Massimario di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine637-643

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Assemblea dei condomini - Convocazione - Decesso di un condomino - Mancata manifestazione della qualità di erede

Fino a quando gli eredi non gli manifesteranno la loro qualità, l'amministratore condominiale, a conoscenza del decesso di un condomino, non è tenuto a inviare alcun avviso (né al condomino, né agli eredi impersonalmente presso l'ultimo domicilio), non avendo utili elementi di riferimento e non essendo obbligato a fare alcuna particolare ricerca.

    Cass. civ., sez. II, 22 marzo 2007, n. 6926, Romano c. Cond. Edificio Napoli Vico Acitillo 126. (C.c., art. 1123; c.c., art. 1135; c.c., art. 1136; c.c., art. 1137). [RV597445]


@Canone - Corresponsione - Mancata autorizzazione - Lavori necessari per destinare l'immobile all'uso previsto nel contratto

In tema di locazione, la mancata autorizzazione ai lavori necessari per destinare l'immobile all'uso previsto nel contratto non rende di per sè invalido quest'ultimo, con la conseguenza che è dovuto il pagamento del canone da parte del conduttore, se tale condizione era nota alla medesima parte contraente che ne assumeva il relativo onere al momento di concludere il contratto. (Nella specie è stata esclusa la mala fede del locatario, durante le trattative ed alla stipula del contratto, per avere affittato un locale inidoneo - tettoia di copertura di campi di bocce privi di impianti igienici - alla utilizzazione convenuta - palestra di danza -, perché il conduttore aveva assunto l'onere di chiedere l'autorizzazione prima di compiere la ristrutturazione e avrebbe potuto recedere dal contratto se il comune, come avvenuto, l'avesse negata).

    Cass. civ., sez. III, 5 giugno 2007, n. 13076, Ass. Danze Sportive Enea in liq c. Ristorante Miciò di Bernardini snc. (C.c., art. 1337; c.c., art. 1571; c.c., art. 1575; c.c., art. 1587). [RV597731]


@Comodato - Comodatario - Restituzione della cosa - Azione del comodante

Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in locazione, comodato, o costituirvi altro rapporto obbligatorio, ed è, in conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione allorché il rapporto venga a cessare. Pertanto, il comodante che agisce per la restituzione della cosa nei confronti del comodatario non deve provare il diritto di proprietà, avendo soltanto l'onere di dimostrarne la consegna e il rifiuto di restituzione, mentre spetta al convenuto dimostrare un titolo diverso per il suo godimento. (Nella specie, relativa a più rapporti di comodato di cose mobili intercorsi tra le parti, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, correggendone la motivazione nella parte in cui aveva preteso dall'attore anche la prova dell'acquisto di ogni singolo bene).

    Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2007, n. 8840, Gaidoni c. Buffoli ed altro. (C.c., art. 1590; c.c., art. 1803). [RV597621]


@Contratti in genere - Interpretazione - Interpretazione letterale - Criterio di interpretazione primario

In tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto; il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito in quanto, con motivazione non adeguata, aveva ritenuto che la facoltà di modificare la composizione degli appartamenti dell'edificio, creandovi all'occorrenza accessi diversi da altra scala, riservata alla società costruttrice dal capitolato generale contrattualizzato di vendita degli appartamenti facenti parte di un condominio, fosse da ritenersi trasmissibile agli acquirenti dei singoli appartamenti in difetto di una espressa previsione in tal senso).

    Cass. civ., sez. II, 28 maggio 2007, n. 12400, Del Plato ed altri c. Gallo. (C.c., art. 1362). [RV597068]


@Contratto di locazione - Natura giuridica - Carattere personale - Legittimazione a concedere il bene in locazione

Il rapporto che nasce dal contratto di locazione e che si instaura tra locatore e conduttore ha natura personale, con la conseguenza che chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederlo in locazione, sicché la relativa legittimazione è riconoscibile anche in capo al nudo proprietario del bene, che disponga dello stesso unitamente all'usufruttuario e senza l'opposizione di quest'ultimo. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata riconosciuta la qualità di locatore anche al nudo proprietario dell'immobile, che aveva sottoscritto il contratto di locazione insieme all'usufruttuario, nella ragionevole presunzione che la sottoscrizione congiunta del contratto medesimo, con la conseguente consapevolezza dell'usufruttuario che la locazione era stata concessa anche da parte del nudo proprietario, aveva comportato che si sarebbe dovuta identificare, anche in capo a quest'ultimo, una situazione di concreta disponibilità dell'immobile).

    Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2007, n. 9493, Coglitore c. Riposo. (C.c., art. 978; c.c., art. 999; c.c., art. 1140; c.c., art. 1372). [RV597862]


@Contributi e spese condominiali - Criteri di ripartizione - Mancata manutenzione del lastrico solare - Danni derivati a terzi

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Poiché il lastrico solare dell'edificio (soggetto al regime del condominio) svolge la funzione di copertura del fabbricato anche se appartiene in proprietà superficiaria o se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, all'obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua riscossione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo. Pertanto, dei danni cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dal cit. art. 1126, vale a dire, i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi, ed il titolare della proprietà superficiaria o dell'uso esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo residuo.

    Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2007, n. 5848, Tarallo c. Spena ed altro. (C.c., art. 1117; c.c., art. 1126). [RV597528]


@Contributi e spese condominiali - Provvedimenti per le spese - Deliberazione dell'assemblea - Disciplina dell'uso delle cose comuni

Le attribuzioni dell'assemblea condominiale riguardano l'intera gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni, che avviene in modo dinamico e che non potrebbe essere soddisfatta dal modello dell'autonomia negoziale, in quanto la volontà contraria di un solo partecipante sarebbe sufficiente ad impedire ogni decisione. Rientra dunque nei poteri dell'assemblea quello di disciplinare beni e servizi comuni, al fine della migliore e più razionale utilizzazione, anche quando la sistemazione più funzionale del servizio comporta la dismissione o il trasferimento dei beni comuni. L'assemblea con deliberazione a maggioranza ha quindi il potere di modificare, sostituire o eventualmente sopprimere un servizio anche laddove esso sia istituito e disciplinato dal regolamento condominiale se rimane nei limiti della disciplina delle modalità di svolgimento e quindi non incida sui diritti dei singoli condomini. In particolare l'assemblea può deliberare di modificare il servizio di autoclave spostandone l'ubicazione precedente che comportava una posizione di servitù attiva anche se la nuova ubicazione determina una situazione di fatto da cui deriva la mancanza di utilità della servitù.

    Cass. civ., sez. II, 22 marzo 2007, n. 6915, Mariani Catanzaro c. Cond. Via Duprè 30 Fiesole. (C.c., art. 1120; c.c., art. 1121). [RV597444]


@Cosa giudicata civile - Effetti del giudicato - Oggetto - Individuazione

Il giudicato sostanziale di cui all'art. 2909 c.c. - il quale, come riflesso di quello formale previsto dall'art. 324 c.p.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti quanto all'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso - si forma soltanto su ciò che ha costituito oggetto della decisione (o che avrebbe potuto costituirne oggetto, come nelle ipotesi di procedimenti speciali a cognizione eventuale), ricomprendendosi in esso anche gli accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico, oltre che funzionale, per l'emanazione della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame degli stessi elementi in un successivo giudizio, quando l'azione in esso dispiegata abbia identici elementi costitutivi. (Nella specie, la S.C. ha escluso, siccome non costituente oggetto della decisione, neanche sotto il ricordato profilo, che potesse rientrare tra gli effetti del giudicato di convalida di sfratto per morosità la circostanza dell'accertata qualità di conduttori in capo a tutti i soggetti risultati, nel tempo, parti del negozio di cessione di una locazione diverse dall'ultimo cessionarioconduttore, in tal senso correggendo la motivazione dell'impugnata sentenza).

    Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2007, n. 9486, Puce ed altro c. De Donno ed altro. (C.c., art. 2909; c.p.c., art. 324). [RV597851]


@Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Acquisto della proprietà dell'alloggio - Contributo erariale

In tema di edilizia economica e popolare, l'acquisto della proprietà dell'alloggio sociale da parte del socio di cooperativa...

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