Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine267-271

Page 267

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Pluralità di danneggiati

In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro, l'assicuratore deve provvedere, usando la normale diligenza, all'identificazione di tutti i danneggiati, attivandosi anche con la loro congiunta chiamata in causa, per procedere alla liquidazione del risarcimento nella misura proporzionalmente ridotta ai sensi del primo comma dell'art. 27 della legge n. 990 del 1969. Ne consegue che l'assicuratore, convenuto in giudizio con azione diretta da parte di uno dei danneggiati, non può opporre, al fine della riduzione dell'indennizzo, la somma già concordata e versata in sede stragiudiziale ad un altro danneggiato, pur nella consapevolezza che nel sinistro erano rimaste coinvolte più persone, dovendo imputare a propria negligenza il non avere provveduto - o richiesto che si provvedesse in sede giudiziale - alla congiunta disamina delle pretese risarcitorie dei danneggiati per la riduzione proporzionale dei correlativi indennizzi.

    Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2007, n. 9510, Ardigas snc Profunser H. & Co. ed altro c. Tosetto ed altri. (C.p.c., art. 102; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 27). [RV596974]

@Carico - Trasporto - Eccezionale

Il trasporto di convogli di dimensioni straordinarie, cosiddetto «trasporto eccezionale», può avvenire, ai sensi dell'art. 10 del codice della strada, solo previo rilascio di apposita autorizzazione, a meno che non si tratti della sola urgente rimozione di un veicolo in avaria, costituente pericolo per la circolazione degli altri veicoli, effettuata lungo l'itinerario necessario per raggiungere la più vicina officina. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'opposizione, osservando che dalla sentenza impugnata risultava che il convoglio oggetto del trasporto, un camion fermatosi per avaria sul quale erano state precedentemente caricate alcune vetture da competizione, era stato trainato non all'officina più vicina ma all'autodromo di originaria destinazione).

    Cass. civ., sez. II, 15 giugno 2007, n. 14032, Vanini Gabriele snc ed altro c. Pollio ed altro. (Nuovo c.s., art. 10). [RV597321]

@Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Verbale - Opposizione

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso in cui venga proposta opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione, la legittimazione passiva spetta all'amministrazione centrale dalla quale dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione e quindi, qualora il verbale sia stato elevato dalla Polizia stradale, legittimato a resistere all'opposizione è il Ministero dell'interno; tuttavia, poiché nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa l'obbligo di notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza al soggetto passivamente legittimato grava sull'ufficio giudiziario adìto, e non sulla parte, se anche il ricorrente nel proporre l'opposizione abbia indicato erroneamente il soggetto cui notificare l'atto ciò non esime l'ufficio giudiziario dall'obbligo di identificare correttamente quest'ultimo. Ne consegue che, qualora sia stato evocato erroneamente in giudizio un soggetto privo di legittimazione passiva, a causa di un errore della parte cui non abbia fatto seguito un intervento correttivo della cancelleria, l'errore nella identificazione del legittimato passivo non si traduce nell'inammissibilità del ricorso ma in un vizio della sentenza.

    Cass. civ., sez. II, 13 giugno 2007, n. 13848, De Maria Marchiano c. Prefettura di Grosseto. (L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23). [RV597318]

@Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Pagamento in misura ridotta - Conseguenza

In materia di violazioni al codice della strada, il c.d. «pagamento in misura ridotta» di cui all'art. 202 C.d.S., corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l'accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale, quest'ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell'art. 204 bis C.d.S., qualora non sia stato, effettuato il suddetto pagamento. L'intervenuta acquiescenza da parte del contravventore conseguente a tale sopravvenuto rituale pagamento preclude, inoltre, allo stesso l'esercizio di eventuali pretese civilistiche, quali la condictio indebiti e l'actio damni riconducibili all'avvenuta contestazione delle violazioni al C.d.S. per le quali si sia proceduto a siffatto pagamento con effetto estintivo della correlata pretesa sanzionatoria amministrativa. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha accolto il ricorso proposto da un Comune cassando l'impugnata sentenza del giudice di pace e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originaria domanda di risarcimento dei danni formulata ai sensi dell'art. 2043 c.c. da un privato che, pur avendo provveduto al pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 202 C.d.S. in relazione ad un'infrazione contestatagli, aveva sostenuto che la relativa somma era stata corrisposta ingiustificatamente attesa l'invalidità della contestazione effettuata nei suoi riguardi).

    Cass. civ., sez. II, 19 marzo 2007, n. 6382, Com. Torre Annunziata c. De Martino. (L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 16; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22). [RV597137]

@Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Vizio di motivazione

Anche in tema di sentenza resa in sede di opposizione a sanzione amministrativa, la denuncia di un vizio di mo-Page 268tivazione (ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.) non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione delle fonti del proprio convincimento; ne consegue che il...

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