Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine683-691

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Amministratore del condominio - Legittimazione - Conferimento della rappresentanza processuale da parte dell'amministratore ad un terzo - Ammissibilità

Il mandato, pur caratterizzato dall'elemento della fiducia, non è tuttavia necessariamente basato sull'intuitus personae, onde il mandatario può avvalersi dell'opera di un sostituto, salvo che il divieto sia espressamente stabilito, ovvero si tratti di attività rientranti nei limiti di un incarico affidato intuitus personae; ne consegue che l'amministratore di un condominio, da qualificarsi come mandatario, ben può, in difetto di contraria manifestazione nell'atto di nomina, delegare le proprie funzioni ad un terzo, se del caso anche con attribuzione di rappresentanza processuale, sempre che questa sia conferita unitamente alla rappresentanza sostanziale.

    Cass. civ., sez. II, 22 luglio 1999, n. 7888, Cond. Via Piave 144 Roma c. De Rosa. (C.c., art. 1703; c.c., art. 1717; c.c., art. 1129).


@Amministratore del condominio - Rendiconto - Accettazione del nuovo amministratore di prospetti contabili relativi alla precedente gestione - Inidoneità a provare il credito del precedente amministratore

Il nuovo amministratore di un condominio, se non autorizzato dai partecipanti alla comunione, non ha il potere di approvare incassi e spese condominiali risultanti da prospetti sintetici consegnatigli dal precedente amministratore e pertanto l'accettazione di tali documenti non costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando invece all'assemblea dei condomini approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore.

    Cass. civ., sez. II, 4 giugno 1999, n. 5449, Franco c. Comunione del Parco Villa e Verde, Napoli. (C.c., art. 1130; c.c., art. 1135; c.c., art. 2697).


@Appello civile - Eccezioni nuove - Divieto - Portata

Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, il divieto di nuove eccezioni in appello di cui all'art. 437, secondo comma c.p.c. (richiamato dall'art. 447 bis per le controversie in materia di locazione) concerne soltanto le eccezioni in senso proprio, relative a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non rilevabili di ufficio, e non anche le eccezioni cosiddette improprie o mere difese volte soltanto a negare l'esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda o a contestare il valore probatorio dei mezzi di istruzione esperiti in primo grado. La ritenuta inammissibilità delle cosiddette eccezioni improprie comporta un vizio di motivazione della sentenza impugnata e non un error in procedendo ed assume rilievo invalidante solo quando sia decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c.

    Cass. civ., sez. III, 14 maggio 1999, n. 4763, Tas Hildegard c. Ars Sutoria srl. (C.p.c., art. 437; c.p.c., art. 447 bis; c.p.c., art. 360).


@Arbitrato e compromesso - Compromesso e clausola compromissoria - Contrasto con l'art. 447 bis c.p.c. - Esclusione

L'art. 447 bis, secondo comma c.p.c. - il quale stabilisce che per le controversie di cui all'art. 8, secondo comma n. 3 c.p.c. è competente il giudice del luogo dove si trova la cosa, sancendo la nullità delle clausole di deroga alla competenza - ha riguardo alla sola competenza per territorio del pretore, con la conseguenza che la clausola di compromissione in arbitri di una controversia ordinaria in materia locativa non è colpita dalla sanzione della nullità stabilita dalla norma citata.

    Cass. civ., sez. III, 11 maggio 1999, n. 4652, Tall srl c. Shopville Gran Reno spa. (C.p.c., art. 447 bis).


@Assemblea dei condomini - Convocazione - Avviso - Presunzione di conoscenza

La presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. degli atti recettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario, opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma. L'onere di provare l'avvenuto recapito all'indirizzo del destinatario, è a carico del mittente, salva la prova da parte del destinatario medesimo dell'impossibilità di acquisire in concreto l'anzidetta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà. (Fattispecie in tema di comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di un condominio).

    Cass. civ., sez. II, 29 aprile 1999, n. 4352, Cond. Pietralunga c. Fanchini. (C.c., art. 1335).


@Assemblea dei condomini - Convocazione - Comproprietari pro indiviso di una porzione di piano - Valida rappresentanza di uno dei comproprietari da parte dell'altro

Affinché uno dei comproprietari pro indiviso di un piano o di una porzione di piano possa ritenersi ritualmente convocato a partecipare all'assemblea del condominio, nonché validamente rappresentato nella medesima, con riguardo ad affari di ordinaria amministrazione, dall'altro comproprietario della stessa unità immobiliare, non si richiedono particolari formalità, essendo sufficiente che risulti provato, anche per presunzioni, che il primo dei predetti comproprietari abbia ricevuto effettiva notizia della convocazione dell'assemblea, ed abbia conferito, sia pure verbalmente, il potere di rappresentanza.

    Cass. civ., sez. II, 27 luglio 1999, n. 8116, Rossetto c. Cond. V. Catilina 2 Anzio. (C.c., art. 1136; att. c.c., art. 66).


@Assemblea dei condomini - Convocazione - Rappresentanza - Rapporti fra rappresentato e rappresentante

In difetto di norme particolari, i rapporti fra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino rappresentato debbono ritenersi disciplinati dalle regole generali sul mandato, con la conseguenza che solo il condomino delegante o quello che si ritenga falsamente rappresentato sono legittimati a far valere gli eventuali vizi della delega o la carenza del potere di rappresentanza, e non anche gli altri condomini estranei a tale rapporto.

    Cass. civ., sez. II, 27 luglio 1999, n. 8116, Rossetto c. Cond. V. Catilina 2 Anzio. (C.c., art. 1136; c.c., art. 1137).


@Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Operazioni relative ad assemblee conclusesi senza deliberazioni - Redazione per iscritto

Nel condominio negli edifici, poiché la redazione del verbale dell'assemblea costituisce una delle prescrizioni di forma che devono essere osservate al pari delle altre formalità richieste dal procedimento collegiale (avviso di convocazione, ordine del giorno, costituzione, discussione, votazione, ecc.) e la cui inosservanza importa l'impugnabilità della delibera, in quanto non presa in conformità alla legge (art. 1137 c.c.), una volta che l'assemblea sia stata convocata, occorre dare conto, tramite la verbalizzazione, di tutte le attività compiute, anche se le stesse non si sono perfezionate e non siano state adottate deliberazioni, allo scopo di permettere a tutti i condomini, compresi quelli dissenzienti ed assenti, di controllare lo svolgimento del procedimento collegiale e di assumere le opportune iniziative. (Nella specie un condomino aveva chiesto l'accertamento dell'obbligo del condominio di rilasciargli la copia del verbale di un'assemblea e il convenuto aveva opposto il mancato svolgimento dell'assemblea in questione; la S.C., sulla base del riportato principio, ha annullato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda enunciando la tesi che quando l'assemblea non perviene ad alcuna delibera sia insussistente l'obbligo di verbalizzazione e manchi l'interesse del condomino al rilascio di una copia del verbale).

    Cass. civ., sez. II, 22 maggio 1999, n. 5014, Tempesta c. Condominio via Aloisi 29 di Roma. (C.c., art. 1137).


@Avviamento commerciale - Indennità - Corresponsione - Disposizioni ex art. 34 L. n. 392/78

La disposizione dettata, con riferimento alle locazioni di immobili urbani destinati ad uso diverso da quello abitativo, per cui sia dovuta, alla cessazione del rapporto, l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, dall'art. 34 della legge n. 392 del 1978, secondo la quale «l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità», inserendosi nel quadro normativo di protezione delle attività imprenditoriali svolte in immobili locati, costituisce ulteriore espressione della tutela dell'avviamento, e non si limita ad attribuire un mero diritto di ritenzione al conduttore, consentendogli la protrazione dell'esercizio dell'attività economica sull'immobile, verso il pagamento di un corrispettivo coincidente con quello del precedente rapporto contrattuale, dovuto, peraltro, in ossequio al canone generale della correttezza, anche nella ipotesi in cui il conduttore, per sua scelta, non utilizzi l'immobile, salvo che costui non rinunzi anche alla mera detenzione dell'immobile, effettuandone la riconsegna al locatore, o facendogliene offerta ai sensi dell'art. 1216 c.c.

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    Cass. civ., sez. III, 26 maggio 1999, n. 5098, Bevilacqua c. Lepore. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34; c.c., art. 1216).


@Avviamento commerciale - Indennità - Spettanza - Esclusione

In tema di locazione di immobili urbani destinati ad uso non abitativo, il diritto alla indennità di avviamento di cui all'art. 34 della legge n. 392 del 1978 non spetta al conduttore il quale stipuli contratto di associazione in partecipazione con il titolare dell'attività svolta nell'immobile locato, in quanto costui non diventa contitolare della stessa, neppure qualora gli venga affidata la gestione interna dell'impresa, a meno che, superati i limiti di siffatti poteri gestori, sia configurabile, in presenza degli altri requisiti a tali effetti richiesti, una società di fatto.

    Cass. civ., sez. III, 20 maggio 1999, n. 4911, Romana Gestione srl...

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