Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine443-459

Page 443

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Contrapposizione alle argomentazioni contenute in sentenza

Nel giudizio d'appello - che non è un iudicium novum - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne deriva che, nell'atto d'appello (e non in atti successivi e in particolare, nella comparsa conclusionale) ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al quale fine non è sufficiente che l'atto d'appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare peraltro con la motivazione della sentenza impugnata.

    Cass. civ., sez. III, 26 giugno 1998, n. 6335, La Secura Srl c. Secura Assipolare Spa. (C.p.c., art. 342). [RV516772]

@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Requisiti

Per una corretta proposizione dell'impugnazione dinanzi al giudice di secondo grado, onde questi possa operarne il necessario esame comparativo, l'art. 342 c.p.c. richiede che siano sviluppate adeguate motivazioni critiche in ordine alla sentenza impugnata, con l'indicazione per ciascuna delle ragioni esposte nella stessa a sostegno della decisione sul punto oggetto della doglianza, non condivise dall'appellante, le contrarie ragioni di fatto e di diritto, che quella doglianza l'appellante stesso ritenga possano giustificare.

    Cass. civ., sez. II, 12 giugno 1998, n. 5857, Monti immobiliare Snc c. Del Zoppo. (C.p.c., art. 342). [RV516401]

@Appello civile - Incidentale - Forma - Formule sacramentali

Per la proposizione dell'appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di risposta risulti in modo non equivoco la sua volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice.

    Cass. civ., sez. III, 26 giugno 1998, n. 6339, Gerbi c. Ortolani ed altri. (C.p.c., art. 343). [RV516778]

@Appello civile - Incidentale - Termine - Osservanza

La previsione operata con l'impugnazione principale comporta che ogni altra impugnazione debba essere proposta nelle forme e nei termini della impugnazione incidentale (artt. 334, 343, 371 c.p.c.) senza distinzione tra gravami diretti contro lo stesso capo della sentenza investito dall'impugnazione principale o contro capi diversi della medesima sentenza, senza l'osservanza del termine stabilito dall'art. 325 c.p.c. che vale soltanto per l'impugnazione principale.

    Cass. civ., sez. I, 11 giugno 1998, n. 5832, Di Stefano c. De Rossi. (C.p.c., art. 325; c.p.c., art. 334; c.p.c., art. 343; c.p.c., art. 371). [RV516378]

@Appello penale - Cognizione del giudice d'appello - Reformatio in peius - Riferimento alla pena complessiva

In forza dell'art. 597, quarto comma, c.p.p., secondo cui se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti la pena complessiva irrogata è così corrispondentemente diminuita, il giudice di appello che esclude una aggravante deve rivedere il giudizio di equivalenza di circostanze già espresso dal giudice di primo grado, in senso favorevole all'imputato, unico appellante. Ciò si giustifica con la esigenza di evitare una reformatio in peius del precedente giudizio di comparazione: una reformatio in peius certamente configurabile se il giudizio di equivalenza fosse ribadito nonostante l'esclusione di una aggravante.

    Cass. pen., sez. V, 11 agosto 1998, n. 9250 (ud. 28 luglio 1998), Floris M. (C.p.p., art. 597). [RV211819]

@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Procedimento - Rinunzia ai motivi

Le questioni già dedotte con l'atto di appello ed in quella sede investite da motivi cui l'appellante abbia definitivamente rinunziato concludendo l'accordo previsto dall'art. 599 quarto comma c.p.p., sono improponibili con il ricorso per cassazione. Fanno eccezione le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, o concernenti vizi dello stesso procedimento camerale di appello. (Fattispecie in tema di eccepita revoca implicita della costituzione di parte civile, che la Corte non ha ritenuto far parte delle questioni rilevabili di ufficio).

