Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Abuso d'ufficio - Elemento oggettivo - Esercizio di un potere per scopi diversi da quelli propri delle funzioni esercitate - Necessità.

In tema di abuso di ufficio, anche precedentemente alla modifica dell'art. 323 recata dalla legge n. 234 del 1997, ai fini della integrazione dell'elemento oggettivo del reato è richiesto che l'abuso si realizzi attraverso l'esercizio da parte del pubblico ufficiale di un potere per scopi diversi da quelli imposti dalla natura della funzione ad esso attribuita. Ne consegue che quando il pubblico ufficiale agisca del tutto al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni il reato in questione non è configurabile. (Fattispecie nella quale è stato escluso che rientrasse nei doveri del comandante di un posto di polizia aeroportuale la denuncia di ritrovamento presso il competente ufficio comunale di un oggetto smarrito da un viaggiatore; denuncia che, secondo l'accusa, non aveva un contenuto veritiero, essendo la cosa smarrita stata rinvenuta da altro dipendente del posto di polizia ed essendosi il comandante sostituito a quest'ultimo allo scopo di appropriarsene facendolo assegnare quale rinvenitore di essa).

    Cass. pen., sez. VI, 29 aprile 1998, n. 5118 (ud. 25 febbraio 1998), Percoco. (C.p., art. 323). [RV211709]

@Abuso d'ufficio - Elemento oggettivo - Ingiusto vantaggio patrimoniale - Affidamento di incarico a libero professionista, da parte di un ente pubblico.

Deve ritenersi responsabile di abuso di ufficio (art. 323 c.p. nella formulazione introdotta dalla L. 16 luglio 1997, n. 243) sotto il profilo di una condotta posta in essere in violazione di legge, il libero professionita, cui un ente pubblico (nella specie: camera di commercio) affidi l'incarico dello studio e dell'elaborazione di un progetto relativo all'arredo dei propri uffici e della realizzazione delle opere inerenti, qualora compia, nello svolgimento dell'incarico, attività che favoriscano un prossimo congiunto. Posto, infatti, che il conferimento di tale incarico attribuisce al libero professionista la qualifica di pubblico ufficiale, la predetta attività deve considerarsi posta in essere in violazione dell'obbligo di fedeltà, dal quale l'assuntore dell'incarico è legato all'ente, e dal quale deriva il dovere di astenersi in presenza di interessi dei soggetti indicati dall'art. 323 c.p. (Nella specie il libero professionista aveva predisposto un progetto per l'acquisizione di arredi venduti da una società della quale era socio un prossimo congiunto).

    Cass. pen., sez. VI, 26 ottobre 1998, n. 11265 (ud. 7 ottobre 1998), P.G. e Ordine. (C.p., art. 323; L. 16 luglio 1997, n. 234, art. 1). [RV211749]

@Abuso d'ufficio - Elemento oggettivo - Ingiusto vantaggio patrimoniale - Amministratore comunale.

Integra il reato di abuso di ufficio, anche dopo la riforma dell'art. 323 c.p., introdotta con l'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, sotto il profilo della violazione di legge (art. 279 del T.U. 1934, n. 383), con specifico riferimento all'inottemperanza del dovere di astensione, la condotta dell'amministratore comunale che partecipi alla deliberazione di approvazione di variante di piano regolatore, qualora si profili un interesse concreto proprio o di un prossimo congiunto, nonostante l'atto in questione abbia la natura di atto amministrativo di carattere generale. (Nella specie, a seguito dell'approvazione della variante, divenivano edificabili alcuni terreni di proprietà dei congiunti dell'amministratore comunale).

    Cass. pen., sez. VI, 9 ottobre 1998, n. 2662 (c.c. 23 settembre 1998), Brescia A. e altro. (C.p., art. 323; L. 16 luglio 1997, n. 234, art. 1; R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 279). [RV211752]

@Abuso d'ufficio - Nuova formulazione - Violazione di un dovere non causativa di ingiusto vantaggio patrimoniale - Insussistenza del reato.

In tema di abuso di ufficio, poiché, secondo la nuova formulazione recata dalla legge n. 234 del 1997, tale reato è strutturato come fattispecie di evento, essendo necessario che la condotta dell'agente, concretantesi in violazione di legge o di regolamenti o in violazione del dovere di astensione, procuri un danno ingiusto ad altri oppure un vantaggio necessariamente patrimoniale all'agente o ad altri, non integra il reato in esame la condotta di un componente di una commissione edilizia comunale che non si astenga dal partecipare a riunioni di tale organo in cui sono trattate pratiche alle quali egli abbia interesse, qualora il parere espresso dalla commissione sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti, non potendo tale condotta determinare alcun ingiusto vantaggio patrimoniale.

    Cass. pen., sez. VI, 20 maggio 1998, n. 5966 (ud. 25 marzo 1998), Urso. (C.p., art. 323). [RV211729]

@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Responsabilità penale - Legale rappresentante.

