Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine425-440

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Effetto devolutivo

La norma di cui all'art. 597 n. 3 c.p.p., che dispone il divieto per il giudice d'appello di "reformatio in peius", deve essere coordinata con quella dell'art. 24 c.p.p., secondo cui il giudice d'appello deve pronunciare sentenza di annullamento ed ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il competente giudice di primo grado quando riconosce l'incompetenza per materia di quello che emise la sentenza impugnata. Ne consegue che quando il giudice d'appello attribuisce al fatto una qualificazione giuridica diversa, non esorbitante però dalla competenza per materia del giudice di primo grado, trattiene il procedimento e decide su di esso; viceversa se il giudice d'appello riconosce il fatto come estraneo e superiore alla competenza per materia del primo giudice, non può trattenere il procedimento e decidere, ma deve annullare la sentenza impugnata ed emettere i conseguenziali provvedimenti di cui all'art. 24 c.p.p.

    Cass. pen., sez. VI, 2 marzo 1999, n. 2828 (ud. 11 febbraio 1999), Stefano D. (C.p.p., art. 597; c.p.p., art. 24). [RV212889]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Revoca di benefici

Non sussiste violazione del divieto della reformatio in peius in relazione alla revoca dei benefici (pure interdetta al giudice del gravame in caso di impugnazione del solo imputato), allorquando detti benefici risultino incompatibili con la nuova situazione giuridica venuta a crearsi, di per sé favorevole all'appellante. Il divieto di revocare benefici, posto dal terzo comma dell'art. 597 c.p.p., deve, infatti, essere inteso quale limitazione al potere valutativo discrezionale del giudice di secondo grado, ma sempre sul presupposto della persistenza delle condizioni di legittimazione dei benefici e non quando il venir meno di esse, per altro in seguito ad accoglimento del gravame dello stesso imputato, abbia modificato gli elementi costituenti la base della violazione. (Nella fattispecie, a ragione della unificazione dei reati con il vincolo di cui all'art. 81 c.p., richiesta dallo stesso appellante, e della conseguente nuova valutazione afferente al complesso dei fatti in continuazione, era rimasta accertata una situazione di incompatibilità del beneficio della non menzione della condanna già concesso ed applicato nella sentenza di primo grado).

    Cass. pen., sez. V, 25 febbraio 1999, n. 2489 (ud. 17 novembre 1998), Alinei. (C.p.p., art. 597; c.p., art. 81). [RV212725]


@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Poteri del giudice - Rinuncia ai motivi

Il giudice d'appello, nel caso di accoglimento della richiesta delle parti ex art. 599 quarto comma c.p.p., non ha alcun potere in ordine alla determinazione della pena e all'applicazione di circostanze attenuanti, ma deve limitarsi a controllare la congruità e legalità della pena richiesta; l'imputato, conseguentemente, non può dolersi - con il ricorso per cassazione - dell'omessa motivazione in ordine alle questioni che hanno formato oggetto della rinuncia, salvo che vengano denunciate nullità assolute relative al rito o la violazione dell'art. 129 c.p.p.

    Cass. pen., sez. VI, 5 marzo 1999, n. 2963 (ud. 14 gennaio 1999), Faiani ed altri. (C.p.p., art. 129; c.p.p., art. 599). [RV212732]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Modificabilità dopo che sia stata portata a conoscenza dell'altra parte - Esclusione

La richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell'altra parte, non può essere modificato unilateralmente né revocato, e, una volta che il giudice abbia ratificato l'accordo, non è più consentito alle parti - e, quindi, anche al pubblico ministero - prospettare questioni e sollevare censure con riferimento alla sussistenza e alla giuridica qualificazione del fatto, alla sua soggettiva attribuzione, all'applicazione e comparazione delle circostanze, all'entità e modalità di applicazione della pena. In tale ambito, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti. (Fattispecie in cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione del P.M. per manifesta infondatezza, essendosi lamentata l'insufficienza della motivazione, ritenuta, invece, sussistente, con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, alla concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione dell'entità della pena).