    Cass. pen., sez. I, 22 dicembre 1998, n. 13561 (ud. 3 dicembre 1998), Filippini. (C.p.p., art. 599). [RV212061]

@Appello penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Richiesta di prova testimoniale

Ai fini della rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello (art. 603 c.p.p.) il giudice deve valutare l'indispensabilità della prova richiesta dalla parte, avendo riguardo - con riferimento alla testimonianza - alla sua decisività e non alla sua verosimiglianza; la verosimiglianza implica invero un giudizio di fatto che non può essere formulato a priori, bensì di seguito all'espletamento della prova stessa e sulla base del confronto con tutti gli elementi di valutazione dell'attendibilità dei testi. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto viziata la motivazione con la quale il giudice d'appello aveva respinto la richiesta di rinnovazione del dibattimento finalizzata all'escussione di due testimoni, assumendo che la versione dei fatti che essi avrebbero dovuto fornire appariva «del tutto inverosimile»).

    Cass. pen., sez. II, 28 novembre 1998, n. 12459 (ud. 10 novembre 1998), Argentino. (C.p.p., art. 603). [RV211911]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Dell'imputato - A mezzo del procuratore speciale

La volontà dell'imputato rivolta al patteggiamento deve essere espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale: in quest'ultimo caso è consentito al procuratore speciale delegare altra persona qualora tale facoltà gli sia stata attribuita dall'imputato con le stesse forme previste per la procura speciale dall'art. 446, terzo comma, c.p.p.

Page 444

    Cass. pen., sez. III, 24 ottobre 1998, n. 11076 (ud. 23 settembre 1998), Brescia F. (C.p.p., art. 446). [RV212046]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Dovere del giudice - Accertare imputabilità del soggetto

L'applicazione della pena su richiesta delle parti non comporta soltanto la verifica da parte del giudice delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p., ma anche l'accertamento della imputabilità del soggetto e cioè della sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto nonché quello della sua capacità di partecipare coscientemente al processo, ex art. 70 c.p.p. Perché ricorra tale dovere occorre però che le parti alleghino elementi concreti su tali aspetti oppure che essi emergano ictu oculi dagli atti, offrendo al giudice ragione di ritenere la sussistenza della incapacità.

    Cass. pen., sez. VI, 26 marzo 1998, n. 3823 (ud. 20 febbraio 1998), Cornacchia. (C.p.p., art. 70; c.p.p., art. 444). [RV211943]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Motivazione - Valutazione giuridica del fatto

Qualora le parti richiedano consensualmente l'applicazione di una pena determinata, se la qualificazione giuridica del fatto è diversa da quella contestata nel capo di imputazione, il giudice deve anzitutto darne atto, specificando il reato originariamente contestato, e soprattutto deve motivare, sia pure con la sinteticità suggerita dal rito speciale, in ordine alla legittimità della derubricazione del reato contestato. Omettendo i termini specifici e la motivazione della derubricazione il giudice impedisce il doveroso controllo sulla legittimità della sua valutazione giuridica, incorrendo così in difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

    Cass. pen., sez. III, 19 ottobre 1998, n. 2429 (c.c. 29 settembre 1998), Bertini T. (C.p.p., art. 606). [RV211985]

@Arbitrato e compromesso - Compromesso e clausola compromissoria - Interpretazione - Prevalenza della competenza del giudice ordinario

Il dubbio sulla comune intenzione delle parti di deferire ad arbitri le controversie insorte dal contratto deve essere risolto nel senso della competenza del giudice naturale quale giudice ordinario.

    Cass. civ., sez. II, 10 giugno 1998, n. 5717, Massioni c. Iacp Ancona. (C.c., art. 1362; c.p.c., art. 808). [RV516270]

@Assicurazione (Contratto di) - Assicurazione della responsabilità civile - Spese processuali - Rimborso

Il regime dell'assicurazione della responsabilità civile contenuto nell'art. 1917 c.c. - non modificato, per quanto attiene al rapporto tra assicurato e assicuratore, dall'art. 18 della legge sulla assicurazione della Rca 24 dicembre 1969 n. 990, che ha attribuito al danneggiato l'azione diretta contro l'assicuratore - regola da un lato (comma primo) la rifusione da parte dell'assicuratore di tutto quanto l'assicurato debba pagare al terzo danneggiato e quindi anche le spese che essendo state sostenute dal danneggiato vittorioso debbano essergli rimborsate dall'assicurato, dall'altro (comma terzo) il rimborso da parte dell'assicuratore, entro limiti...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT