Massimario di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine687-734

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Funzione

I motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo.

    Cass. civ., sez. III, 7 luglio 2006, n. 15519, Montemagno c. Roberti ed altri. (C.p.c., art. 245; c.p.c., art. 339; c.p.c., art. 342). [RV591566]


@Appello civile - Eccezioni nuove - Domanda riconvenzionale ed eccezione riconvenzionale - Criteri distintivi

Ricorre l'ipotesi della eccezione riconvenzionale (come tale ammissibile anche in appello, secondo la disciplina originaria di cui all'art. 345 c.p.c.) allorquando il fatto dedotto dal convenuto sia diretto provocare il mero rigetto della domanda avversaria; integra invece vera e propria domanda riconvenzionale, preclusa in sede di gravame, l'istanza con la quale venga chiesto, oltre al rigetto dell'altrui pretesa, l'ulteriore decalaratoria di tutte le conseguenze giuridiche connesse all'invocato mutamento della situazione precedente.

    Cass. civ., sez. III, 4 luglio 2006, n. 15271, Gaggiotti c. Gaggiotti. (C.p.c., art. 36; c.p.c., art. 345). [RV591702]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Costituzione di parte civile - Spese processuali - Decisione sulle spese sostenute dalla parte civile

Il giudice del «patteggiamento» è tenuto a pronunciarsi in ordine al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile e a condannare l'imputato al pagamento di dette spese, salvo che ricorrano «giusti motivi» per la compensazione totale o parziale (art. 444, comma secondo, c.p.p.), sui quali vi è dovere di motivare. (Nell'occasione, la Corte ha altresì precisato che, non costituendo le spese sostenute dalla parte civile materia dell'accordo ex art. 444 c.p.p. tra l'imputato e il P.M., l'imputato e la parte civile sono legittimati a dedurre in sede di legittimità le normali censure attinenti alla valutazione giudiziale in ordine alla pertinenza delle voci di spesa, alla loro documentazione ed alla loro congruità).

    Cass. pen., sez. IV, 16 giugno 2006, n. 20796 (c.c. 3 maggio 2006), P.c. in proc. Lupo. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 574; c.p.p., art. 576). [RV234593]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Sospensione della patente di guida - Applicazione con la sentenza di patteggiamento

È illegittima la decisione con cui il giudice applichi la pena richiesta dalle parti omettendo di disporre la sospensione della patente di guida, considerato che tale sospensione - prevista dall'art. 186 c.s. ed avente natura di sanzione amministrativa accessoria e non di pena accessoria - deve essere obbligatoriamente ordinata dal giudice anche nel caso di definizione del procedimento penale con l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p.

    Cass. pen., sez. V, 10 aprile 2006, n. 12607 (c.c. 2 marzo 2006), P.M. in proc. Colangelo. (C.p.p., art. 444; nuovo c.s., art. 189). [RV234543]


@Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Azione di regresso

In tema di prescrizione, con riferimento all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, il regresso dell'impresa designata, previsto dall'articolo 29, primo comma, della legge 24 dicembre 1969 n. 990 nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nei casi contemplati dall'articolo 19, primo comma, lett. a) e b), della stessa legge, è riconducibile nell'ambito della surrogazione legale di cui all'articolo 1203 n. 5 c.c., in quanto si traduce nell'attribuzione del medesimo diritto del danneggiato risarcito, cui subentra l'impresa nella medesima posizione sostanziale e processuale. Pertanto, il diritto dell'impresa è soggetto alla prescrizione biennale, con decorrenza dall'esecuzione del pagamento al danneggiato.

    Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2006, n. 15357, Greco c. Ras spa. (C.c., art. 1203; c.c., art. 2947; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 29). [RV591571]


@Avvocato - Giudizi disciplinari - Procedimento - Impugnazioni

I termini per l'impugnazione delle sentenze sono perentori, perché si inquadrano nell'istituto generale della decadenza della proposizione di un atto dovuto; essi pertanto non possono essere prorogati, sospesi o interrotti se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge. Ne consegue, in tema di impugnazione della sanzione irrogata nel procedimento disciplinare a carico di avvocati, che la restituzione nel termine non osservato per caso fortuito o forza maggiore non è ammissibile, non essendo contemplata dall'ordinamento professionale forense alcuna ipotesi di proroga del termine per impugnare le decisioni in materia disciplinare.

