Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine639-671

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Abuso d'ufficio - Elemento psicologico - Ingiusto vantaggio patrimoniale - Natura plurioffensiva

Il reato di cui all'art. 323 c.p., così come modificato dalla legge 16 luglio 1997 n. 234, è un reato di evento, che consiste nel vantaggio del pubblico ufficiale o di altri oppure nel danno ingiusto arrecato ad altri. Ciò significa che l'abuso è idoneo a ledere oltre all'interesse pubblico al buon andamento ed alla trasparenza della P.A. ed alla imparzialità dei pubblici funzionari, anche l'interesse del privato a non essere «turbato nei suoi diritti costituzionalmente garantiti» e a non essere danneggiato dal comportamento illegittimo ed ingiusto del pubblico ufficiale. Ne cosnegue che il soggetto al quale tale condotta abbia arrecato un danno riveste la qualità di persona offesa dal reato, legittimato non solo a costituirsi parte civile quanto il processo abbia inizio (diritto spettante anche al solo danneggiato), ma anche a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione del P.M. in applicazione degli artt. 409 e 410 c.p.p.

    Cass. pen., sez. V, 4 giugno 1999, n. 2133 (c.c. 6 maggio 1999), Macrì Del Giudice. (C.p., art. 323; c.p.p., art. 410; c.p.p., art. 408). [RV213525]


@Appello penale - Cognizione del giudice d'appello - Capi della sentenza e punti della decisione - Esame e motivazione

In tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; né la ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali costituisce vizio di motivazione, valutabile in sede di legittimità. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato che aveva denunziato vizio di motivazione della sentenza di secondo grado, assumendo che il giudice di appello aveva recepito acriticamente le conclusioni di quello di primo grado, trascurando le ragioni della difesa e non esaminando specificamente le dichiarazioni degli imputati e quelle dei testi a discarico).

    Cass. pen., sez. V, 11 giugno 1999, n. 7588 (ud. 6 maggio 1999), Duri F. ed altri. (C.p.p., art. 597). [RV213630]


@Appello penale - Cognizione del giudice d'appello - Cognizione limitata alle domande già proposte in primo grado - Esclusione

La cognizione del giudice di appello non è delimitata dalle specifiche domande che siano già state espressamente formulate nel dibattimento di primo grado, ma è delimitata, salvo quanto previsto dall'art. 597, comma 5, c.p.p., unicamente dai motivi indicati nell'atto di impugnazione, sicché, una questione non sollevata nel giudizio di primo grado, può essere ritualmente proposta con i motivi di appello e ad essa il giudice di secondo grado è tenuto ad estendere il suo esame. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto erronea la dichiarazione di inammissibilità di una richiesta di applicazione della diminuente ex art. 442 c.p.p. non formulata nel giudizio di primo grado, osservando che sulla stessa il giudice di appello doveva invece pronunciarsi in quanto compresa nel «punto» della impugnazione concernente la quantificazione della pena e l'applicazione delle attenuanti).

    Cass. pen., sez. I, 31 marzo 1999, n. 4111 (ud. 14 gennaio 1999), Pucci A. (C.p.p., art. 442). [RV213254]


@Appello penale - Decisione in camera di consiglio - Concordato sui motivi di appello - Patteggiamento in appello

Poiché la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 599, comma quarto, c.p.p., presuppone un giudizio di congruità della pena proposta dalle parti e una valutazione che non può essere considerata meramente confermativa della decisione di primo grado, in caso di c.d. patteggiamento in appello giudice dell'esecuzione è la corte d'appello, alla quale, pertanto, va presentata l'istanza di applicazione della continuazione in executivis.

    Cass. pen., sez. I, 2 giugno 1999, n. 1824 (c.c. 4 marzo 1999), P.G. in proc. Pagano. (C.p.p., art. 599). [RV213498]


@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Accordo delle parti sul motivo relativo alla pena con rinuncia agli altri motivi - Inammissibilità del ricorso per cassazione su alcuni dei motivi rinunciati

Nell'ipotesi in cui nel giudizio di appello le parti abbiano dichiarato, ai sensi dell'art. 599, quarto comma, c.p.p., di concordare sull'accoglimento del solo motivo relativo alla misura della pena, che concordemente propongono al giudice di irrogare nella entità c.d. patteggiata, con rinuncia agli altri motivi, nel ricorso per cassazione contro la stessa sentenza di appello non può essere riproposta una questione che aveva formato oggetto di uno dei motivi di appello ai quali si sia rinunciato. La intervenuta rinuncia, infatti, comporta la preclusione del punto già investito con il motivo di appello rinunciato, il quale, perciò, deve considerarsi come giammai avanzato, con la conseguenza che, in ipotesi di riproposizione con ricorso per cassazione di una di dette questioni, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 606, comma terzo, ultima parte, c.p.p.

