Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine85-88

Page 85

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Avviamento commerciale - Indennità - Destinazione dell'immobile alla stessa attività esercitata dal conduttore - Indennità ulteriore

* In tema di locazione di immobili urbani, l'ulteriore indennità per la perdita di avviamento di cui al secondo comma dell'art. 34 della legge n. 392 del 1978, è dovuta, ai sensi della norma indicata, qualora l'immobile venga adibito all'esercizio della stessa attività o di attività a questa affini incluse nella medesima tabella merceologica e tale esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente. Con tale previsione, invero, imponendo una interruzione temporale tra le due attività, il legislatore ha inteso impedire che il nuovo conduttore si avvantaggi dell'avviamento prodotto dal precedente e, pertanto, riconnette tale indennità non alla cessazione del contratto, ma alla identità delle due attività, quella svolta dal precedente e quella svolta dal nuovo conduttore, purché tra l'una e l'altra corra un periodo temporale non superiore ad un anno.

    Cass. civ., sez. III, 25 luglio 2008, n. 20435, Angeli c. Raffaelli Armoni Moretti di Moretti ed altri. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34). [RV604223]


@Canone - Corresponsione - Tempo e luogo del perfezionamento - Bonifico bancario

* L'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, ai sensi degli artt. 1182, terzo comma, e 1183 c.c., si perfeziona nel luogo e nel tempo in cui il creditore entra in concreto nella disponibilità della somma di denaro. (In applicazione del riportato principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto, ritenendo che alla data di intimazione dello sfratto, e, quindi, della domanda di risoluzione per inadempimento, la morosità nel pagamento della rata del canone di locazione era in atto e il bonifico bancario non era idoneo ad assicurare il tempestivo adempimento secondo gli obblighi contrattuali).

    Cass. civ., sez. III, 10 luglio 2008, n. 18877, Sapa Ristorazioni Srl c. Roveda Almici. (C.c., art. 1182; c.c., art. 1183). [RV604212]


@Comunione indivisa - Locazione da parte di uno solo dei comunisti - Ammissibilità - Azione di rilascio

* Nelle vicende del rapporto di locazione, l'eventuale pluralità di locatori integra una parte unica, al cui interno i diversi interessi vengono regolati secondo i criteri che presiedono alla disciplina della comunione; sugli immobili oggetto di comunione concorrono, quindi, in difetto di prova contraria, pari poteri gestori da parte di tutti i comproprietari in virtù della presunzione che ognuno di essi operi con il consenso degli altri o quanto meno della maggioranza dei partecipanti alla comunione. Ne consegue che il singolo con- domino può stipulare il contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile in comunione e che ciascun condomino è legittimato ad agire per il rilascio del detto immobile, trattandosi di atto di ordinaria amministrazione per il quale deve presumersi sussistente il consenso già indicato, senza che sia necessaria la partecipazione degli altri e, quindi, l'integrazione del contraddittorio.

    Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2008, n. 19929, Fiore ed altro c. Fiore. (C.c., art. 1100; c.c., art. 1105). [RV604224]


@Comunione indivisa - Locazione della cosa comune - Concessione ad uno dei comproprietariCessazione del rapporto contrattuale

* Nel caso di concessione di un bene in locazione ad uno dei comproprietari, venuto a conclusione il rapporto locatizio per scadenza del termine o per la pronuncia della sua risoluzione per inadempimento del conduttore, il predetto bene deve essere restituito alla comunione per consentire alla stessa di disporre e, attraverso la sua maggioranza, di esercitare la facoltà di goderne direttamente o indirettamente. Ne consegue che il conduttore-comproprietario può essere condannato al rilascio del bene medesimo in favore della comunione.

    Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2008, n. 19929, Fiore ed altro c. Fiore. (C.c., art. 1100; c.c., art. 1105). [RV604225]


@Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Oggetto - Contratto di locazione ad uso supermercato

* È nullo ex art. 1418, secondo comma, c.c., per impossibilità giuridica dell'oggetto, il contratto di locazione (o di affitto di azienda) relativo a beni che per essere situati in una particolare zona possono avere solo una certa destinazione e non altra. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto nullo il contratto di locazione avente ad oggetto un immobile da destinarsi a supermercato con divieto, per il conduttore, di qualsiasi modifica, essendo tale destinazione non consentita dalla disciplina urbanistica del territorio in cui era sito l'immobile locato che la individuava come area agricola con...

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