Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine355-359

Page 355

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione.

I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Assicurazione (Contratto di) - Assicurazione della responsabilità civile - Derivante della circolazione dei veicoli - Condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento danni

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la condizione di proponibilità della domanda, costituita dall'assolvimento dell'onere della richiesta con raccomandata nei confronti dell'assicuratore secondo l'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (applicabile ratione temporis), opera sia nel caso di azione diretta, ai sensi dell'articolo 18 della legge suddetta, che di azione di responsabilità aquiliana a norma dell'articolo 2054 c.c. Infatti detta condizione di proponibilità è posta dalla legge senza distinzione fra le persone contro cui l'azione venga proposta, cumulativamente o singolarmente. È pertanto improponibile anche la domanda formulata ai sensi dell'articolo 2054 c.c. contro il proprietario ed il conducente del veicolo, qualora non sia stata promossa oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento all'assicuratore r.c.a.

    Cass. civ., sez. III, 8 giugno 2007, n. 13537, Lombardo c. Stivala. (C.c., art. 2054; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22). [RV597995]

@Assicurazione obbligatoria - Azione diretta nei confronti dell'assicuratore - Litisconsorzio necessario col responsabile

Il litisconsorzio previsto all'art. 23 della legge n. 990 del 1969 ha carattere processuale ed unilaterale; la partecipazione al giudizio del responsabile del danno è necessaria solo quando il danneggiato proponga azione diretta nei confronti dell'assicuratore, mentre, ove eserciti l'azione ordinaria ex art. 2054 c.c. nei confronti del danneggiante o del proprietario del veicolo senza citare l'assicuratore, questi non assume la veste di litisconsorte necessario e potrà quindi essere pretermesso, fermo il potere del convenuto o del giudice di chiamarlo in causa ai sensi degli artt. 106 e 107 c.p.c.; qualora, invece, il danneggiato abbia agito nei confronti dell'assicuratore citando anche il responsabile del danno e si accerti il difetto di legittimazione passiva dell'assicuratore, il giudice non deve integrare il contraddittorio nei confronti dell'impresa legittimata ma rigettare la domanda.

    Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13955, Mondeni c. Compagnia Tirrena Assicurazioni Spa in liq. ed altro. (C.c., art. 2054; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23). [RV598006]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento anni - Improponibilità dell'azione prima di sessanta giorni dalla richiesta all'assicuratore

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'improponibilità dell'azione di risarcimento da parte del danneggiato prima che siano decorsi sessanta giorni dalla relativa richiesta per mezzo di raccomandata, secondo l'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (applicabile ratione temporis) - principio avente natura processuale e perciò da osservarsi anche nelle sentenze del giudice di pace secondo equità - non trova applicazione, giacché ad impossibilia nemo tenetur quando il danneggiato sia stato nell'incolpevole impossibilità di identificare l'assicuratore e di provvedere al detto adempimento. Ricorre tale incolpevole impossibilità quando il responsabile civile abbia rifiutato di indicare l'assicuratore al danneggiato che glielo abbia richiesto con lettera raccomandata, poiché non esiste nel nostro ordinamento un sistema di pubblicità nei contratti assicurativi che consenta all'interessato di attingere le necessarie notizie. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di pace che aveva ritenuto l'improponibilità della domanda di danni da incidente stradale per non avere l'attrice adempiuto all'onere di cui all' articolo 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, senza esaminare se tale omissione fosse o meno colpevole).

    Cass. civ., sez. III, 8 giugno 2007, n. 13537, Lombardo c. Stivala. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22; c.p.c., art. 113). [RV597996]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Litisconsorzio necessario

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, non il conducente, ma il proprietario del veicolo assicurato è litisconsorte necessario, ai sensi dell'art. 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, ratione temporis applicabile, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore.

    Cass. civ., sez. III, 22 maggio 2007, n. 11885, Leggiadro c. Vittoria Assicurazioni Spa. (C.p.c., art. 102; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23). [RV597644]

@Atti e provvedimenti del giudice penale - Declaratoria di determinate cause di non punibilità - Estinzione del reato - Dichiarazione

In presenza di una causa di estinzione del reato non è applicabile la regola di giudizio che impone al giudice di pronunciare sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o contraddittoria la prova della responsabilità, ma l'altra della prevalenza della causa estintiva, che cede solo dinanzi alla prova «positiva» dell'innocenza dell'imputato.

    Cass. pen., sez. VI, 7 giugno 2007, n. 22205 (c.c. 26 marzo 2007), Bastoni. (C.p.p., art. 129; c.p.p., art. 530). [RV236698]

@Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria o amministrativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Ordine di rimozione impianto pubblicitario ai sensi dell'art. 23, comma 13 quater, c.s

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Le controversie relative all'impugnazione del provvedimento con cui l'ente proprietario della strada ordina, ai sensi dell'art. 23, comma 13 quater, D.L.vo n. 285 del 1992 (nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 30 della legge n. 472 del 1999, la rimozione di impianto pubblicitario sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario secondo il procedimento disciplinato dagli artt. 22 e 23 legge n. 689 del 1981, atteso che il comma 11 dell'art. 23 D.L.vo n. 285 cit., prevede una sanzione amministrativa per «chiunque viola le disposizioni del presente articolo» e che non può trovare applicazione il disposto dell'art. 34 D.L.vo n. 80 del 1998, non vertendosi in tema di uso del territorio, bensì di godimento abusivo di beni demaniali, con riferimento al quale il legislatore detta una disciplina specifica.

    Cass. civ., sez. un., 6 giugno 2007, n. 13230, Com....

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