Massimario di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1257-1287

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Abbandono di persone minori o incapaci - Nozione - Struttura oggettiva - Elemento psicologico

Ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di abbandono di persone incapaci, è richiesta la consapevolezza di abbandonare a se stesso il soggetto passivo che non abbia la capacità di provvedere alle proprie esigenze, in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica. (Fattispecie relativa a presunto abbandono di bambino di tre anni, lasciato solo in casa dalla madre, che la Corte ha ritenuto non potesse essere ritenuto sulla base della sola circostanza che costei si fosse momentaneamente recata nel garage attiguo per eseguirvi delle pulizie).

    Cass. pen., sez. V, 16 aprile 2007, n. 15147 (ud. 14 marzo 2007), Simone. (C.p., art. 591). [RV236157]


@Abuso d'ufficio - Elemento oggettivo - Violazione degli strumenti urbanistici - Configurabilità come violazione di legge o regolamento

La violazione degli strumenti urbanistici, pur non potendosi questi configurare come norme di legge o di regolamento, integra, nei congrui casi, il reato di abuso di ufficio, in quanto rappresenta solo il presupposto di fatto della violazione della normativa legale in materia urbanistica, alla quale deve farsi riferimento quale dato strutturale della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 323 c.p. (Fattispecie nella quale il capo dell'ufficio tecnico di un Comune aveva dato, in spregio degli strumenti urbanistici, parere favorevole al progetto, presentato dal segretario dello stesso Comune, di ricostruzione di un fabbricato demolito nel centro storico).

    Cass. pen., sez. VI, 20 marzo 2007, n. 11620 (ud. 25 gennaio 2007), Pellegrino e altro. (C.p., art. 323). [RV236147]


@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Responsabilità penale - Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari

Per la configurabilità del reato di avvelenamento (ipotizzato, nella specie, come colposo) di acque o sostanze destinate all'alimentazione, pur dovendosi ritenere che trattasi di reato di pericolo presunto, è tuttavia necessario che un «avvelenamento» di per sé produttivo, come tale, di pericolo per la salute pubblica, vi sia comunque stato; il che richiede che vi sia stata immissione di sostanze inquinanti di qualità ed in quantità tali da determinare il pericolo, scientificamente accertato, di effetti tossico - nocivi per la salute. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto fondata ed assorbente la censura con la quale, da parte dell'imputato, dichiarato responsabile del reato de quo a causa dello sversamento accidentale in un corso di acqua pubblica di un quantitativo di acido cromico, si era denunciato il mancato accertamento, in sede di merito, dell'effettiva pericolosità della concentrazione di detta sostanza in corrispondenza del punto d'ingresso delle acque nell'impianto di potabilizzazione, essendosi ritenuto sufficiente il mero superamento dei limiti tabellari).

    Cass. pen., sez. IV, 17 aprile 2007, n. 15216 (ud. 13 febbraio 2007), Della Torre. (C.p., art. 439; c.p., art. 452). [RV236168]


@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Scarichi - Autorizzazione

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, dopo la entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2003 n. 147, conv. in L. 1 agosto 2003 n. 2000, recante la proroga sino al 3 agosto 2004 dei termini di adeguamento di cui all'art. 62, comma undicesimo, D.L.vo 11 maggio 1999 n. 152, per scarichi esistenti non autorizzati alla data del 13 giugno 1999 si intendono quelli in esercizio a tale data, per i quali l'obbligo dell'autorizzazione è sorto in virtù della nuova disciplina introdotta dal D.L.vo n. 152 del 1999.

    Cass. pen., sez. III, 26 ottobre 2006, n. 35888 (ud. 3 ottobre 2006), De Marco. (D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 62; D.L. 24 giugno 2003, n. 147). [RV236273]


@Amnistia, indulto e grazia - Indulto - Pene inflitte per reati in materia di stupefacenti aggravati a norma dell'art. 80, comma primo, lett. a) e comma secondo, D.P.R. n. 309 del 1990 - Esclusione dall'indulto

Non sono estinte dall'indulto di cui alla legge 31 luglio 2006 n. 241 le pene inflitte per delitti in materia di disciplina degli stupefacenti aggravati ai sensi dell'art. 80, comma primo, lett. a, e comma secondo, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), anche se siano state concesse circostanze attenuanti ritenute prevalenti, salvo che, all'esito del giudizio, le indicate circostanze aggravanti siano state escluse.

