Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine87-90

Page 87

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Amnistia, indulto e grazia - Indulto - L. n. 241 del 2006 - Associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di droga

* L'indulto di cui alla L. n. 241 del 2006 non si applica al delitto previsto dall'art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990 nelle ipotesi aggravate ai sensi dei commi primo, quarto e quinto, indipendentemente dall'esito del giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti e della concreta determinazione della pena.

    Cass. pen., sez. I, 1 aprile 2008, n. 13691 (c.c. 14 marzo 2008), Maviglia. (L. 31 luglio 2006, n. 241; D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74). [RV239570]


@Amnistia, indulto e grazia - Indulto - Pena inflitta per reato aggravato ostativo al beneficio - Non ostatività dell'aggravante

* Nell'applicazione dell'indulto (nella specie, di quello elargito con legge 31 luglio 2006 n. 241), è illegittimo il frazionamento, all'interno dello stesso reato aggravato, della pena complessivamente inflitta per esso, al fine di scorporarne la parte imputabile alla circostanza aggravante e dichiararla condonata, a nulla rilevando che quest'ultima non sia ostativa all'elargizione del beneficio, quando lo sia il reato per cui è intervenuta condanna. (Fattispecie concernente il reato di cui all'art. 74, comma primo, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, aggravato ai sensi del successivo comma terzo).

    Cass. pen., sez. I, 12 febbraio 2008, n. 6622 (c.c. 23 gennaio 2008), P.G. in proc. Corradini. (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74; c.p., art. 174). [RV239368]


@Amnistia, indulto e grazia - Indulto - Sentenza di estinzione di pena pecuniaria superiore ai limiti massimi di legge - Esperibilità della procedura di correzione di errore materiale

* Non è suscettibile di correzione mediante il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 c.p., la sentenza con cui il giudice abbia dichiarato estinta, per indulto, pena pecuniaria di importo superiore ai limiti di legge, venendosi, per tale via, a modificare il contenuto essenziale del provvedimento.

    Cass. pen., sez. III, 17 marzo 2008, n. 11770 (c.c. 8 febbraio 2008), Turco. (C.p.p., art. 130). [RV239337]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Omessa pronuncia del giudice di primo grado su alcuni capi di imputazione - Nullità dell'intera sentenza

* Nel caso in cui il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare su alcuni capi di imputazione, il giudice d'appello deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata limitatamente ai capi di imputazione sui quali è mancata la pronunzia, e decidere nel merito sugli eventuali altri capi.

    Cass. pen., sez. II, 3 marzo 2008, n. 9534 (ud. 13 febbraio 2008), P.G. in proc. Galli. (C.p.p., art. 522; c.p.p., art. 546; c.p.p., art. 597). [RV239549]


@Appello penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Ipotesi prevista dall'art. 603, comma primo, c.p.p

* In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimen- tale, mentre nell'ipotesi di cui al primo comma la rinnovazione è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell'ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività, diversamente, nell'ipotesi del secondo comma, il giudice è tenuto a disporre la rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, ma con il limite costituito dalle ipotesi di richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta irrilevante e manifestamente superflua una prova testimoniale, sopravvenuta alla pronuncia di primo grado, non assunta dal giudice d'appello in sede di richiesta di rinnovazione ex art. 603, comma secondo, c.p.p.).

    Cass. pen., sez. III, 25 febbraio 2008, n. 8382 (ud. 22 gennaio 2008), Finazzo. (C.p.p., art. 603). [RV239341]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti Costituzione di parte civile - Spese processuali - Impugnabilità della decisione

* È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la statuizione giudiziale, sulle spese della parte civile, contenuta nella sentenza di applicazione della pena, in quanto tale statuizione - che deve necessariamente essere rappresentata all'imputato e da questi accettata sia che abbia proposto la relativa istanza sia che vi abbia aderito - fa parte del negozio plurilaterale di natura processuale a richiesta di parte che caratterizza il rito speciale di cui all'art. 444 c.p.p., con la conseguenza che, non potendo l'imputato mettere in discussione l'accordo raggiunto con il pubblico ministero, nemmeno può dolersi delle statuizioni civili.

    Cass. pen., sez. V, 4 aprile 2008, n. 14309 (ud. 21 marzo 2008), Leoni. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 541). [RV239491]


@Applicazione...

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