Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine263-276

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello civile - Appellabilità (provvedimenti appellabili) - Sentenza - Riserva facoltativa di gravame

Nel sistema di riserva facoltativa d'impugnazione contro sentenza non definitiva, la mancata dichiarazione di riserva o la sua irritualità o tardività producono la decadenza del diritto oggetto della riserva, cioè la facoltà di impugnazione differita, ma non precludono l'esercizio del potere d'impugnazione della sentenza non definitiva, secondo le regole generali.

    Cass. civ., sez. III, 15 aprile 1998, n. 3807, Comune di Castellavazzo c. Mantedison Spa. (C.p.c., art. 325; c.p.c., art. 340). [RV514497]

@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Portata

Nell'atto d'appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi la parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, onde non è sufficiente che l'appello individui le statuizioni concretamente impugnate, ma è necessario pur quando la sentenza impugnata sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare pertanto con la motivazione della sentenza impugnata.

    Cass. civ., sez. III, 15 aprile 1998, n. 3805, Rinaldi c. Sai Spa. (C.p.c., art. 342). [RV514495]

@Appello civile - Domande non riproposte - Accoglimento della domanda principale in primo grado - Riproposizione espressa della domanda subordinata non esaminata

La riproposizione dalla parte vittoriosa di domanda non esaminata in primo grado perché ritenuta assorbita, può operarsi durante tutto il corso del giudizio d'appello, in qualunque forma idonea ad esprimere la relativa volontà fino alla precisazione delle conclusioni.

    Cass. civ., sez. III, 10 aprile 1998, n. 3730, Sara Assic. Spa c. Mazzoni ed altri. (C.p.c., art. 341; c.p.c., art. 346). [RV514436]

@Appello civile - Domande non riproposte - Pluralità di causae petendi - Unico petitum

L'accoglimento del petitum in base ad una sola causa petendi tra quelle fungibilmente poste a fondamento di esso, non implica l'onere, per il vittorioso appellato, di proporre impugnazione incidentale per le causae petendi non esaminate, essendo sufficiente il richiamo di queste ai sensi dell'art. 346 c.p.c., da valutare in base al complesso dei motivi, delle difese e delle richieste, indipendentemente dalla formale riproposizione.

    Cass. civ., sez. III, 2 aprile 1998, n. 3392, Federtrasporti c. Co.Va.Sca. (C.p.c., art. 346). [RV514131]

@Appello civile - Domande non riproposte - Questione sulla giurisdizione - Riproposizione con appello incidentale

L'appellato risultato vittorioso nel merito nel giudizio di primo grado, per evitare la preclusione della questione di giurisdizione risolta in senso a lui sfavorevole dal primo giudice, non è tenuto a proporre appello incidentale, essendo la riproposizione della questione stessa, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., sufficiente ad impedire la formazione del giudicato al riguardo e, quindi, a consentirne il riesame da parte del giudice di secondo grado.

    Cass. civ., sez. lav., 14 aprile 1998, n. 3778, De Luca c. Usl 5 Benevento in liq.ne. (C.p.c., art. 346). [RV514475]

@Appello civile - Prove - Nuove - Prova testimoniale preordinata a contrastare le risultanze di quella dedotta in primo grado

Il principio d'infrazionabilità delle prove rende inammissibile in appello la prova testimoniale che, anche in modo indiretto, sia preordinata a contrastare le risultanze di quella già dedotta e assunta in primo grado, e cioè a determinare, attraverso nuove modalità e circostanze, ovvero per la connessione delle circostanze già provate con quelle da provare, una diversa valutazione dei fatti che sono stati oggetto dello stesso mezzo istruttorio nelle precedenti fasi del processo.

    Cass. civ., sez. II, 3 aprile 1998, n. 3423, Pradella A. c. Pradella T. ed altro. (C.p.c., art. 345). [RV514161]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena - Sospensione condizionale - Applicabilità in mancanza di accordo

Il presupposto pattizio della sentenza emessa a richiesta delle parti esime il giudice dal motivare le statuizioni, positive o negative, non concordate. La sospensione condizionale della pena può essere concessa, infatti, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice. Al di fuori di queste ipotesi, la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto.