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento il legale rappresentante di un consorzio che abbia affidato in appalto la gestione dell'impianto di depurazione ad una società terza, al fine di esonero di responsabilità, deve dimostrare di avere posto in essere una pregnante vigilanza sull'operato dell'appaltatore ed avere tempestivamente riassunto le proprie funzioni una volta reso edotto della inefficiente gestione del depuratore.

    Cass. pen., sez. III, 29 luglio 1998, n. 8821 (ud. 22 giugno 1998), P.M. in proc. Moscatelli V. (L. 10 maggio 1976, n. 319). [RV211670]

@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Scarichi - Comprensorio lagunare di Venezia.

Chi esercita uno scarico nella laguna di Venezia, per il quale sia stata richiesta la autorizzazione, ma prima che questa sia stata rilasciata, commette reato. La estraneità al regime normativo speciale per Venezia della previsione contenuta nell'art. 23 della legge 10 maggio 1976 n. 319 - che mitiga le sanzioni previste dal precedente art. 21 nell'intervallo temporale tra la richiesta ed il rilascio della autorizzazione - non significa, infatti, che la fattispecie in esso prevista non integri reato, ma comporta quale conseguenza che in quel territorio l'effettuazione di scarichi comunque non autorizzati è punita ai sensi del penultimo comma dell'art. 9 della legge 16 aprile 1973 n. 171 (con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda) e non con la previsione dell'art. 23 legge 319 del 1976 (che prevede la sola ammenda).

    Cass. pen., sez. III, 28 ottobre 1998, n. 2338 (c.c. 22 settembre 1998), P.M. in proc. Causin. (L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 23; L. 16 aprile 1973, n. 171, art. 9). [RV211668]

@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Scarichi - Comprensorio lagunare veneto.

In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, nel comprensorio lagunare veneto, in caso di scarico effettuato dopo la presentazione della domanda d'autorizzazione e prima del rilascio della stessa, non si applica la previsione di cui all'art. 23 della legge 10 maggio 1976 n. 319 - che al comma primo sanziona tale ipotesi con la sola pena pecuniaria - bensì l'art. 9 della legge 16 aprile 1973 n. 171 - che prevede la sanzione alternativa dell'arresto e dell'ammenda. Ciò in quanto la legge 171 del 1973 ha carattere di specialità rispetto alla legge 319 del 1976.

    Cass. pen., sez. III, 11 novembre 1998, n. 2340 (c.c. 22 settembre 1998), P.M. in proc. Pagan A. (L. 16 aprile 1973, n. 171, art. 9; L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 23). [RV211723]

@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Procedimento - Rinvio dell'udienza.

Nel procedimento di appello celebrato in camera di consiglio non è previsto né prescritto il rinvio dell'udienza per impedimento del difensore dell'imputato. Infatti disponendo l'art. 127 c.p.p. che il P.M. ed i difensori sono sentiti solo se compaiono, il contraddittorio è assicurato dalla semplice tempestiva notificazione degli avvisi.

    Cass. pen., sez. III, 7 luglio 1998, n. 7939 (ud. 4 giugno 1998), Dotti F. (C.p.p., art. 127). [RV211683]

@Appello penale - Incidentale - Limiti derivanti dal contenuto dell'appello principale - Esclusione.

In tema di appello incidentale, pur dovendo tale forma di impugnazione rimanere confinata nell'ambito dei capi della sentenza investiti dall'appello principale, può ammettersi una diversità di oggetto tra i due gravami, nel senso che l'appello incidentale può riguardare anche punti della decisione rientranti nel medesimo capo oggetto della impugnazione principale ma da quest'ultimo non investiti. Ed infatti, ove l'appello incidentale dovesse limitarsi, oltre che ai capi, anche ai punti delle decisioni toccati dall'appello principale, esso finirebbe per non svolgere alcuna reale funzione, essendo le parti comunque legittimate a contrastare le iniziative processuali avversarie e a prospettare in ogni fase del processo le ragioni rispettive.

    Cass. pen., sez. VI, 29 aprile 1998, n. 5116 (ud. 19 gennaio 1998), Pancheri ed altri. (C.p.p., art. 595). [RV211706]

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@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Costituzione di parte civile - Spese processuali - Obbligo del giudice di specificare le singoli voci.

Il giudice nel liquidare le spese della parte civile deve indicare le singole voci della liquidazione, in quanto una determinazione globale delle spese, senza distinzione tra onorari, competenze e spese, non permette all'imputato di controllare l'eventuale onerosità della statuizione e non consente ad entrambe le parti di verificare e sindacare il rispetto, in bonam e in malam partem, dei minimi e massimi tariffari. (Fattispecie di annullamento con rinvio di una sentenza di patteggiamento).

    Cass. pen., sez. V, ord. 30 luglio 1998, n. 2665 (c.c. 30 aprile 1998), Casarella V. (C.p.p., art. 76; c.p.p., art. 444). [RV211628]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Equiparazione alla sentenza di condanna - Effetti.

La...

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