    Cass. pen., sez. VI, 21 aprile 1999, n. 4125 (ud. 2 marzo 1999), Martino A. e altri. (C.p.p., art. 599; c.p.p., art. 606). [RV213675]


@Appello penale - Decisioni in Camera di consiglio - Patteggiamento - Difensore

In tema di rinunzia, anche parziale, all'impugnazione, poiché non può conferirsi valore alla dichiarazione del difensore non munito di mandato ad hoc, si verifica nullità quando, in sede di appello, il difensore, non munito di procura conferita a lui personalmente, abbia patteggiato la pena, rinunciando agli altri motivi di gravame. Invero, la natura del particolarissimo atto dispositivo, in vista del quale i poteri sono - con la procura - conferiti, comporta che la scelta del professionista delegato a raggiungere l'accordo con l'organo dell'accusa debba ritenersi effettuata intuitu personae; ciò porta ad escludere che il delegato possa procedere alla nomina di un suo sostituto, ai sensi del secondo comma dell'art. 102 c.p.c., esulando, in tal caso, i suoi poteri da quelli tipici, inerenti al mandato difensivo; invero sono trasferibili al sostituto ex art. 102 c.p.p. solo i poteri inerenti alla difesa. (Nella fattispecie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di appello emessa ai sensi del comma quarto dell'art. 599 c.p.p. in quanto, pur essendo il difensore dell'imputato munito di procura speciale per la rinunzia ai motivi, esclusi quelli concernenti la riduzione della pena, l'accordo pattizio in grado di appello era intervenuto tra il P.M. ed il sostituto processuale del nominato difensore).

    Cass. pen., sez. V, 1 aprile 1999, n. 4253 (ud. 5 marzo 1999), Carioti B. (C.p.p., art. 599; c.p.p., art. 589; c.p.p., art. 102). [RV213093]


@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Procedimento - Impedimento dell'imputato

In tema di procedimenti in camera di consiglio la richiesta di partecipazione all'udienza da parte dell'imputato deve precedere il momento di allegazione dell'impedimento, sicché la contemporaneità delle richieste contraddice alla disposizione di legge. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che nessun diritto poteva vantare l'imputato ad ottenere il rinvio dell'udienza deducendo l'impedimento a comparirvi - con l'invio di un certificato medico - non avendo tempestivamente rappresentato la propria volontà partecipativa, la quale non può ritenersi risultare implicitamente dal certificato medesimo).

    Cass. pen., sez. V, 27 aprile 1999, n. 5358 (ud. 6 aprile 1999), Giordano. (C.p.p., art. 127; c.p.p., art. 599). [RV213236]


@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Richiesta concordemente formulata dalle parti - Accoglimento

In tema di patteggiamento in appello, la richiesta concordata tra difesa e pubblico ministero in ordine alla misura finale della pena vincola il giudice nella sua integrità, in quanto la richiesta accolta deve essere basata, oltre che sulla esatta quantificazione del fatto, anche sulla condivisione di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena medesima, senza che il giudice possa prendere in considerazione elementi diversi da quelli prospettati.

    Cass. pen., sez. VI, 21 aprile 1999, n. 4125 (ud. 2 marzo 1999), Martino A. e altri. (C.p.p., art. 599). [RV213676]


@Appello penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Eccezionalità dell'istituto

In tema di giudizio di appello, poiché il vigente c.p.p. pone una presunzione di completezza della istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, la rinnovazione anche parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può esserePage 640 sorretta anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione - in senso positivo o negativo - sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento.

    Cass. pen., sez. V, 21 maggio 1999, n. 6379 (ud. 17 marzo 1999), Bianchi F. ed altri. (C.p.p., art. 597; c.p.p., art. 603; c.p.p., art. 599; c.p.p., art. 546). [RV213403]


@Appello penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Eccezionalità dell'istituto

In tema di giudizio di appello, la rinnovazione del dibattimento, postulando una deroga alla...

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