Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine153-185

Page 183

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Tributi erariali indiretti - Imposta sul valore aggiunto - Accertamento e riscossione - Attribuzioni e poteri degli uffici

In tema di Iva, ed al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dall'art. 51, comma 2, n. 2, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (in virtù della quale le movimentazioni di denaro risultanti dai dati acquisiti dall'ufficio si presumono costituire conseguenza di operazioni imponibili), non è sufficiente al contribuente dimostrare genericamente di avere fatto affluire su un proprio conto corrente bancario, nell'esercizio della propria professione, somme affidategli da terzi in amministrazione, ma è necessario che egli fornisca l aprova analitica della riferibilità all'attività di maneggio di denaro altrui di ogni singola movimentazione del conto. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la decisione con la quale la commissione tributaria aveva accolto l'impugnazione del contribuente avverso un avviso di rettifica notificato ad un amministratore di condominio, ritenendo che dalla natura stessa dell'attività svolta dal contribuente potesse desumersi che le somme da questi depositate dal proprio conto corrente gli erano state affidate dai condomini per il pagamento degli oneri condominiali).

    Cass. civ., sez. V, 13 giugno 2007, n. 13818, Min. Economia e Finanze ed altro c. Gallo. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51; c.c., art. 2697). [RV599653]

@Tributi erariali diretti - Accertamento - Movimenti bancari - Imputazione a ricavi conseguiti nell'attività d'impresa

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, ed al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dall'art. 32, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (in virtà della quale i prelevamenti ed i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività d'impresa), non è sufficiente al contribuente dimostrare genericamente di avere fatto affluire su un proprio conto corrente bancario, nell'esercizio della propria professione, somme affidategli da terzi in amministrazione, ma è necessario che egli fornisca la prova analitica della inerenza alla sua attività di maneggio di denaro altrui di ogni singola movimentazione del conto. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la decisione con la quale la commissione tributaria aveva accolto l'impugnazione del contribuente avverso un avviso di accertamento notificato ad un amministratore di condominio, ritenendo che dalla natura stessa dell'attività svolta dal contribuente potesse desumersi che le somme da questi depositate sul proprio conto corrente gli erano state affidate dai condominio per il pagamento degli oneri condominiali).

    Cass. civ., sez. V, 13 giugno 2007, n. 13819, Min. Economia e Finanze ed altro c. Gallo. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32; D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 4). [RV599654]

@Matrimonio - Scioglimento (divorzio) - Assegno di divorzio - Determinazione

In tema di assegno di mantenimento e di concreta determinazione del relativo ammontare, è incensurabile in sede di legittimità, perché formulato in maniera non illogica, l'apprezzamento del giudice di merito fondato sui seguenti elementi: il canone di locazione a carico del genitore affidatario, per le necessità abitative sue e del figlio, ne riduce il reddito disponibile; l'aumento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione; la detraibilità fiscale da parte dell'affidatario dell'assegno per il figlio è irrilevante ai fini dell'assegno, che è dedicato nella sua interezza a soddisfare i bisogni della prole; il contributo per il figlio minore è determinato in una somma fissa mensile in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno e quindi prescinde...

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