Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine825-840

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello civile - Incidentale - Necessità di riproporre tutte le domande respinte con la sentenza impugnata - Esclusione

La parte rimasta totalmente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande e delle eccezioni respinte o ritenute assorbite o comunque non esaminate con la sentenza impugnata dalla parte soccombente, essendo invece sufficiente che tali domande od eccezioni riproponga in una delle sue difese nel giudizio di secondo grado.

    Cass. civ., sez. lav., 24 novembre 1998, n. 11929, Arlini c. Granato. (C.p.c., art. 346). [RV521079]

@Appello civile - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Per mancata integrazione del contraddittorio del primo grado

Il giudice d'appello qualora annulli la sentenza impugnata per difetto di contraddittorio ai sensi dell'art. 354 c.p.c. deve provvedere in ordine alle spese del processo di appello. Inoltre, detto giudice qualora ritenga di aver sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di rimettere la relativa decisione al giudice nuovamente investito della causa.

    Cass. civ., sez. III, 12 novembre 1998, n. 11441, Valentini c. Maa Assic. Spa. (C.p.c., art. 354). [RV520666]

@Appello civile - Poteri dell'istruttore - Esecuzione provvisoria - Revoca

Il giudice d'appello non deve provvedere con la sentenza definitiva, che in ogni caso sostituisce quella di primo grado ed è esecutiva per sua natura, sull'istanza di revoca della provvisoria esecuzione proposta con l'atto di impugnazione, ove non vi abbia provveduto nelle forme di cui all'art. 351 c.p.c.

    Cass. civ., sez. III, 19 novembre 1998, n. 11670, Muraro ed altro c. La Faraona coop. Srl. (C.p.c., art. 282; c.p.c., art. 351). [RV520838]

@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Effetto devolutivo

La norma di cui all'art. 597 n. 3 c.p.p., che dispone il divieto per il giudice d'appello di "reformatio in peius", deve essere coordinata con quella dell'art. 24 c.p.p., secondo cui il giudice d'appello deve pronunciare sentenza di annullamento ed ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il competente giudice di primo grado quando riconosce l'incompetenza per materia di quello che emise la sentenza impugnata. Ne consegue che quando il giudice d'appello attribuisce al fatto una qualificazione giuridica diversa, non esorbitante però dalla competenza per materia del giudice di primo grado, trattiene il procedimento e decide su di esso; viceversa se il giudice d'appello riconosce il fatto come estraneo e superiore alla competenza per materia del primo giudice, non può trattenere il procedimento e decidere, ma deve annullare la sentenza impugnata ed emettere i conseguenziali provvedimenti di cui all'art. 24 c.p.p.

    Cass. pen., sez. VI, 2 marzo 1999, n. 2828 (ud. 11 febbraio 1999), Stefano D. (C.p.p., art. 597; c.p.p., art. 24). [RV212889]

@Arbitrato e compromesso - Compromesso e clausola compromissoria - Forma - Devoluzione agli arbitri di ogni controversia sulla interpretazione di un determinato contratto

L'attribuzione agli arbitri di ogni controversia circa la interpretazione e l'esecuzione di un determinato contratto non priva il giudice ordinario qualora venga adito, della potestà di interpretare la clausola compromissoria materialmente annessa al contratto stesso, al fine di delineare la competenza arbitrale ed accertare se la controversia vi rientri o sia ad essa estranea. Resta fermo, da un lato, il potere del collegio arbitrale in ordine alla verifica della propria legittimazione a pronunciarsi sulla controversia ad esso deferita dai compromettenti decidendo sulla nullità o validità della clausola stessa, e, dall'altro, la possibilità che il lodo dallo stesso collegio emesso sia impugnato per nullità del compromesso.

    Cass, civ., sez. II, 10 novembre 1998, n. 11294, Sogeri Srl c. Iritecna Spa. (C.p.c., art. 808). [RV520547]

@Assicurazione (Contratto di) - Assicurazione della responsabilità civile - Facoltà e obblighi dell'assicuratore - Causa proposta dal danneggiato contro l'assicurato

In tema di assicurazione della responsabilità civile, nell'ipotesi di azione proposta dal danneggiato contro l'assicurato e di azione di garanzia proposta da questo nei confronti dell'assicuratore, il danneggiato non è parte nel rapporto processuale relativo a tale seconda causa, che rimane del tutto distinta dalla prima, potendo solo verificarsi che il chiamato in garanzia assuma, in quest'ultima, la posizione di interventore adesivo ad adiuvandum dell'assicurato quando, oltre a negare la garanzia assicurativa, si sia associato al danneggiante nel contestare l'esistenza dell'obbligazione risarcitoria verso l'attore principale. Ne consegue che le ammissioni concordi rese dal danneggiato e dal danneggiante in merito alla ricostruzione del fatto illecito, mentre vincolano gli stessi, ed anche, per il principio dispositivo che domina l'ordinamento processualcivilistico, il giudice, quanto all'esistenza del fatto stesso, non producono alcun effetto vincolante nei confronti dell'assicuratore.