    Cass. pen., sez. I, 23 aprile 2007, n. 16403 (c.c. 28 febbraio 2007), Grassi. (L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1; D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80). [RV236160]


@Antichità e belle arti - Cose di interesse artistico e storico - Reato di impossessamento illecito di beni culturali - Concorso con il reato di violazione in materia di ricerche archeologiche

In tema di cose d'antichità e d'arte, il reato di cui all'art. 124 D.L.vo 29 ottobre 1999 n. 490, ora sostituito dall'art. 175 D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42 (ricerche archeologiche in difetto di concessione), concorre con il reato di cui all'art. 125 del citato D.L.vo n. 490 del 1999, ora art. 176 D.L.vo n. 152 del 2004 (impossessamento, illecito di beni culturali appartenenti allo Stato), atteso che l'impossessamento può avvenire in un contesto diverso dall'effettuazione delle ricerche o dal fortuito ritrovamento di beni culturali.

    Cass. pen., sez. III, 15 febbraio 2007, n. 6432 (ud. 12 gennaio 2007), Grillo ed altro. (D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 124; D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 125; D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 175; D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 176). [RV236082]


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@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Qualificazione giuridica del fatto in senso più grave

Il divieto della reformatio in peius secondo cui, in assenza d'impugnazione del pubblico ministero, il giudice non può comminare una sanzione più grave di quella inflitta con la sentenza impugnata, non implica l'intangibilità del trattamento penale nel suo complesso, sicché, potendo il giudice dare al fatto una definizione giuridica più grave, l'allungamento dei termini di prescrizione legati alla nuova qualificazione non ricade nell'area del divieto.

    Cass. pen., sez. II, 21 marzo 2007, n. 11935 (ud. 8 marzo 2007), Tricarico. (C.p., art. 157; c.p.p., art. 521; c.p.p., art. 597). [RV236134]


@Appello penale - Motivi - Enunciazione con riserva di successiva indicazione degli elementi su cui è fondata la doglianza - Omessa integrazione

In tema di impugnazioni, non costituisce vizio che comporta l'annullamento in sede di legittimità l'omessa esposizione ed esame da parte del giudice di appello di motivi di impugnazione solamente enunciati nell'atto di appello, senza indicazioni né generiche né specifiche degli elementi di fatto e di diritto su cui si fondano le doglianze. (Nella fattispecie, l'appellante, formulando alcuni motivi di appello, con la sola affermazione «pena base minima per i criteri di cui all'art. 133 c.p., attenuanti generiche, minima partecipazione» si era riservato di svilupparli, senza poi provvedervi entro il termine per impugnare).

    Cass. pen., sez. VI, 12 febbraio 2007, n. 5777 (ud. 28 settembre 2006), Ferrante e altri. (C.p.p., art. 581; c.p.p., art. 591). [RV236060]


@Appello penale - Sentenza - Predibattimentale - Inapplicabilità nel giudizio di appello

La disciplina del proscioglimento predibattimentale ex art. 469 c.p.p. è inapplicabile nel giudizio di appello, ciò dovendolo desumere dal combinato disposto degli articoli 598, 599 e 601 c.p.p.: in particolare, l'art. 601 introduce una disciplina degli atti preliminari in appello autonoma rispetto al primo grado, mentre l'art. 599 enuclea i casi tassativi nei quali si può procedere con rito camerale, non richiamando l'ipotesi del proscioglimento prima del dibattimento.

    Cass. pen., sez. IV, 22 marzo 2007, n. 12001 (c.c. 28 febbraio 2007), Palumbo. (C.p.p., art. 469; c.p.p., art. 598; c.p.p., art. 599; c.p.p., art. 601). [RV236286]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Costituzione di parte civile - Liquidazione delle spese - Annullamento da parte della cassazione

In tema di patteggiamento, allorché la corte di cassazione annulli la pronunzia del giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile effettuata «globalmente» senza nessuna indicazione delle voci concorrenti a formare l'importo, il rinvio va fatto al giudice penale a quo e non al giudice civile competente per valore in grado d'appello (art. 622 c.p.p.), posto che tale disposizione si applica solo quando l'annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese, e non quando la statuizione manchi del tutto (per essere stata determinata una cifra forfettaria senza alcuna specificazione sull'an o sul quantum).

    Cass. pen., sez. IV, 22 febbraio 2007, n. 7583 (c.c. 29 novembre 2006), Fabris e altro. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445; c.p.p., art. 622). [RV236096]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Accoglimento della pena richiestaContinuazione

In tema di patteggiamento, se il giudice accoglie la richiesta della pena concordata tra le parti, riguardante più reati legati dal vincolo della continuazione, non sussiste alcun interesse o diritto di queste ultime a vedere manifestati in sentenza l'ammontare della pena concordata per ciascuno dei singoli reati, sì che l'eventuale ricorso per cassazione per tale profilo si palesa manifestamente infondato e inammissibile.

    Cass. pen., sez. IV, 23 marzo 2007,...

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