    Cass. pen., sez. V, 5 ottobre 1998, n. 4121 (c.c. 23 giugno 1998), Pellino. (C.p.p., art. 444; c.p., art. 163). [RV211506]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena - Sospensione condizionale - Applicabilità in mancanza di accordo

La sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza di patteggiamento, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice. Al di fuori di queste ipotesi, la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto. Le questioni non dedotte dalle parti non possono essere affrontate ex officio, in quanto trovano una preliminare soluzione negativa e la necessaria sintesi nell'accordo che non le contempla.

    Cass. pen., sez. V, 5 ottobre 1998, n. 4124 (c.c. 23 giugno 1998), Foti. (C.p., art. 163; c.p.p., art. 444). [RV211508]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Contumacia - Omessa dichiarazione

Il patteggiamento, in quanto negozio giuridico processuale, fondato su atti dispositivi personalissimi, postula la rinuncia delle parti a far valere eventuali nullità del procedimento, diverse da quelle assolute e insanabili e da quelle che inficiano il consenso prestato al rito alternativo. Ne consegue, che l'omessa dichiarazione formale della contumacia non è nullità assoluta e insanabile, ma aPage 264 regime intermedio, che l'imputato non ha interesse a far valere, avendo aderito al patteggiamento.

    Cass. pen., sez. V, 5 ottobre 1998, n. 4129 (c.c. 23 giugno 1998), Cieri. (C.p.p., art. 444). [RV211510]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Errore materiale nell'indicazione della pena - Rettificabilità in cassazione

In tema di patteggiamento, allorché nell'accordo tra le parti sia contenuto un errore materiale nella deterinazione della pena concordata, non è consentito procedere, in sede di giudizio di legittimità, a rettificazione della sentenza ex art. 619, comma secondo, c.p.p., in quanto l'errore stesso, non essendo contenuto nella sentenza, incide solo sull'atto negoziale da questa recepito per la congruità delle sue conclusioni, e non per le valutazioni e i calcoli che ne stanno alla base. (Fattispecie, nella quale il ricorrente lamentava che, avendo egli raggiunto con il P.M. un accordo che prevedeva la pena-base di un anno di reclusione, con riduzione di un terzo per attenuanti generiche e di un ulteriore terzo per il rito, la pena era stata determinata in mesi cinque e giorni venti di reclusione, e non in mesi cinque e giorni dieci di reclusione).

    Cass. pen., sez. I, 16 settembre 1998, n. 3655 (c.c. 19 giugno 1998), Spalvieri. (C.p.p., art. 619). [RV211424]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Falsità di documenti - Dichiarazione

La specialità del rito previsto dall'art. 444 c.p.p. non impedisce la dichiarazione di falsità di atti e documenti, in quanto la decisione pronunciata a richiesta delle parti è equiparata, a tali effetti, ad una sentenza di condanna. Di conseguenza, indipendentemente dal riconoscimento della penale responsabilità e a prescindere dalla richiesta delle parti, il giudice deve, a norma dell'art. 537 c.p.p., dichiarare la falsità degli atti da lui accertata, stante l'esigenza di eliminare dalla circolazione documenti lesivi della fede pubblica. Unico obbligo del giudice, in tale ipotesi, è quello di motivare l'accertata falsità.

    Cass. pen., sez. V, 5 ottobre 1998, n. 4142 (c.c. 23 giugno 1998), Di Sarno. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 537). [RV211513]

@Assicurazione (Contratto di) - Assicurazione contro i danni - Limiti del risarcimento - Massimale

La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio l'inammissibilità della domanda di mala gestio nei confronti dell'assicurazione se è stata proposta per la prima volta in appello e il giudice di secondo grado non si è pronunciato su di essa, ma la novità della domanda è esclusa se in primo grado, a sostegno del danno richiesto ultramassimale, è stato dedotto il comportamento defatigatorio della compagnia assicuratrice, essendo necessario che la domanda sia specifica, ma non anche espressa.

    Cass. civ., sez. III, 22 aprile 1998, n. 4075, Campioni c. Norditalia ed altro Spa. (C.c., art. 2043). [RV514725]

@Assicurazione obbligatoria - Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice - Azione risarcitoria

Dopo la messa in liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore per la Rca, la legittimazione passiva con riguardo all'azione risarcitoria del danneggiato spetta unicamente all'impresa designata per la liquidazione dei sinistri per conto del Fondo di garanzia, secondo la disciplina degli artt. 19 e 20 legge 24 dicembre 1969 n. 990, mentre resta al riguardo irrilevante che il commissario liquidatore - litisconsorte necessario in quel giudizio - sia autorizzato, ai sensi dell'art. 9 del...

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