    Cass. civ., sez. un., 26 luglio 2006, n. 17002, Feliziani c. Proc. Gen. Corte Cassazione ed altri. (C.p.c., art. 184 bis; R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 67). [RV591415]


@Avvocato - Giudizi disciplinari - Procedimento - Impugnazioni

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In relazione all'impugnazione, dinanzi alle Sezioni Unite, di decisione in sede disciplinare emessa dal Consiglio nazionale forense, il termine di quindici giorni dalla notifica previsto dall'art. 66 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 per il deposito del ricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione (applicabile - in forza dell'art. 67 del medesimo R.D. - in luogo di quello, ordinario, di venti giorni stabilito dall'art. 369 c.p.c. per il deposito in generale del ricorso per cassazione), ha carattere perentorio e la relativa inosservanza determina l'improcedibilità del ricorso medesimo.

    Cass. civ., sez. un., 11 luglio 2006, n. 15657, Gucciardo c. Cons. Ord. Avvocati Roma ed altro. (R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 66; R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 67; c.p.c., art. 152; c.p.c., art. 369). [RV591151]


@Cassazione civile - Deposito di atti - Copia della sentenza - Deposito di copia non integrale della sentenza impugnata

All'omessa produzione della copia autentica deve essere equiparata la produzione di copia non integrale della sentenza impugnata che non consenta alla Corte di Cassazione di esaminare le ragioni poste dal giudice di appello a base della pronuncia impugnata, conseguendone l'improcedibilità del ricorso per cassazione (nella specie, i ricorrenti avevano depositato copia autentica della sentenza impugnata mancante di una pagina nella quale la corte territoriale sviluppava la motivazione in diritto).

    Cass. civ., sez. lav., 3 agosto 2006, n. 17587, Campione ed altri c. FFSS Spa. (C.p.c., art. 360; c.p.c., art. 369). [RV591825]


@Cassazione civile - Mandato alle liti (procura) - Contenuto e forma - Mancanza di data

La procura al difensore apposta a margine del ricorso deve considerarsi conferita, salvo diversa volontà, per il giudizio di cassazione e soddisfa perciò il requisito di specialità previsto dall'art. 365 c.p.c. La mancanza di data non produce nullità della procura, atteso che la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza gravata si ricava dall'intima connessione con il ricorso al quale accede, nel quale la sentenza è menzionata, nonché dalla nomina di un domiciliatario e/o di un difensore del foro di Roma con l'elezione di domicilio presso il medesimo.

    Cass. civ., sez. lav., 25 luglio 2006, n. 16907, Compass Group Italia Spa c. Clarizio. (C.p.c., art. 83; c.p.c., art. 360; c.p.c., art. 365). [RV591839]


@Cassazione civile - Mandato alle liti (procura) - Trascrizione nella copia notificata del ricorsoMancanza

La mancata trascrizione, sulla copia del ricorso per cassazione notificato, degli estremi della procura speciale conferita dal ricorrente al difensore, non determina l'inammissibilità del ricorso ove la procura sia stata rilasciata con dichiarazione a margine, o in calce al ricorso, in quanto in tal caso l'intimato, con il deposito del ricorso in cancelleria, è posto in grado di verificare l'anteriorità del rilascio della procura rispetto alla notificazione dell'atto di impugnazione. (Nella specie, in cui la procura era stata apposta a margine del ricorso e sulla copia dell'atto notificato alla resistente era stata riportata l'annotazione «vi è il mandato a margine dell'originale», la S.C. ha ritenuto che detta annotazione, unitamente alla conformità dell'atto all'originale, attestata dall'ufficiale giudiziario, valesse ad integrare un elemento idoneo a far ritenere alla parte l'esistenza della procura).

    Cass. civ., sez. lav., 19 luglio 2006, n. 16540, Bellisario c. Mito Diagnostica Srl. (C.p.c., art. 83; c.p.c., art. 365; c.p.c., art. 366). [RV591713]


@Cassazione civile - Procedimento - Legittimazione - Spettanza

La qualità di parte legittimata a proporre l'impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito conclusosi con la decisione impugnata, indipendentemente dalla effettiva titolarità (dal lato attivo o passivo) del rapporto sostanziale dedotto in giudizio. (Nella specie la S.C., in applicazione del principio soprariportato, ha cassato la sentenza con la quale la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dall'appellante, nella qualità di agente raccomandatario dell'armatore e/o vettore di altro soggetto, cioè nella...

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