Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Insediamenti civili o produttivi - Autolavaggio

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, gli impianti di autolavaggio devono considerarsi insediamenti produttivi e non civili in base alla legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modifiche (legge 17 maggio 1995 n. 172). Infatti la qualità inquinante dei reflui è diversa e più grave rispetto a quella dei normali scarichi delle abitazioni per la presenza di oli minerali, residui di petrolio, polveri, sostanze chimiche contenute nei detersivi e nelle vernici che possono staccarsi da vetture usurate.

    Cass. pen., sez. III, 24 marzo 1999, n. 3898 (ud. 8 febbraio 1999), P.M. in proc. Piovesan L. ed altro. (L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 21). [RV213264]

@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Insediamenti civili o produttivi - Impianti di autolavaggio

Gli impianti di autolavaggio hanno natura di insediamenti produttivi in quanto utilizzano in grande quantità e continuità non solo detersivi ma anche altri materiali che interagiscono nelle operazioni di lavaggio dando luogo ad un inquinamento chimico ripetuto e costante. Ne consegue che non è possibile configurare una assimilabilità degli stessi agli scarichi civili provenienti da insediamenti abitativi e caratterizzati da uso limitato di detersivi.

    Cass. pen., sez. III, 29 aprile 1999, n. 5465 (ud. 26 marzo 1999), P.M. in proc. Fingolo. (L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 21; L. 17 maggio 1995, n. 172), in Arch. giur. circ. 1999, 793. [RV213375]

@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Accertamento

Ai fini della validità dell'appello non è sufficiente che l'atto di gravame consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario, anche quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro lato, esso esige pur sempre che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.

    Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 1999, n. 464, Carucci c. Massarelli. (C.p.c., art. 342). [RV522408]

@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Requisiti

Le deduzioni contenute nella citazione di cui all'art. 342 c.p.c., istitutiva del giudizio d'appello, possono essere ritenute suscettibili di integrare valido motivo di gravame solo quando contengano, insieme con l'indicazione delle statuizioni contestate e, quindi, dei punti della vertenza che il giudice dell'impugnazione è chiamato a riesaminare, la enunciazione concreta e precisa delle ragioni in base alle quali viene denunciata l'erroneità e l'ingiustizia della pronuncia di primo grado.

    Cass. civ., sez. III, 8 gennaio 1999, n. 105, Merzario c. D'Amico Soc. navigazione Spa ed altri. (C.p.c., art. 342). [RV522077]

@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Requisiti

La specificità dei motivi di appello richiesta dagli artt. 342 e 434 c.p.c. impone all'appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, in modo che sia possibile desumere quali siano le argomentazioni fatte valere da chi ha proposto l'impugnazione in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata, dovendosi perciò ritenere inammissibile l'appello quando, per l'individuazione dei motivi, l'appellante si richiami genericamente alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado.

    Cass. civ., sez. lav., 20 gennaio 1999, n. 498, Ferrovie Stato Spa c. Guarino. (C.p.c., art. 342; c.p.c., art. 434). [RV522447]

@Appello civile - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Notificazione dell'atto introduttivo

L'elencazione delle ipotesi in cui, ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., la causa dev'essere rimessa dal giudice d'appello a quello di primo grado ha carattere tassativo. Pertanto, allorché il giudice d'appello rileva non la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (contemplata dal primo comma dell'art. 354 c.p.c.), ma l'inesistenza della stessa notificazione (ipotesi non contemplata dalla predetta norma), deve limitarsi a dichiarare la nullità del primo giudizio e della conseguente sentenza, senza rimettere la causa al primo giudice in applicazione del combinato disposto degli artt. 354, primo comma e 160 c.p.c.

    Cass. civ., sez. III, 12 gennaio 1999, n. 259, Pugliese c. Papavero ed altri. (C.p.c., art. 353; c.p.c., art. 354; c.p.c., art. 160), in Arch. giur. circ. 1999, 407. [RV522224]

@Appello civile - Prove - Nuove - Documenti irritualmente prodotti in primo grado

L'irrituale, tardiva produzione di documenti effettuata dalla parte in primo grado (per essere stati gli stessi depositati solo contestualmente al deposito della comparsa conclusionale, dopo la rimessione della causa al collegio), anche se tempestivamente eccepita, non esclude (con riguardo a fattispecie anteriore all'entrata in vigore della novella del 1990) la possibilità che i documenti stessi possano legittimamente essere depositati in grado d'appello, con il deposito del fascicolo, al momento della costituzione in giudizio della parte stessa, con la conseguenza che l'eventuale eccezione di irritualità della produzione in primo grado, tempestivamente sollevata dalla controparte, ha rilevanza soltanto ai fini del regolamento delle spese di quel grado di giudizio.

