Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine345-358

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello civile - Citazione di appello - Motivazione della sentenza impugnata - Articolazione in più ragioni

Qualora non sia stato impugnato uno dei capi della sentenza di primo grado che risulti di per sé autonomamente idoneo a disattendere le pretese della parte, è da ritenere che difetti l'interesse della medesima ad impugnare la sentenza di secondo grado in cui si è confermata la validità di altre argomentazioni allegate dal giudice di primo grado a sostegno del rigetto.

    Cass. civ., sez. I, 14 maggio 1998, n. 4854, Comune di Giussano c. Caglio. (C.p.c., art. 100; c.p.c., art. 366). [RV515426]

@Appello civile - Domande nuove - Risarcimento del danno - Condanna dell'assicuratore oltre i limiti del massimale

La domanda di condanna dell'assicuratore in misura superiore al massimale di polizza, per colposa inerzia nella liquidazione dell'indennizzo, se proposta per la prima volta in appello, costituisce domanda nuova ed è pertanto inammissibile. Tale inammissibilità è rilevabile d'ufficio e non è sanata dall'acquiescenza delle parti o dall'accettazione espressa del contraddittorio.

    Cass. civ., sez. III, 8 maggio 1998, n. 4677, Boffardi c. Inail ed altri. (C.p.c., art. 345). [RV515256]

@Appello civile - Eccezioni non riproposte - Riproposizione specifica - Necessità

Ove la parte vittoriosa in primo grado non riproponga espressamente in appello le eccezioni respinte o comunque disattese dal primo giudice - per il che non è sufficiente un generico richiamo alle difese svolte in primo grado - le stesse si intendono rinunciate, con la conseguenza che il giudice dell'appello non può prenderle in esame e che esse non sono più riproponibili nell'ulteriore corso del giudizio.

    Cass. civ., sez. lav., 16 maggio 1998, n. 4944, Stab. Blasetti Spa c. Francesco Oreste. (C.p.c., art. 346). [RV515528]

@Appello civile - Improcedibilità - Mancato rinvenimento del fascicolo dell'appellante - Decisione in base agli atti contenuti nel fascicolo dell'appellato

La mancanza del fascicolo dell'appellante in sede di decisione sull'appello, quando è pacifico che venne ritualmente prodotto e depositato in sede di costituzione, implica soltanto che il giudizio avviene sulla base degli atti disponibili e, quindi nel merito senza tener conto della documentazione di cui il collegio non può prendere cognizione, escluso comunque che possa farsi luogo all'applicazione della sanzione dell'improcedibilità.

    Cass. civ., sez. I, 12 maggio 1998, n. 4756, Mezzi c. Banco di Napoli. (C.p.c., art. 348). [RV515327]

@Appello civile - Improcedibilità - Omesso deposito di copia della sentenza impugnata - Esclusione

L'omesso deposito da parte dell'appellante della copia della sentenza impugnata non determina l'improcedibilità dell'appello qualora la sentenza sia comunque presente negli atti ed il giudice sia quindi in grado di avere conoscenza della pronuncia di primo grado.

    Cass. civ., sez. III, 22 maggio 1998, n. 5136, Gozzani ed altri c. Uniass Assic. Spa. (C.p.c., art. 347; c.p.c., art. 348). [RV515724]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Costituzione di parte civile - Spese processuali - Obbligo del giudice di specificare le singoli voci

Il giudice nel liquidare le spese della parte civile deve indicare le singole voci della liquidazione, in quanto una determinazione globale delle spese, senza distinzione tra onorari, competenze e spese, non permette all'imputato di controllare l'eventuale onerosità della statuizione e non consente ad entrambe le parti di verificare e sindacare il rispetto, in bonam e in malam partem, dei minimi e massimi tariffari. (Fattispecie di annullamento con rinvio di una sentenza di patteggiamento).

    Cass. pen., sez. V, ord. 30 luglio 1998, n. 2665 (c.c. 30 aprile 1998), Casarella V. (C.p.p., art. 76; c.p.p., art. 444). [RV211628]

@Arbitrato e compromesso - Compromesso e clausola compromissoria - Nullità - Accertamento

L'accertamento dell'esistenza, validità ed efficacia del patto compromissorio è istituzionalmente devoluto alla cognizione del giudice dell'impugnazione in funzione strumentale alla decisione sulla nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 comma primo n. 1 c.p.c., mentre la pronuncia emessa dall'arbitro è suscettibile di impugnazione per nullità, tra l'altro, ove venga eccepita la mancanza della sua potestas iudicandi per qualsiasi motivo.

