Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1015-1019

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Alberghi - Locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda - Distinzione dall'affitto di azienda - Disciplina ex D.L. n. 12/85

L'art. 1, comma nono septies, del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, in legge 5 aprile 1985, n. 118, ai sensi del quale si ha locazione di immobile ad uso alberghiero (come tale assoggettata alla disciplina degli artt. 27-42 della legge 27 luglio 1978, n. 392), e non affitto di azienda, quando l'attività alberghiera sia stata iniziata dal conduttore, opera, a norma del successivo comma nono octies, anche con riguardo ai rapporti in precedenza costituiti, se siano in atto (pure solo sul piano fattuale) alla data di entrata in vigore di detta legge di conversione (24 aprile 1985). Per tali rapporti, pertanto, la questione della ricorrenza dell'una o dell'altra delle indicate ipotesi contrattuali, ove ancora sub iudice, resta vincolata allo ius superveniens, di modo che, in caso di attività alberghiera iniziata dal cessionario, deve essere necessariamente risolta nel senso della locazione, a prescindere da ogni indagine sull'intenzione delle parti contraenti o sull'obiettiva consistenza dei beni dedotti in contratto.

    Cass. civ., sez. III, 29 settembre 1999, n. 10767, Rondi c. Marcoz. (L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 1).


@Amministratore del condominio - Attribuzioni - Azioni reali di riduzione in pristino contro singoli condomini - Proposizione contro la volontà dell'assemblea

Considerato che l'amministratore del condominio non è legittimato a proporre azioni reali di riduzione in pristino nei confronti dei singoli condomini contro la volontà dell'assemblea, in caso di violazione da parte di singoli proprietari delle norme del regolamento condominiale prevedenti limiti alle innovazioni nelle proprietà individuali (nella specie recepiti come servitù reciproche nei singoli contratti di acquisto), non è configurabile la responsabilità dell'amministratore che abbia omesso di agire in giudizio contro i responsabili al fine di conseguire la riduzione in pristino, qualora il medesimo abbia investito delle specifiche questioni l'assemblea del condominio e la stessa abbia deliberato, sia pure a maggioranza, di tentare di risolvere in via extragiudiziale i contrasti insorti tra i vari comproprietari.

    Cass. civ., sez. II, 16 ottobre 1999, n. 11688, Lombardo ed altri c. Leonardi ed altri. (C.c., art. 1120; c.c., art. 1130; c.c., art. 1131).


@Assemblea dei condomini - Convocazione - Ordine del giorno - Completezza

L'accertamento della sussistenza della completezza o meno dell'ordine del giorno di un'assemblea condominiale è demandato all'apprezzamento del giudice del merito insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

    Cass. civ., sez. II, 13 ottobre 1999, n. 11526, Tempesta c. Cond. Via Piero Aloisi n. 29. (C.c., art. 1135; c.c., art. 1136; att. c.c., art. 66).


@Assemblea dei condomini - Convocazione - Ordine del giorno - Previsione dell'approvazione di una spesa, senza indicazione dei criteri di ripartizione

Prevista all'ordine del giorno di un'assemblea condominiale l'approvazione di una spesa, l'omessa indicazione dei criteri di ripartizione della medesima, ancorché quelli adottati divergano da quelli disposti dal codice civile o dal regolamento - nella specie tabelle millesimali, in proporzione all'uso del bene per il quale la spesa è stata affrontata - non determina la nullità della delibera, bensì l'annullabilità, da far valere nei termini stabiliti dall'art. 1137 c.c., trattandosi di lacuna formale, incidente sul procedimento di convocazione e informazione dei condomini, mentre la sanzione di nullità è comminata se non tutti i condomini sono informati della convocazione; se la delibera è priva degli elementi essenziali; se ha un oggetto impossibile o illecito.

    Cass. civ., sez. II, 1 ottobre 1999, n. 10886, Condominio di via Centocelle n. 620, Roma c. Impresa di Costruzioni eredi Apolloni. (C.c., art. 1137).


@Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Verbale - Valore di prova presuntiva

Il verbale dell'assemblea condominiale offre una prova presuntiva dei fatti che afferma essersi in essa verificati, per modo che spetta al condomino che impugna la deliberazione assembleare contestando la rispondenza a verità di quanto riferito nel relativo verbale, di provare il suo assunto.