    Cass. civ., sez. I, 8 gennaio 1999, n. 82, Martinelli c. Banca di Roma. (C.p.c., art. 345). [RV522052]

@Appello penale - Decisione in camera di consiglio - Concordato sui motivi di appello - Patteggiamento in appello

Poiché la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 599, comma quarto, c.p.p., presuppone un giudizio di congruità della pena proposta dalle parti e una valutazione che non può essere considerata meramente confermativa della decisione di primo grado, in caso di c.d. patteggiamento in appello giudice dell'esecuzione è la corte d'appello, alla quale, pertanto, va presentata l'istanza di applicazione della continuazione in executivis.

    Cass. pen., sez. I, 2 giugno 1999, n. 1824 (c.c. 4 marzo 1999), P.G. in proc. Pagano. (C.p.p., art. 599). [RV213498]

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@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Procedimento - Impedimento dell'imputato

In tema di procedimenti in camera di consiglio la richiesta di partecipazione all'udienza da parte dell'imputato deve precedere il momento di allegazione dell'impedimento, sicché la contemporaneità delle richieste contraddice alla disposizione di legge. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che nessun diritto poteva vantare l'imputato ad ottenere il rinvio dell'udienza deducendo l'impedimento a comparirvi - con l'invio di un certificato medico - non avendo tempestivamente rappresentato la propria volontà partecipativa, la quale non può ritenersi risultare implicitamente dal certificato medesimo).

    Cass. pen., sez. V, 27 aprile 1999, n. 5358 (ud. 6 aprile 1999), Giordano. (C.p.p., art. 127; c.p.p., art. 599). [RV213236]

@Appello penale - Incidentale - Riferimento ai capi oggetto della impugnazione principale - Necessità

L'appello incidentale, di cui all'art. 595 c.p.p., non può avere ad oggetto capi diversi da quelli investiti dal gravame principale, perché diversamente si vanificherebbe il sistema dei termini fissati tassativamente per proporre impugnazione e si perderebbe la stessa nozione di «incidentalità» della impugnazione.

    Cass. pen., sez. VI, 18 dicembre 1998, n. 13403 (ud. 14 ottobre 1998), Roscioni ed altro. (C.p.p., art. 595). [RV213424]

@Appello penale - Sentenza - Motivazione per relationem - Ammissibilità

In tema di motivazione della sentenza di appello, deve ritenersi ammissibile quella redatta per relationem a quella impugnata, nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza di primo grado non contengano elementi di novità con riferimento a quelli già esaminati e disattesi in primo grado; invero il giudice di appello non è tenuto ad riesaminare una questione formulata genericamente nei motivi di appello, questione sulla quale il primo giudice si sia già soffermato, risolvendola con argomentazioni corrette e prive di vizi logici.

    Cass. pen., sez. V, 8 aprile 1999, n. 4415 (ud. 5 marzo 1999), Tedesco E. (C.p.p., art. 546; c.p.p., art. 568). [RV213113]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Costituzione di parte civile - Omesso avviso dell'udienza alla parte civile - Nullità assoluta

In tema di patteggiamento, la sentenza che applichi la pena concordata tra imputato e P.M. senza permettere l'intervento all'udienza della parte civile per omesso avviso è viziata dalla violazione dell'art. 178 lett. c), c.p.p.

    Cass. pen., sez. II, 11 marzo 1999, n. 890 (c.c. 22 febbraio 1999), Volterra M. ed altro. (C.p.p., art. 178; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 447). [RV213215]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Costituzione di parte civile - Spese processuali - Condanna al pagamento

Con la sentenza di applicazione della pena concordata fra le parti il giudice condanna, altresì, l'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che si sia eventualmente costituita in giudizio, salvo che non reputi discrezionalmente di doverne operare la compensazione. Ne consegue che la pronuncia delle statuizioni contenute nella...

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