Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine315-321

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Antichità e belle arti - Cose di interesse artistico e storico - Proprietà privata - Alienazione o trasmissione

È devoluta alla giurisdizione ordinaria la controversia con la quale un soggetto, già conduttore di un immobile acquisito allo Stato per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 31 della legge n. 1089 del 1939, richiede alla pubblica amministrazione, attuale proprietario dell'immobile, la restituzione del deposito cauzionale a suo tempo versato al precedente proprietario, atteso che la pretesa non concerne il godimento del bene e non viene perciò in considerazione l'utilizzazione dell'immobile demaniale (ammissibile soltanto a titolo di concessione amministrativa ai sensi dell'art. 823 c.c., con conseguente configurabilità della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 5 della legge n. 1034 del 1971), risultando invece azionato il diritto soggettivo al pagamento di una somma di danaro traente la sua origine dal contratto di locazione di diritto privato.

    Cass. civ., sez. un., 23 febbraio 1999, n. 97, Min. Beni Cult. Amb. c. Fallai. (C.c., art. 823; L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 31; L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5). [RV523476]


@Assemblea dei condomini - Convocazione - Avviso - Modalità di notifica

Poiché l'art. 1136 c.c. non prescrive particolari modalità di notifica ai condomini dell'avviso di convocazione per la regolarità delle relative assemblee, la comunicazione può essere data con qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo, e può essere provata da univoci elementi dai quali risulti, anche in via presuntiva, che il condomino ha, in concreto, ricevuta la notizia della convocazione. (Nella specie, il giudice del merito - la cui decisione è stata confermata dalla Suprema Corte in base all'enunciato principio - aveva considerato raggiunta detta prova alla stregua della dimostrata spedizione della raccomandata contenente l'avviso di convocazione attraverso il tempestivo inserimento del relativo avviso nella casella intestata al condomino destinatario, integrata dalla presunzione che lo stesso destinatario controllasse assiduamente la presenza al suo interno di corrispondenza a lui diretta).

    Cass. civ., sez. II, 3 febbraio 1999, n. 875, Tonelli c. Cond. via Barbarasa 23 Terni. (C.c., art. 1136). [RV522856]


@Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Calcolo delle maggioranze - Criteri

In tema di condominio di edifici, ai fini del calcolo delle maggioranze prescritte dall'art. 1136 c.c. per l'approvazione delle delibere assembleari, non si può tenere conto della adesione espressa dal condomino che si sia allontanato prima della votazione dichiarando di accettare la decisione della maggioranza, perché solo il momento della votazione determina la fusione delle volontà dei singoli condomini creativa dell'atto collegiale. Né la eventuale conferma della adesione alla deliberazione, data dal condomino successivamente alla adozione della stessa, può valere, nella predetta ipotesi, come sanatoria della eventuale invalidità della delibera, dovuta al venir meno, per le predette ragioni, del richiesto quorum deliberativo, potendo, se mai, tale conferma avere solo il valore di rinuncia a dedurre la invalidità, senza che sia, peraltro, preclusa agli altri condomini la possibilità di impugnazione.

    Cass. civ., sez. II, 13 febbraio 1999, n. 1208, Crocenzi c. Cond. via Nazionale 243 Roma. (C.c., art. 1136). [RV523201]


@Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Calcolo delle maggioranze - Criteri

Il voto di un partecipante ad un'assemblea condominiale, allontanatosi prima della trattazione e discussione sui punti all'ordine del giorno, non può esser conteggiato per la formazione della maggioranza prescritta per l'assunzione della delibera perché questa è una sintesi, non una somma algebrica, della volontà dei singoli, sì che l'opinione di ciascuno deve precedere la determinazione di essi.

    Cass. civ., sez. II, 23 febbraio 1999, n. 1510, Bottani c. Mascherpa Spa. (C.c., art. 1136; c.c., art. 1137). [RV523511]


@Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Impugnazioni - Deliberazioni a contenuto negativo

Le deliberazioni di un'assemblea condominiale aventi contenuto negativo sono legittimamente impugnabili dinanzi all'autorità giudiziaria al pari di tutte le altre, limitandosi l'art. 1137 c.c. a stabilire la possibilità del ricorso all'autorità giudiziaria contro le delibere contrarie alla legge o al regolamento di condominio, senza operare nessuna distinzione tra quelle che abbiano approvato proposte o richieste e quelle che le abbiano, invece, respinte (fattispecie in tema di delibera condominiale con cui era stata respinta la proposta di ripristino degli ascensori di servizio).

