Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine677-684

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Arricchimento senza causa - Contro la P.A. - Competenza e giurisdizione - Veicoli sottoposti a sequestro amministrativo

Il custode di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, ove non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione da parte della competente autorità amministrativa ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 571 del 1982, ha facoltà di adire il giudice civile per il riconoscimento del relativo compenso.

    Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2007, n. 15602, Ministero della difesa c. Cars Di Crispino Sas. (D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, art. 11; D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, art. 12). [RV599096]

@Assicurazione obbligatoria - Art. 28 legge n. 142 del 1992 - Applicazione retroattiva

In materia di assicurazione obbligatoria della r.c.a., l'art. 28 legge n. 142 del 1992 (che ha sostituito il testo dell'art. 4 legge n. 990 del 1969, estendendo la tutela del danno alle persone in attuazione delle direttive n. 84/5/CEE e n. 232/90/CEE) ha effetto innovativo e non può, pertanto, trovare applicazione retroattiva, mentre il citato art. 4, nel previgente testo risultante dalla sentenza n. 188 del 1991 della Corte costituzionale, era insuscettibile di interpretazione estensiva, avendo la suindicata pronuncia costituzionale carattere caducativo e non già additivo.

    Cass. civ., sez. III, 5 giugno 2007, n. 13059, Ilardi c. Universo Assicurazioni Spa ed altro. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4; L. 19 febbraio 1992, n. 142, art. 28). [RV599177]

@Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore, l'art. 8 del D.L. n. 576 del 1978, convertito con legge n. 738 del 1978, comporta che, prima del decorso del prescritto termine semestrale riservato all'impresa cessionaria per procedere alla liquidazione dei danni, non possa profilarsi alcuna obbligazione ultranominale della detta impresa. Ne consegue che l'obbligo di questa di corrispondere gli interessi moratori e l'eventuale maggior danno, ivi compreso quello derivante da sopravvenuta svalutazione monetaria, anche oltre il limite del massimale, è configurabile soltanto dopo che sia decorso inutilmente lo spatium deliberandi di sei mesi, senza che detta impresa, nella sua qualità di rappresentante ex lege del Fondo di garanzia, abbia provveduto ad adempiere la sua obbligazione primaria di liquidare i danni, nonostante la precedente richiesta di risarcimento dei danneggiati la avesse posta in grado di valutare, con la normale diligenza, il fondamento della pretesa creditoria.

    Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21270, Liq. coatta amm. Tirrena Assic. Spa c. Anselmo ed altri. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22; D.L. 26 settembre 1978, n. 576, art. 8). [RV599518]

@Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nell'ipotesi di sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa in corso di causa dell'impresa assicuratrice del danneggiante, l'impresa designata per la liquidazione dei sinistri per conto del Fondo di garanzia delle vittime della strada diviene passivamente legittimata nel giudizio intrapreso dal danneggiato contro la compagnia assicuratrice del danneggiante, ai sensi dell'art. 19, lett. c) della legge n. 990 del 1969, mentre lo stesso giudizio, se prosegue anche nei confronti degli organi della procedura concorsuale e venga poi definito con una sentenza di accoglimento della domanda del danneggiato, implica che il giudice è tenuto ad emettere, nei confronti dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, una pronuncia con valore di mero accertamento del credito, essendo preclusa, ai sensi degli artt. 51, 52 e 201 L. fall., una pronuncia di condanna.

    Cass. civ., sez. III, 28 agosto 2007, n. 18192, Capra c. Venerucci ed altri. (L. 16 marzo 1942, n. 267, art. 51; L. 16 marzo 1942, n. 267, art. 52; L. 16 marzo 1942, n. 267, art. 201; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19). [RV599153]

@Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione

Nel caso di giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti di impresa assicuratrice in bonis, nei cui riguardi sia poi intervenuto provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di società assicuratrice non è opponibile al Fondo di garanzia per le vittime della strada che non abbia ricevuto la comunicazione di cui all'art. 25, comma 2, della legge 24 dicembre 1969 n. 990. Ne consegue che il Fondo non può non esperire il rimedio straordinario dell'opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c., non ricorrendo il presupposto della possibilità che esso sia in condizione di essere pregiudicato dalla sentenza.

    Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 2007, n. 22316, CON.S.A.P. spa - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici c. Benvenuti ed altri. (C.p.c., art. 111; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 25). [RV599511]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti dell'assicuratore

In tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., a norma dell'art. 23 legge 24 dicembre 1969, n. 990 il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato controPage 678 l'assicuratore con azione diretta, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, trovando detta deroga giustificazione nell'esigenza di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall'azione di rivalsa ex art. 18 della legge citata. Ne consegue che ove l'azione giudiziaria sia stata in siffatta ipotesi proposta soltanto contro alcuni dei legittimati passivi il contraddittorio deve essere integrato nei confronti degli altri, affinché la sentenza possa essere utiliter data.

    Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2007, n. 8825, Manna c. Trivisani ed altro. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23). [RV599200]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Persone trasportate

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, solamente con la modifica operata dall'art. 27 legge n. 142 del 1992 agli artt. 1 e 4 legge n. 990 del 1969 (nel testo modificato dal D.L. n. 857 del 1976, conv. nella legge n. 39 del 1977) è stata introdotta nell'ordinamento, quale regola generale, l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per la r.c.a. ai danni prodotti alle persone comunque trasportate su veicoli. Ne consegue che, anteriormente, la persona trasportata nella cabina di un autocarro era coperto da assicurazione obbligatoria ex art. 4, lett. c), legge n. 990 del 1969 solamente nei previsti casi eccezionali di impiego - da autorizzarsi dall'Ispettorato della Motorizzazione civile, previo nulla osta del Prefetto - di autocarri per il trasporto di persone, ai sensi dell'art. 57 dell'abrogato codice della strada, nel cui difetto essa rimaneva non coperta, non essendo la suindicata legge n. 142 del 1992 retroattiva.

    Cass. civ., sez. III, 5 giugno 2007, n. 13059, Ilardi c. Universo Assicurazioni Spa ed altro. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4; L. 19 febbraio 1992, n. 142, art. 27; D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 1). [RV599176]

@Cassazione civile - Motivi del ricorso - Vizi di motivazione - Nozione

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che, con adeguata motivazione, aveva escluso la legittimazione passiva della società convenuta sulla domanda volta a farne dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 224 del 1988, la responsabilità per danno da prodotto difettoso, a causa dello scoppio di uno pneumatico asseritamente...

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