Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine183-190

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Alberghi - Contratto di albergo e di pensione - A favore di terzi - Soggetto tenuto alla restituzione

Nel caso di contratto di locazione o di contratto di albergo a favore di un terzo, colui che ha stipulato il contratto è il soggetto obbligato nei confronti del locatore alla restituzione della cosa locata e alla corresponsione della somma dovuta come corrispettivo fino alla data della consegna, salvo il maggior danno, in caso di ritardo, a norma dell’art. 1591 c.c. (Nella specie, relativa a contratto di albergo a favore di terzi stipulato dall’Amministrazione comunale con la società che gestiva un albergo, in favore di famiglie senza tetto, la S.C. ha ritenuto che il Comune fosse tenuto al pagamento del corrispettivo maturato non soltanto sino alla disdetta, ma anche sino alla consegna effettiva del bene da parte dei terzi, salvo il maggior danno).

    Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 2008, n. 25584, Com. Foggia c. Centro Turistico Alberghiero Srl. (C.c., art. 1411; c.c., art. 1571; c.c., art. 1590; c.c., art. 1591). [RV605297]

@Appello civile - Domande nuove - Caratteri - Modifica dei fatti costitutivi del diritto

Si ha domanda nuova – inammissibile in appello – per modificazione della causa petendi quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio. Tale mutatio libelli va rilevata d’ufficio dal giudice di secondo grado e, in mancanza, in sede di legittimità, poiché il divieto di proporre domande nuove in appello costituisce una preclusione all’esercizio della giurisdizione ed il suo mancato rispetto, integrando, altresì, violazione dei principi del doppio grado di giurisdizione e del contraddittorio è violazione di norma di ordine pubblico. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che il ricorrente, invocato nell’atto introduttivo del giudizio in primo grado un credito derivante dall’attività di amministratore del condominio, non può, poi, in secondo grado, invocare la gestione d’affari).

    Cass. civ., sez. II, 24 novembre 2008, n. 27890, Bianchi c. Lafergola. (C.p.c., art. 345; c.p.c., art. 360). [RV605623]

@Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Grave pregiudizio alle cose e servizi comuni - Impugnazione

Il potere d’impugnazione delle delibere condominiali, per effetto del rinvio ex art. 1139 c.c. alle norme sulla comunione ed in particolare all’art. 1109 c.c., si estende anche alla decisione approvata dalla maggioranza che rechi grave pregiudizio alla cosa comune ed ai servizi che ne costituiscono parte integrante, potendo solo entro questo limite essere valutato il merito, sotto il profilo dell’eccesso di potere, della decisione dell’assemblea condominiale. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale per avere questa rigettato, sull’assunto della non sindacabilità per eccesso di potere delle delibere condominiali, l’impugnazione della delibera con cui un condominio aveva respinto la proposta di licenziamento del custode perché assente nell’orario di lavoro in quanto impegnato in servizi a pagamento a condomini richiedenti).

    Cass. civ., sez. II, 14 ottobre 2008, n. 25128, Fariello ed altro c. Cond. Residence Due Laghi Via Volta. (C.c., art. 1109; c.c., art. 1137; c.c., art. 1138; c.c., art. 1139). [RV605461]

@Azioni giudiziarie del condominio - Legittimazione dell’amministratore - Deliberazione assembleare - Ricorso ex art 700 c.p.c

Ai sensi degli artt. 1130, primo comma, n. 4, e 1131 c.c., l’amministratore del condominio è legittimato, senza necessità di una specifica deliberazione assembleare, ad agire in giudizio, nei confronti dei singoli condomini e dei terzi, per compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni di un edificio, ivi compresa la richiesta delle necessarie misure cautelari (nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza di merito che aveva ritenuto valida la procura alle liti conferita dall’amministratore di condominio ad un avvocato, senza previa autorizzazione dell’assemblea, affinché proponesse un ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. per impedire ai condomini l’uso della rampa garage e dell’autorimessa, dopo che i vigili del fuoco ne avevano accertato l’inidoneità all’uso per motivi di sicurezza).

    Cass. civ., sez. II, 1 ottobre 2008, n. 24391, Cond. Via Nino Bixio 4/6 Viterbo c. Massafra. (C.c., art. 1130; c.c., art. 1131; c.p.c., art. 75). [RV604648]

@Canone - Controversie - Ordinanza di trasformazione del rito - Comunicazione al contumace

Nel rito locatizio l’ordinanza di trasformazione del rito prevista dall’art. 426 c.p.c. deve essere comunicata alla parte contumace, in osservanza di un principio generale del nostro ordinamento; tuttavia la mancata comunicazione può essere eccepita solo dal soggetto interessato – ossia il contumace (che si costituisca successivamente) – e non dalla parte già costituita, che non vi ha interesse se non è compromesso il suo diritto di difesa.

