Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Assicurazione (Contratto di) - Assicurazione contro i danni - Limiti del risarcimento - Massimale

La domanda, proposta dalla vittima di un sinistro stradale, di condanna dell’assicuratore del responsabile al risarcimento del danno per mala gestio deve ritenersi implicitamente formulata tutte le volte che la vittima, anche senza fare riferimento alla condotta renitente dell’assicuratore od al superamento del massimale, ne abbia comunque domandato la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione.

    Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2008, n. 20058, Tirrena Comp Assic. Spa in l.c.a c. Bucciarelli ed altro. (C.c., art. 1224; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18). [RV604565]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Applicazione del rito del lavoro

L’art. 3 della legge n. 102 del 2006, con il quale sono state assoggettate al rito del lavoro le controversie relative al risarcimento dei danni da morte o lesioni derivanti da fatti di circolazione stradale, non ha modificato i criteri di ripartizione della competenza tra tribunale e giudice di pace riguardanti tali cause, stabilite nel secondo comma dell’art. 7 e nel primo comma dell’art. 9 del codice di procedura civile, essendo il rinvio al rito del lavoro limitato alle norme riguardanti il procedimento, in quanto più concentrato rispetto a quello ordinario e non, appunto, a quelle disciplinatrici della competenza.

    Cass. civ., sez. III, 7 agosto 2008, n. 21418, Morabito c. Hdi Assic Spa. (C.c., art. 2054; c.p.c., art. 7; c.p.c., art. 9; c.p.c., art. 45). [RV604890]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Applicazione del rito del lavoro

Il rinvio alle norme processuali riguardanti il rito del lavoro, stabilito nell’art. 3 della legge n. 102 del 2006 per le cause di risarcimento danni da morte o lesioni derivanti da fatti di circolazione stradale, non si applica alle controversie instaurate davanti al giudice di pace, in quanto già regolate, ai sensi degli artt. 319, 320, 321 e 322 c.p.c., da un procedimento speciale ispirato dagli stessi obiettivi di concentrazione e celerità propri del rito del lavoro e senza che il citato art. 3 contenga un’espressa previsione – come imposto, in via generale, dall’art. 311 c.p.c. – di estensione del rito del lavoro anche al procedimento dinanzi al giudice di pace. Pertanto, alla stregua dell’intentio legis sottesa alla suddetta norma di cui all’art. 3 della legge n. 102 del 2006, si deve ritenere che la stessa sia riferita solo all’ipotesi di causa riguardante la specificata materia quando ricadono nella competenza del Tribunale.

    Cass. civ., sez. III, 7 agosto 2008, n. 21418, Morabito c. Hdi Assic Spa. (C.c., art. 45; c.c., art. 319; c.c., art. 2054; c.p.c., art. 320). [RV604891]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti dell’assicuratore

Se, nel corso del giudizio promosso dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore del responsabile, quest’ultimo venga posto in liquidazione coatta amministrativa, il giudizio che sia stato interrotto a causa della liquidazione coatta deve essere riassunto nei confronti del commissario liquidatore, il quale deve necessariamente partecipare al giudizio, mentre non è sufficiente la riassunzione nei soli confronti dell’impresa designata.

    Cass. civ., sez. III, 3 luglio 2008, n. 18208, Landesversi Cherungsanstalt Scwaben c. Nuova Tirrena Assic. Spa ed altri. (C.p.c., art. 300; c.p.c., art. 303; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19). [RV604780]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti dell’assicuratore

L’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, ove ritardi colposamente il pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento in favore terzo danneggiato (incorrendo così nell’ipotesi di cosiddetto mala gestio impropria), è alla corresponsione degli interessi sul massimale ed, eventualmente, del maggior danno ex art. 1224, comma secondo, c.c. (che può consistere anche nella svalutazione monetaria). Tale responsabilità, tuttavia, può comportare la responsabilità ultramassimale dell’assicuratore solo per gli interessi o la rivalutazione, ma non per il capitale, rispetto al quale il limite del massimale è insuperabile.

    Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2008, n. 19919, Cattaneo ed altri c. Milano Assicurazioni Spa ed altri. (C.c., art. 1224; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18). [RV604904]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti dell’assicuratore

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, il danneggiato il quale domandi la condanna dell’assicuratore del responsabile al pagamento di interessi e rivalutazione sul massimale, a causa del colpevole ritardo nell’adempimento delle proprie obbligazioni, non è tenuto a provare l’imputabilità a titolo di colpa di tale ritardo, ma deve provare soltanto l’inutile decorso dello spatium deliberandi stabilito dall’art. 22 della legge 22 dicembre 1969 n. 990 (ed oggi dall’art. 145 cod. ass.). Sarà, invece, onere dell’assicuratore che intenda sottrarsi alla responsabilità per mala gestio dimostrare che il ritardo non è imputabile a propria colpa.

    Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2008, n. 19919, Cattaneo ed altri c. Milano Assicurazioni Spa ed altri. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18; c.c., art. 1218; c.c., art. 1224). [RV604905]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Obbligazione dell’assicurazione e dell’assicuratore

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In materia di risarcimento danni da circolazione stradale, l’obbligazione dell’assicuratore è contenuta nelle somme costituenti il c.d. massimale di polizza, in quanto la solidarietà esistente tra assicurato ed assicuratore ha natura atipica; ne consegue che l’unicità della prestazione non muta la natura indennitaria nei confronti dell’assicuratore, né l’oggetto del contratto di assicurazione, che è l’indennizzo, mentre il debito del danneggiante, di carattere risarcitorio, è illimitato. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza di merito che aveva accolto l’opposizione all’esecuzione proposta da una società assicuratrice nei confronti di una procedura esecutiva attivata sulla base di una sentenza di condanna per una somma eccedente il massimale di polizza).

    Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 2008, n. 24752, Semeraro ed altri c. Nuova Tirrena Assicurazioni Spa. (C.c., art. 2054; c.p.c., art. 615; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18; D.L.vo 7 settembre 2005, n. 205). [RV604892]

@Concorso di persone nel reato - Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti - Presupposti - Configurabilità come reato del fatto commesso dall’estraneo

Ai fini dell’applicabilità dell’art. 117 c.p., che disciplina il mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti, è necessario che il fatto commesso dall’estraneo costituisca comunque reato anche in mancanza della qualifica rivestita dall’autore principale. Ne consegue che, quando l’azione del concorrente è di per sé lecita e la sua illiceità dipende dalla qualità personale di altro concorrente, trova applicazione la norma generale sul concorso di persone, di cui all’art. 110 c.p. (Fattispecie relativa a falsità materiale in atto pubblico consistita nella sostituzione, in un verbale, degli estremi identificativi di una autovettura, operata da un ufficiale dei carabinieri in concorso con un privato cittadino).

    Cass. pen., sez. I, 21 ottobre 2008, n. 39292 (ud. 23 settembre 2008), Letizia e altri. (C.p., art. 110; c.p., art. 117). [RV241129]

@Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Immediata

In tema di violazioni amministrative previste dal codice della strada, essendo insindacabili in sede giudiziaria le modalità di organizzazione del servizio che la P.A. appronta per la prevenzione e l’accertamento delle infrazioni, nel caso non si sia proceduto alla contestazione immediata nei confronti del trasgressore, l’indicazione nel verbale di una ragione che renda ammissibile la contestazione differita dell’infrazione, comporta ipso facto la legittimità del verbale medesimo e della conseguente irrogazione della sanzione, senza che sussista alcun margine da parte del giudice di apprezzare nel concreto le scelte organizzative compiute dall’amministrazione ai fini dell’espletamento del servizio. (Nella fattispecie la Corte ha cassato la sentenza del giudice di pace, ritenendo idonea la spiegazione, fornita dall’Autorità Amm.va per giustificare la contestazione differita, consistente nell’esigenza di non interrompere la continuità del servizio).

    Cass. civ., sez. II, 10 luglio 2008, n. 19032, Com. Roccadaspide c. Di Mieri. (Nuovo c.s., art. 142; nuovo c.s., art. 200; nuovo c.s., art. 201). [RV604733]

@Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Non immediata

In tema di accertamento delle infrazioni al codice della strada l’espressa previsione contenuta nell’art. 201, comma 1 bis, codice della strada, così come...

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