass. civ., sez. III, 30 gennaio 2006, n. 1873, Mondino c. Reale Mutua Assic. Spa ed altri. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 9; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21). [RV590673]


@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Modulo di constatazione amichevole

In caso di sinistro stradale e di conseguente denuncia congiunta dello stesso ai sensi dell'art. 5 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, gli effetti del relativo modulo, qualora incompleto, sono nel rapporto fra i due conducenti quelli della confessione stragiudiziale, mentre in riferimento alla situazione di litisconsorzio necessario, in giudizio promosso contro la società assicuratrice, sono disciplinati dalle norme di portata generale e, particolarmente, per quanto concerne i responsabili di cui all'art. 2054 c.c., dal principio sancito dall'art. 2733, ultimo comma, c.c., a norma del quale la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice nei confronti di tutti e, perciò, non solo nei riguardi della società assicuratrice del veicolo ma anche nei confronti del confitente.

    Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2006, n. 13019, Muroni c. Durante ed altro. (C.c., art. 2054; c.c., art. 2733; D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 5). [RV590637]


@Autotrasporto - Obbligo di cronotachigrafo - Circolazione con cronotachigrafo non funzionante

In tema di messa in circolazione di veicoli provvisti di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, il proprietario del veicolo è tenuto, a norma dell'art. 179, comma terzo, c.s., al controllo dell'esatto funzionamento del menzionato apparecchio misuratore della velocità al momento dell'immissione del mezzo sulla strada pubblica, e dell'inserimento del foglio di registrazione, verifica cui è tenuto altresì il conducente del mezzo, al quale è addebitabile la violazione della disposizione del comma secondo del predetto art. 179 nella ipotesi di circolazione alla guida di veicolo con cronotachigrafo non funzionante.

    Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 2006, n. 3144, Ufficio Territoriale del Governo di Rovigo e Ministero dell'Interno c. Briscuola ed altro. (Nuovo c.s., art. 179). [RV590757]


@Cassazione civile - Ammissibilità del ricorso - Censura di mancata ammissione nel giudizio di merito della prova testimoniale - Trascrizione dei capitoli della prova testimoniale non ammessa nel giudizio di merito

In tema di impugnazione per giudizio di legittimità, la parte che, in sede di ricorso per cassazione, addebiti a vizio della sentenza impugnata la mancata ammissione di...

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