    Cass. civ., sez. II, 13 ottobre 1999, n. 11526, Tempesta c. Cond. Via Piero Aloisi n. 29. (C.c., art. 1136).


@Canone - Controversie - Tentativo di conciliazione - Art. 89 n. 3 della L. n. 353/1990

In tema di determinazione dell'equo canone, l'abrogazione degli artt. 43, 44, 45 primo, secondo e terzo comma della legge 27 luglio 1978 n. 392 ad opera dell'art. 89 n. 3 della legge 26 novembre 1990 n. 353, con decorrenza dal 30 aprile 1995, non ha effetto nei riguardi dei giudizi promossi anteriormente all'entrata in vigore della norma abrogatrice, ai quali va pertanto applicata la normativa abrogata, con la conseguenza della necessità del preventivo tentativo di conciliazione sotto pena di improcedibilità della domanda rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

    Cass. civ., sez. III, 29 ottobre 1999, n. 12189, Gullo c. Mangiacavallo. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 44; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 45; L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 89).


@Canone - Controversie - Tentativo di conciliazione - Inutile decorso del termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda

Nelle controversie relative alla determinazione, aggiornamento e adeguamento del canone di locazione, promosse anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 89 n. 3 della legge 26 novembre 1990 n. 353 che ha abrogato gli artt. 43, 44, 45, primo, secondo, terzo comma della legge 27 luglio 1978 n. 392, la fase preliminare relativa al tentativo di conciliazione può esaurirsi oltre che con il verbale di conciliazione o con il verbale che dà atto della mancata riuscita del tentativo, anche con l'inutile decorso del termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda di conciliazione, con la conseguenza che non incide sulla procedibilità della domanda proposta l'omessa od invalida comunicazione alla controparte, costituendo la comunicazione onere dell'ufficio. Inoltre, poiché la domanda di determinazione del canone legale deve essere esaminata con riguardo all'intera documentazione prodotta, non costituisce motivo di improcedibilità della stessa la mancata indicazione della residenza, della dimora o del domicilio del locatore, né la mancata indicazione del canone convenzionale.

    Cass. civ., sez. III, 29 ottobre 1999, n. 12189, Gullo c. Mangiacavallo. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 44; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 45; L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 89).


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@Canone - Variazione di misura e della scadenza - Novazione del rapporto di locazione - Esclusione

Le sole variazioni di misura del canone e la modificazione del termine di scadenza non sono di per sè indice della novazione di un rapporto di locazione, trattandosi di modificazioni accessorie della correlativa obbligazione o di modalità non rilevanti. Inoltre, la novazione deve essere connotata non solo dall'aliquid novi, ma anche dagli elementi dell'animus novandi inteso come manifestazione inequivoca dell'intento novativo, e della causa novandi intesa come interesse comune delle parti all'effetto novativo.

    Cass. civ., sez. III, 19 novembre 1999, n. 12838, Bonina c. De Leito. (C.c., art. 1230; c.c., art. 1231; c.c., art. 1571).


@Competenza civile - Competenza per valore - Determinazione - Controversia avente ad oggetto l'indennizzo di cui all'art. 7 della L. n. 61/89

Nel vigore dell'articolo 43 della legge n. 392 del 1978, deve essere determinata in base al criterio del valore la competenza a conoscere delle controversie aventi ad oggetto l'indennizzo, previsto dall'articolo 7 della legge n. 61 del 1989, per il periodo di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti alle attività di cui all'articolo 27 della legge n. 392 del 1978; infatti, nel sistema previgente all'entrata in vigore delle leggi n. 353 del 1990 e n. 51 del 1998, risultano attribuite alla cognizione del giudice individuato secondo le ordinarie regole della competenza per valore le cause non tassativamente attribuite alla competenza per materia del pretore e la domanda di pagamento proposta ai sensi dell'articolo 7 citato - ai sensi del quale, in una fase successiva alla cessazione del rapporto, per il calcolo dell'indennizzo viene assunto dal legislatore un multiplo (100 per cento) del canone ormai non più disputato - non involge una controversia sulla...

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