    Cass. civ., sez. I, 21 maggio 1998, n. 5059, Froldi c. Antonioli. (C.p.c., art. 829). [RV515633]

@Assicurazione (Contratto di) - Assicurazione contro i danni - Avviso del sinistro - Fattispecie

L'inserzione in un contratto di assicurazione, concluso mediante un modulo o formulario, di una clausola che preveda l'onere (a carico dell'assicurato) del tempestivo avviso del sinistro entro un termine di decadenza (convenzionale) - clausola che è valida ove contempli un termine più lungo di quello (di tre giorni) stabilito dalla legge e sanzionato solo con la possibile riduzione dell'indennizzo, bilanciando così in favore dello stesso assicurato l'introduzione del termine decadenziale, in modo da non dover essere ricondotta al disposto dell'art. 1932, comma primo, c.c. - deve essere specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1342, comma secondo, c.c., salvo che sia il risultato di trattative specifiche o che sia trascritta da un contratto collettivo. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che - ritenendo invece inapplicabile l'art. 1342 c.c. - aveva accolto l'eccezione di decadenza proposta dal fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti di aziende industriali in riferimento alla richiesta di indennizzo di un dirigente inoltrata dopo la scadenza del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 13 del regolamento del fondo stesso).

    Cass. civ., sez. lav., 14 maggio 1998, n. 4889, Ferioli c. Fasi-Fondo Ass. Sanitaria Integrativa. (C.c., art. 1932; c.c., art. 1342). [RV515464]

@Assicurazione (Contratto di) - Assicurazione della responsabilità civile - Facoltà e obblighi dell'assicuratore - Gestione della lite

Per il sorgere della responsabilità contrattuale dell'assicurazione nei confronti dell'assicurato per mala gestio è sufficiente, indipendentemente da una specifica ed espressa domanda di questi, che sia stata messa in grado di valutare, usando l'ordinaria diligenza e osservando gli obblighi di correttezza e buona fede, la fondatezza della richiesta risarcitoria del danneggiato, conosciuta inPage 346 qualsivoglia modo, come nel caso di raccomandata ai sensi dell'art. 22 legge 24 dicembre 1969 n. 990, o condanna al pagamento della provvisionale.

    Cass. civ., sez. III, 14 maggio 1998, n. 4867, Grechi c. Di Leonardo ed altra. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22). [RV515443]

@Assicurazione (Contratto di) - Assicurazione della responsabilità civile - Facoltà e obblighi dell'assicuratore - Responsabilità per danni conseguenti all'esercizio dell'attività medica

L'assicuratore della responsabilità civile per i danni conseguenti ad esercizio dell'attività medica - a differenza dell'assicuratore della responsabilità civile derivante da circolazione dei veicoli a motore - è tenuto al pagamento degli interessi oltre i limiti del massimale soltanto se ritardi senza giustificato motivo il pagamento dell'indennità assicurativa, che sia divenuta liquida ed esigibile, a decorrere dal momento della liquidazione, senza che rilevi la richiesta di pagamento dell'indennità che sia effettuata anteriormente a tale momento, anche se sotto forma di chiamata in causa a norma dell'ultimo comma dell'art. 1917 c.c.

    Cass. civ., sez. III, 22 maggio 1998, n. 5137, Unipol Spa c. Fulci L. ed altri. (C.c., art. 1917). [RV515726]

@Assicurazione (Contratto di) - Assicurazione della responsabilità civile - Oggetto del contratto - Rischio

Non può considerarsi evento relativo alla circolazione stradale l'incendio propagatosi da un veicolo in sosta, ed appiccato dall'azione dolosa di terzi. Ne consegue che, in un simile caso, il terzo danneggiato non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore del veicolo dal quale si è propagato l'incendio.

    Cass. civ., sez. III, 6 maggio 1998, n. 4575, Leone c. Soc. Toro Ass.ni ed altro. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1). [RV515159]

@Assicurazione obbligatoria - Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice - Azione risarcitoria

In tema di assicurazione obbligatoria della Rca dopo la liquidazione coatta amministrativa della compagnia assicuratrice, la legittimazione passiva con riguardo all'azione risarcitoria del danneggiato spetta unicamente all'impresa designata per la liquidazione dei sinistri per conto del fondo di garanzia per le vittime della strada, secondo la disciplina degli artt. 19 e seguenti della legge 24 dicembre 1969 n. 990 ed è pertanto improponibile l'azione di danno nei confronti del commissario liquidatore o dell'impresa designata per l'assistenza tecnica, anche se il commissario sia stato autorizzato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, a procedere anche per conto del fondo di garanzia in deroga all'art. 19 comma terzo della legge 24 dicembre 1969 n. 990 alla liquidazione dei danni verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione.

    Cass. civ., sez. III, 11 maggio 1998, n. 4744, Tirrena Comp. Ass. Spa c. Soldati. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19). [RV515320]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti dell'assicuratore

In tema di assicurazione obbligatoria della Rca il danneggiato che proponga l'azione diretta contro l'assicuratore ai sensi dell'art. 18 legge 990 del 1969 ha, di fronte all'eccezione della compagnia di mancanza della copertura assicurativa, l'onere di provare, anche a mezzo di testimoni, essendo...

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