Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine85-102

Page 85

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione

@Abusivo esercizio di una professione

Professione sanitaria – Medico chirurgo abilitato all’esercizio della professione – Interventi di chirurgia plastica in anestesia locale.

Non integra il delitto di esercizio abusivo di una professione di cui all’art. 348 c.p. la condotta del medico che, senza essere in possesso del requisito della specializzazione in anestesia e rianimazione, effettui nel proprio ambulatorio interventi di chirurgia plastica in anestesia locale, dovendosi distinguere al riguardo gli interventi chirurgici in anestesia generale, che per la loro natura e complessità possono essere effettuati solo in regime ospedaliero, da quelli a ridotta o a bassa invasività, praticabili senza ricovero in anestesia locale o in sedo-analgesia, presso studi medici o ambulatori privati.

    Cass. pen., sez. VI, 12 marzo 2009, n. 11004 (c.c. 26 febbraio 2009), P.M. in proc. Ligresti (C.p. art. 348; L. 9 agosto 1954, n. 653). [RV242927]

@Abuso di ufficio

Elemento oggettivo – Atto di ufficio – Violazione di legge.

Integra l’elemento oggettivo del delitto di abuso d’ufficio la violazione delle norme di legge inerente al vizio di incompetenza cosiddetta “relativa”, prevista dall’art. 21 octies L. n. 241 del 1990, che determina l’illegittimità del provvedimento adottato e non la sua nullità, che si verifica nell’ipotesi di difetto assoluto di attribuzione. (Fattispecie relativa all’approvazione, da parte della giunta comunale, di un atto riservato al consiglio ai sensi dell’art. 42 T.U. enti locali, e all’adozione, da parte di un assessore comunale, di un provvedimento di competenza del dirigente a norma dell’art. 6 L. n. 127 del 1997).

    Cass. pen., sez. VI, 18 febbraio 2009, n. 7105 (c.c. 29 gennaio 2009), P.M. in proc. Canali e altri (C.p. art. 323; L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 octies; L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 6). [RV242934]

@Appello penale

Cognizione del giudice d’appello – Pena – Pena illegale sfavorevole all’imputato.

Il giudice d’appello, anche in mancanza di uno specifico motivo di gravame, ha il dovere, in forza del principio costituzionale di legalità della sanzione, di modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale per eccesso in ordine alla sua quantità. (Fattispecie relativa all’irrogazione della pena di trenta anni di reclusione per il reato di omicidio, nonostante l’avvenuto riconoscimento dell’equivalenza tra le contestate aggravanti e le attenuanti generiche).

    Cass. pen., sez. I, 25 febbraio 2009, n. 8405 (ud. 21 gennaio 2009), P.G. in proc. Porreca (C.p.p. art. 597; c.p. art. 575). [RV242973]

Cognizione del giudice d’appello – Reformatio in peius – Diversa e più grave definizione giuridica del fatto qualificato in primo grado.

Non sussiste la violazione del divieto di “reformatio in peius” qualora, ancorchè sia proposta impugnazione da parte del solo imputato, il giudice di appello, senza aggravare la pena inflitta, attribuisca al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica (nella specie bancarotta fraudolenta documentale anziché bancarotta semplice come ritenuto in primo grado), a condizione che si tratti di punto compreso nell’impugnazione, nonostante tale diversa qualificazione implichi inevitabili effetti in ordine al tempo di prescrizione.

    Cass. pen., sez. V, 23 gennaio 2009, n. 3246 (ud. 22 ottobre 2008), Minutelli e altro (C.p.p. art. 597). [RV242953]

Cognizione del giudice d’appello – Reformatio in peius – Divieto.

In tema di impugnazioni, nell’ipotesi in cui il P.M. non abbia proposto appello avverso la sentenza di primo grado, il giudice d’appello non può disporre la confisca dei beni sequestrati, modificando in danno dell’imputato la sentenza da quest’ultimo impugnata, anche quando la confisca obbligatoria sia stata illegittimamente esclusa dal giudice di primo grado.

    Cass. pen., sez. VI, 20 febbraio 2009, n. 7507 (ud. 4 febbraio 2009), Iorgu (C.p.p. art. 579; c.p.p. art. 581; c.p.p. art. 597; c.p. art. 240). [RV242919]

Cognizione del giudice di appello – Appello avverso misura di sicurezza applicata a imputato prosciolto per infermità di mente – Ambito di cognizione del tribunale di sorveglianza.

La cognizione del tribunale di sorveglianza in sede di appello, avverso il capo della sentenza di primo grado che abbia applicato la misura di sicurezza personale contestualmente all’assoluzione per totale infermità mentale, è limitata alla rivalutazione degli stessi elementi di fatto acquisiti nel processo di primo grado, mentre la rivalutazione dell’attualità della pericolosità sociale è riservata in sede di esecuzione al magistrato di sorveglianza.

    Cass. pen., sez. I, 9 marzo 2009, n. 10442 (c.c. 24 febbraio 2009), Tufano (C.p.p. art. 679; c.p.p. art. 680; L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 69). [RV242903]

Sentenza – Predibattimentale – Sentenza di proscioglimento pronunciata de plano.