    Cass. civ., sez. III, 6 novembre 2008, n. 26611, Silvestri c. Imp. Edile Deperini Gino di Deperini ed altri. (C.p.c., art. 426; c.p.c., art. 447 bis). [RV605319]

@Canone - Morosità - Sanatoria - Natura del termine

Il termine per sanare la morosità, come previsto dall’art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in materia di locazioni di immobili urbani, è da qualificarsi perentorio (e, quindi, non prorogabile). Pertanto, costituendo questo tipo di sanatoria un’eccezione al principio generale stabilitoPage 184 dall’art. 1453, ultimo comma, c.c. (secondo cui dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione), se entro il concesso termine di grazia, il conduttore non ha provveduto a sanare la mora, al giudice non è concessa la possibilità di valutare la gravità o meno dell’inadempimento, a norma dell’art. 1455 c.c. (così come avviene quando si tratti di termine essenziale ai sensi dell’art. 1457 c.c.), che deve perciò ritenersi sussistente ope legis. (Nella specie, sulla scorta dell’enunciato principio e rigettando il ricorso proposto, la S.C. ha affermato che, ai fini del rispetto del cosiddetto termine di grazia, non poteva avere alcun rilievo l’esistenza o meno di un accordo fra i difensori delle parti, nel senso della dilazione del pagamento, né del loro potere a concederlo, posto che il conduttore, con la materiale consegna dell’assegno, riferibile all’importo della morosità e degli accessori, nel termine giudizialmente prescritto al difensore, aveva correttamente rispettato il termine stesso, con la conseguenza che le vicende successive non potevano ridondare a suo danno).

    Cass. civ., sez. III, 17 settembre 2008, n. 23751, Aresu c. Settembre. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 55; c.c., art. 1453; c.c., art. 1457). [RV605047]

@Comproprietà indivisa - Amministrazione - Locazione della cosa comune - Acquisto da parte del conduttore di una quota

Il conduttore, cui è concesso il godimento della cosa comune nei limiti della quota della sua proprietà, ha la detenzione di questa insieme agli altri condomini, perché il suo uso parziale e concorrente con quello degli altri lascia il rapporto nell’ambito del contratto di locazione, il quale non presuppone che il godimento della cosa sia esclusivo. Ne consegue che nei confronti del conduttore di un immobile, che ne abbia acquistato la proprietà per una quota parte, non può essere conseguita dal locatore la risoluzione della locazione, non potendo l’acquirente essere privato del compossesso del bene conseguito con l’acquisto.

    Cass. civ., sez. III, 17 luglio 2008, n. 19678, Ferocino c. Raheli. (C.c., art. 1105; c.c., art. 1571). [RV604714]

@Comproprietà indivisa - Uso della cosa comune - Estensione e limiti - Utilizzazione di canna fumaria

In tema di condominio, nel caso in cui un condòmino utilizzi la canna fumaria dell’impianto centrale di riscaldamento – nella specie per lo scarico dei fumi da una pizzeria – dopo che questo sia stato disattivato dal condominio, sussiste violazione dell’articolo 1102 c.c., trattandosi non di uso frazionato della cosa comune, bensì della sua esclusiva appropriazione e definitiva sottrazione alle possibilità di godimento collettivo, nei termini funzionali praticati, per legittimare le quali è necessario il consenso negoziale (espresso in forma scritta ad substantiam) di tutti i condomini.

    Cass. civ., sez. II, 6 novembre 2008, n. 26737, Cond. Via Maggini 57 Ancona c. Gz Imm. Srl ed altri. (C.c., art. 1102; c.c., art. 1117; c.c., art. 1350). [RV605627]

@Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Causa - Illiceità

Qualora le parti perseguano il risultato vietato dall’ordinamento non attraverso la combinazione di atti di per sé leciti ma mediante la stipulazione di un contratto la cui causa concreta si ponga direttamente in contrasto con le disposizioni urbanistiche e, in particolare, con i vincoli di destinazione posti dal locale piano regolatore, il contratto stipulato è nullo ai sensi dell’art. 1343 c.c. (per violazione, appunto, di disposizioni imperative) e non ai sensi dell’art. 1344 c.c. (Nella specie la S.C., in relazione ad un contratto di locazione per uso deposito di materiali edili di un terreno avente, invece, destinazione urbanistica a verde agricolo e bosco, ha ritenuto sussistente il contrasto tra lo scopo pratico perseguito dalle parti con gli...

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