    Cass. civ., sez. III, 23 novembre 1998, n. 11861, Lezzi c. Cretì ed altra. (C.c., art. 1917). [RV521020]

@Assicurazione (Contratto di) - Assicurazione della responsabilità civile - Facoltà e obblighi dell'assicuratore - Gestione della lite

La responsabilità dell'assicuratore per la mala gestio nasce quando risulti che il primo abbia ritardato il pagamento dell'indennizzo, nonostante che i dati obiettivi a disposizione consentissero di desumere l'esistenza della responsabilità dell'assicurato e la ragionevolezza delle pretese del danneggiato, ovvero abbia gestito la vertenza in modo non ispirato alla cura diligente dei comuni interessi.

    Cass. civ., sez. III, 25 novembre 1998, n. 11975, Engel ed altro c. Soc. Italica Assicurazioni ed altri. (C.c., art. 1917). [RV521113]

@Assicurazione obbligatoria - Garanzia assicurativa - Guida senza patente

La clausola della polizza che esclude la garanzia assicurativa per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore nel caso in cui il conducente non sia abilitato alla guida, si riferisce all'intero procedimento per il rilascio della patente che si conclude con l'autorizzazione prefettizia, non con il superamento dell'esame teorico-pratico. Pertanto, se il conducente del veicolo as-Page 826sicurato, pur avendo superato l'esame non aveva ancora ottenuto il rilascio della patente, l'assicuratore che abbia risarcito il danno al terzo danneggiato dal sinistro ha diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato ai sensi dell'art. 18 L. 24 dicembre.

    Cass. civ., sez. III, 16 novembre 1998, n. 11534, Malvasi c. Assic. Generali Spa. (C.c., art. 1917). [RV520725]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti dell'assicuratore

Con riguardo alla controversia per il risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale promossa dal danneggiato nei confronti del responsabile civile, della compagnia assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa e dell'impresa cessionaria, le disposizioni dell'art. 23 della L. n. 990 del 1969 e dell'art. 4 del D.L. 26 settembre 1978, n. 576 convertito in L. 24 novembre 1978, n. 738, secondo cui nel giudizio promosso contro l'assicuratore ai sensi dell'art. 18 deve essere chiamato il proprietario responsabile del danno ed in quello promosso ai sensi della lettera c) del primo comma dell'art. 19 dev'essere convenuto anche il commissario liquidatore dell'impresa assicuratrice, configurano un'ipotesi di litisconsorzio necessario in senso stretto con conseguente inscindibilità delle cause. Pertanto, la mancata citazione del commissario liquidatore nel giudizio promosso dai danneggiati nei confronti dell'impresa cessionaria, comporta la nullità di entrambi i gradi del giudizio di merito e delle relative sentenze.

    Cass. civ., sez. III, 25 novembre 1998, n. 11966, Soc. Siad c. Rinaldi ed altri. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23). [RV521104]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Obbligazione dell'assicuratore fino al limite del massimale

L'obbligazione indennitaria dell'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, ha natura di obbligazione di valuta fino al limite del massimale ed è pertanto ad essa applicabile l'art. 1224 c.c. Ne consegue che in caso di colposo ritardo dell'assicuratore nell'adempimento, qualora al danneggiato sia liquidato il «maggior danno» da svalutazione ex art. 1224 comma secondo c.c., deve escludersi il computo degli interessi legali sul massimale rivalutato.

    Cass. civ., sez. III, 28 novembre 1998, n. 12089, Soc. Generali Assicurazioni c. Campana ed altri. (C.c., art. 1224; c.c., art. 1917). [RV521199]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Rivalsa dell'assicuratore verso l'assicurato

L'azione di rivalsa riconosciuta dall'art. 18, secondo comma della L. 24 dicembre 1969, n. 990 all'assicuratore nei confronti dell'assicurato, proprietario del veicolo, non può essere esercitata contro soggetti diversi dall'assicurato.

    Cass. civ., sez. III, 28 novembre 1998, n. 12083, Nuova Maa Assic. Spa c. Miraglia. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18). [RV521189]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva

All'assicuratore della responsabilità civile il quale pur non avendo partecipato al relativo giudizio abbia, per gli...

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