    Cass. civ., sez. II, 14 gennaio 1999, n. 313, Cond. via Montero 71 Milano c. Lettich F. ed altri. (C.c., art. 1137). [RV522264]


@Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Impugnazioni - Deliberazioni nulle o inesistenti

La nullità di una delibera condominiale, derivante dall'aver impedito all'avente diritto di esercitare i poteri che gli competono - nella specie discussione e votazione dei punti all'ordine del giorno - è radicale, assimilabile a quella derivante dall'omessa convocazione, e può esser fatta valere da ogni condomino, anche se presente e consenziente.

    Cass. civ., sez. II, 23 febbraio 1999, n. 1510, Bottani c. Mascherpa Spa. (C.c., art. 1136; c.c., art. 1421; c.c., art. 1137). [RV523510]


@Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Impugnazioni - Legittimazione

Tutti i condomini che non hanno votato in senso conforme alla deliberazione assembleare sono legittimati ad impugnarla, siano stati presenti alla seduta ovvero assenti. Consegue che il condomino astenuto, che dev'essere equiparato al condomino dissenziente, è legittimato ad impugnare la deliberazione annullabile.

    Cass. civ., sez. II, 9 gennaio 1999, n. 129, Lambusta ed altri c. Cond. via Zattere 37. (C.c., art. 1137). [RV522101]


@Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Impugnazioni - Sindacato dell'autorità giudiziaria

Il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere dell'assemblea di condominio non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità.

    Cass. civ., sez. II, 11 febbraio 1999, n. 1165, Palma ed altri c. Condominio via Valbondione 98 Roma. (C.c., art. 1136; c.c., art. 1137). [RV523139]


@Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Riparazioni straordinarie di notevole entità - Accertamento

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In tema di riparazioni di edificio condominiale, l'individuazione, agli effetti dell'art. 1136, quarto comma, c.c., della «notevole entità» delle riparazioni straordinarie - la cui approvazione esige, a norma della predetta disposizione, la maggioranza degli intervenuti all'assemblea e almeno la metà del valore dell'edificio - deve ritenersi affidata, in assenza di un criterio normativo, alla valutazione discrezionale del giudice del merito, rispetto alla quale quello della proporzionalità tra la spesa ed il valore dell'edificio e la ripartizione di tale costo tra i condomini configurano non un vincolo, bensì un ulteriore ed eventuale elemento di giudizio, nel senso della possibilità per il giudice di tener conto, nei casi dubbi, oltre che dei dati di immediato rilievo, cioè dell'ammontare complessivo dell'esborso occorrente per la realizzazione delle opere, anche del rapporto tra tale costo, valore dell'edificio ed entità della spesa ricadente sui singoli condomini. Ne consegue la legittimità della maggiore incidenza riconosciuta all'uno piuttosto che all'altro, degli elementi di giudizio, e della sufficienza, ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di motivazione, delle risultanze reputate determinanti in ordine alla valutazione della sussistenza della «notevole entità» della spesa deliberata.

    Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 1999, n. 810, Condominio via Monti 33 Salerno c. Torre. (C.c., art. 1136). [RV522760]


@Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento - Progetto delle opere e relazione di conformità

La delibera condominiale di trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti unifamiliari, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in relazione allart. 8, lett. g), della stessa legge, assunta a maggioranza delle quote millesimali, è valida anche se non accompagnata dal progetto delle opere corredato dalla relazione tecnica di conformità di cui all'art. 28, primo comma, della stessa legge, attenendo tale progetto alla successiva fase di esecuzione della delibera.

    Cass. civ., sez. II, 11 febbraio 1999, n. 1165, Palma ed altri c. Condominio via Valbondione 98 Roma. (L. 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26; L. 9 gennaio 1991, n. 10, art. 8). [RV523138]


@Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Validità - Individuazione nominatim dei singoli condomini

In tema di condominio degli edifici, ai fini della validità delle deliberazioni assembleari devono essere individuati, e riprodotti nel relativo verbale, i nomi dei condomini assenzienti e di quelli dissenzienti, ed i valori delle rispettive quote millesimali, pur in assenza di una espressa disposizione in tal senso. Tale individuazione è, infatti, indispensabile per la verifica della esistenza della maggioranza prescritta dall'art. 1136, secondo, terzo e quarto comma, c.c., ai fini della validità dell'approvazione delle deliberazioni con riferimento all'elemento reale (quota proporzionale dell'edificio espressa in millesimi). Inoltre, essendo il potere di impugnazione riservato ai condomini dissenzienti (oltre che agli assenti), è necessario indicare fin dal monento...

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