La sentenza con cui la Corte d’appello dichiara “de plano” l’estinzione del reato prima del dibattimento, pur non essendo abnorme, è affetta da nullità assoluta di ordine generale in quanto incidente sull’intervento e sull’assistenza dell’imputato.

    Cass. pen., sez. III, 27 febbraio 2009, n. 8831 (ud. 13 gennaio 2009), Iannò (C.p.p. art. 129; c.p.p. art. 178; c.p.p. art. 469). [RV243003]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti

Pena – Pena accessoria – Interdizione dai pubblici uffici.

In caso di applicazione di pena su richiesta delle parti in misura non inferiore a tre anni di reclusione occorre tener conto, per l’irrogazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, della determinazione in concreto della pena, e quindi dell’incidenza delle circostanze attenuanti e del bilanciamento eventualmente operato con le circostanze aggravanti oltre che della diminuente per il rito.

    Cass. pen., sez. I, 24 marzo 2009, n. 12894 (c.c. 6 marzo 2009), De Vittorio (C.p. art. 29; c.p.p. art. 444; c.p.p. art. 445). [RV243045]

Sentenza – Estinzione del reato – Termine quinquennale.

Il termine quinquennale, per l’eventuale dichiarazione di estinzione del delitto oggetto di una sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, decorre dalla data del passaggio in giudicato di detta sentenza.

    Cass. pen., sez. I, 16 marzoPage 86 2009, n. 11498 (c.c. 25 febbraio 2009), Cruciani (C.p.p. art. 445). [RV243043]

@Associazione per delinquere

Estremi – Associazione finalizzata al commercio di sostanze dopanti – Stabile rapporto tra fornitori ed acquirenti.

In tema di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di commercializzazione di sostanze dopanti, l’esistenza del vincolo associativo ben può desumersi dalla stabilità dei collegamenti tra acquirente e fornitore delle sostanze, quale elemento che garantisce, al secondo, la consapevolezza di un sicuro smercio delle stesse e, al primo, la sicurezza in ordine ad una stabile fonte di approvvigionamento.

    Cass. pen., sez. III, 3 marzo 2009, n. 9499 (ud. 29 gennaio 2009), Pellegrino e altro (C.p. art. 416; c.p. art. 445; L. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 70). [RV243016]

@Atti e provvedimenti del giudice penale

Correzione di errori materiali – Sentenza della cassazione – Istanza di correzione.

La richiesta della parte civile di provvedere alla rettificazione di presunto errore materiale in sentenza della Corte di cassazione di annullamento senza rinvio per essere il reato prescritto, consistito nell’omissione del capo concernente la condanna dell’imputato ai danni e alla rifusione delle spese di lite in suo favore, non può avere corso in quanto relativa ad errore di fatto, alla cui rimozione essa non è legittimata, ma non preclude alla parte medesima il diritto di far valere nella sede propria l’azione di risarcimento dei danni, tra i quali va annoverata anche la diminuzione patrimoniale subita per la propria difesa in sede penale.

    Cass. pen., sez. I, 9 marzo 2009, n. 10432 (c.c. 20 febbraio 2009), Vanni (C.c. art. 2043; c.p. art. 185; c.p.p. art. 130). [RV242902]

Declaratoria immediata di determinate cause di non punibilità – Fatto non previsto dalla legge come reato – Accertamento sulla insussistenza del fatto o sulla non attribuibilità dello stesso all’imputato.

In tema di declaratorie di cause di non punibilità, il giudice non è tenuto - qualora il fatto per cui sia stata esercitata l’azione penale non sia più previsto dalla legge come reato e la situazione probatoria non sia cristallizzata con i caratteri dell’evidenza - al preventivo accertamento per verificare l’insussistenza del fatto o la non attribuibilità dello stesso all’imputato prima di pronunciare la sentenza assolutoria, atteso che sarebbe ultronea e defaticante, qualsiasi indagine in relazione ad un fatto al quale la legge non attribuisce più un significato penalmente rilevante.  F 

    Cass. pen., sez. V, 30 gennaio 2009, n. 4349 (ud. 28 ottobre 2008), Carloni e altri (C.p.p. art. 129). [RV242955]

Declaratoria immediata di determinate cause di non punibilità – Ricorso per cassazione – Vizi della motivazione.

In presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie per remissione di querela) l’ambito del controllo di legittimità sulla giustificazione della decisione è circoscritto alla evidenza delle condizioni di cui all’art. 129, comma secondo, c.p.p., secondo un criterio che attiene alla constatazione piuttosto che all’apprezzamento giacché l’annullamento con rinvio è incompatibile con la declaratoria di estinzione del reato stabilito dagli art. 129, comma primo, e 620, comma primo, lett. a) c.p.p.

    Cass. pen., sez. V, 29 gennaio 2009, n. 4233 (ud. 11 novembre 2008), Mazzamuto (C.p.p. art. 129; c.p.p. art. 606). [RV242959]

@Azione penale

Autorizzazione a procedere – Nei confronti di parlamentare – Consenso dell’interessato all’atto.

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