    Cass. pen., sez. VI, 11 dicembre 1998, n. 3429 (cc. 3 novembre 1998), P.M. in proc. Gasparini G. (C.p.p., art. 444). [RV212679]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Motivazione - Correlazione con la natura della decisione

L'obbligo della motivazione, imposto al giudice dall'art. 111 Cost. e dall'art. 125, comma terzo, c.p.p. per tutte le sentenze, opera anche rispetto a quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti. Tuttavia, in tal caso, esso non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento a norma del citato art. 129. (Fattispecie relativa a reato in materia di armi, nella quale la S.C. ha ritenuto irrilevante, ai fini del doveroso provvedimento ablativo, la circostanza che, successivamente al fatto, l'imputato si fosse disfatto delle armi, cedendole a un terzo, precisando che quest'ultimo, se acquirente in buona fede, è legittimato a far valere il suo diritto di proprietà in sede di incidente di esecuzione o chiedere il risarcimento dei danni in sede civile nei confronti del dante causa).

    Cass. pen., sez. I, 22 marzo 1999, n. 752 (cc. 27 gennaio 1999), Forte. (C.p.p., art. 125; c.p.p., art. 129; c.p.p., art. 444). [RV212742]


@Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafioso - Partecipazione - Concorso esterno

In tema di concorso "esterno" nel sodalizio criminale dell'associazione mafiosa, per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato occorre riscontrare che il soggetto, pur non appartenendo organicamente all'associazione mafiosa, presti consapevolmente alla stessa un contributo utile per la sua vita e il suo funzionamento. Tale contributo può manifestarsi nelle forme più varie, anche nel collaborare con l'associazione mafiosa mediante il procacciamento di risorse finanziarie da destinare a lavori pub-Page 426blici e nell'aggiudicazione "pilotata" dei relativi appalti, attività che offre al sodalizio criminale la possibilità di esercitare ulteriormente il proprio dominio e di accrescere le proprie risorse economiche. (Fattispecie in cui la S.C., nel ribadire il principio sopra enunciato, ha escluso, tuttavia, che il giudice di merito abbia dato sufficiente conto in motivazione degli indizi idonei a dimostrare la sussistenza e la riferibilità all'indagato della condotta criminosa ipotizzata).

    Cass. pen., sez. VI, 2 marzo 1999, n. 12 (c.c. 7 gennaio 1999), Tronci R. (C.p., art. 416; c.p.p., art. 273). [RV212801]


@Atti e provvedimenti del giudice penale - Correzione di errori materiali - Mancanza o incompletezza del dispositivo - Esclusione

In mancanza di alcuno dei requisiti della sentenza previsti dall'art. 546 c.p.p., determinando nullità della stessa, non può essere sanata mediante la procedura di correzione degli errori materiali, prevista dall'art. 130 c.p.p. (Fattispecie nella quale il pretore, avendo omesso nel dispositivo il nominativo di uno degli imputati e la indicazione della relativa pena, aveva ritenuto di poter emettere ordinanza di correzione di errore materiale).

    Cass. pen., sez. V, 15 marzo 1999, n. 745 (c.c. 12 febbraio 1999), Cutino L. (C.p.p., art. 546). [RV212770]


@Atti preliminari al dibattimento - Decreto di citazione - Notificazione - Omissione

La omessa notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato non presente all'udienza preliminare determina un'ipotesi di nullità assoluta ed insanabile ex art. 179 c.p.p. attinendo alla mancata costituzione del contraddittorio. In proposito non può ritenersi, quando l'imputato sia domiciliato presso il difensore e questi sia presente, che la lettura del provvedimento equivalga alla notifica per le parti presenti ex art. 424, secondo comma, c.p.p. considerata la presenza del difensore domiciliatario equivalente alla notifica all'imputato assente. Infatti, proprio il nesso tra tale disposizione e quella di cui all'ultimo comma dell'art. 429 stesso codice, che stabilisce che il decreto è notificato all'imputato che non era presente all'udienza preliminare, esclude la estensibilità dell'art. 424 all'imputato assente, e ciò in quanto la notifica del decreto che dispone il giudizio attiene alla contestazione dell'accusa...

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