Massimario di legittimità

Pagine691-700

Page 691

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Abuso d'ufficio - Ingiusto vantaggio patrimoniale - Ingiustizia dell'evento in sé - Distinzione rispetto alla illegittimità della condotta.

In tema di abuso di ufficio (art. 323 c.p.) l'evento deve essere ingiusto in sé, e non come riflesso della violazione di norme o dell'omessa astensione da parte del pubblico ufficiale. Tale ingiustizia intrinseca va ravvisata quando la persona favorita abbia conseguito un accrescimento della propria posizione patrimoniale contra ius. I due elementi della illegittimità della condotta e della ingiustizia dell'atto sono dunque distinti: e se in concreto la compresenza di tali elementi corrisponde all'id quod plerumque accidit, ciò non esime dall'obbligo di verificare, volta per volta, la sussistenza di entrambi. Ne consegue che il sindacato penale posto in atto ex art. 323 c.p. deve fondarsi sulla individuazione di un provvedimento incontestabilmente dovuto, rispetto al quale il diverso non conforme provvedimento adottato appaia, altrettanto incontestabilmente, illegittimo. (Nella fattispecie, relativa all'assegnazione in una causa di separazione, dell'alloggio familiare ad un coniuge piuttosto che all'altro, la Corte ha negato che l'incriminato provvedimento del giudice fosse incontestabilmente contra ius, proprio in quanto non sussistevano i presupposti giuridici per ritenere incontestabilmente dovuta la assegnazione all'altro coniuge).

    Cass. pen., sez. VI, 11 febbraio 1999, n. 1687 (ud. 14 dicembre 1998), Rossomandi ed altro. (C.p., art. 323). [RV212719]

@Abuso di ufficio - Elemento psicologico - Altrui danno ingiusto - Necessità.

In tema di abuso di ufficio, la nuova normativa introdotta dalla legge 16 luglio 1997 n. 234 prevede che il delitto (concepito come reato di evento che si consuma con la realizzazione di ingiusto vantaggio o danno patrimoniale) possa realizzarsi solo attraverso violazione di legge o di regolamento, ovvero per mancata astensione in caso di presenza di un interesse proprio o di un congiunto. Non è più pertanto penalmente sanzionato l'abuso che, in concreto, non si traduca in un vantaggio patrimoniale, ovvero in un ingiusto danno patrimoniale. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso che il comportamento del sindaco, che avrebbe fatto uso strumentale dei suoi poteri, omettendo di trasmettere alla competente autorità una denunzia, restituendola al denunziante e, quindi, facendo assumere dalla giunta una delibera favorevole a quest'ultimo per tacitarlo, integri gli estremi del «nuovo» delitto di cui all'art. 323 c.p.).

    Cass. pen., sez. V, 3 marzo 1999, n. 2907 (ud. 22 dicembre 1998), Spaziano P. (C.p., art. 323; L. 16 luglio 1997, n. 234). [RV212694]

@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Revoca di benefici.

Non sussiste violazione del divieto della reformatio in peius in relazione alla revoca dei benefici (pure interdetta al giudice del gravame in caso di impugnazione del solo imputato), allorquando detti benefici risultino incompatibili con la nuova situazione giuridica venuta a crearsi, di per sé favorevole all'appellante. Il divieto di revocare benefici, posto dal terzo comma dell'art. 597 c.p.p., deve, infatti, essere inteso quale limitazione al potere valutativo discrezionale del giudice di secondo grado, ma sempre sul presupposto della persistenza delle condizioni di legittimazione dei benefici e non quando il venir meno di esse, per altro in seguito ad accoglimento del gravame dello stesso imputato, abbia modificato gli elementi costituenti la base della violazione. (Nella fattispecie, a ragione della unificazione dei reati con il vincolo di cui all'art. 81 c.p., richiesta dallo stesso appellante, e della conseguente nuova valutazione afferente al complesso dei fatti in continuazione, era rimasta accertata una situazione di incompatibilità del beneficio della non menzione della condanna già concesso ed applicato nella sentenza di primo grado).

    Cass. pen., sez. V, 25 febbraio 1999, n. 2489 (ud. 17 novembre 1998), Alinei. (C.p.p., art. 597; c.p., art. 81). [RV212725]

@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Poteri del giudice - Rinuncia ai motivi.

Il giudice d'appello, nel caso di accoglimento della richiesta delle parti ex art. 599 quarto comma c.p.p., non ha alcun potere in ordine alla determinazione della pena e all'applicazione di circostanze attenuanti, ma deve limitarsi a controllare la congruità e legalità della pena richiesta; l'imputato, conseguentemente, non può dolersi - con il ricorso per cassazione - dell'omessa motivazione in ordine alle questioni che hanno formato oggetto della rinuncia, salvo che vengano denunciate nullità assolute relative al rito o la violazione dell'art. 129 c.p.p.

    Cass. pen., sez. VI, 5 marzo 1999, n. 2963 (ud. 14 gennaio 1999), Faiani ed altri. (C.p.p., art. 129; c.p.p., art. 599). [RV212732]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Modificabilità dopo che sia stata portata a conoscenza dell'altra parte - Esclusione.

La richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell'altra parte, non può essere modificato unilateralmente né revocato, e, una volta che il giudice abbia ratificato l'accordo, non è più consentito alle parti - e, quindi, anche al pubblico ministero - prospettare questioni e sollevare censure con riferimento alla sussistenza e alla giuridica qualificazione del fatto, alla sua soggettiva attribuzione, all'applicazione e comparazione delle circostanze, all'entità e modalità di applicazione della pena. In tale ambito, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti. (Fattispecie in cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione del P.M. per manifesta infondatezza, essendosi lamentata l'insufficienza della motivazione, ritenuta, invece, sussistente, con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, alla concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione dell'entità della pena).

    Cass. pen., sez. VI, 11 dicembre 1998, n. 3429 (cc. 3 novembre 1998), P.M. in proc. Gasparini G. (C.p.p., art. 444). [RV212679]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Motivazione - Correlazione con la natura della decisione.

L'obbligo della motivazione, imposto al giudice dall'art. 111 Cost. e dall'art. 125, comma terzo, c.p.p. per tutte le sentenze, opera anche rispetto a quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti. Tuttavia, in tal caso, esso non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento a norma del citato art. 129. (Fattispecie relativa a reato in materia di armi, nella quale la S.C. ha ritenuto irrilevante, ai fini del doveroso provvedimento ablativo, la circostanza che, successivamente al fatto, l'imputato si fosse disfatto delle armi, cedendole a un terzo, precisando che quest'ultimo, se acquirente in buona fede, è legittimato a far valere il suo diritto di proprietà in sede di incidente di esecuzione o chiedere il risarcimento dei danni in sede civile nei confronti del dante causa).

    Cass. pen., sez. I, 22 marzo 1999, n. 752 (cc. 27 gennaio 1999), Forte. (C.p.p., art. 125; c.p.p., art. 129; c.p.p., art. 444). [RV212742]

@Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafioso - Aggravanti - Art. 7 D.L. n. 152 del 1991.

Non sussiste incompatibilità tra la ritenuta appartenenza ad associazione mafiosa e l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, contestata relativamente ai reati-fine realizzati. E invero non v'è necessaria coincidenza, che possa giustificare l'assorbimento dell'ambito di operatività di detta norma in quello dell'art. 416 bis c.p., perché da un lato anche il non associato a sodalizi criminosi può agire con metodi mafiosi o sfruttare comunque la situazione ambientale da tali sodalizi realizzata, dall'altro l'associato non necessariamente deve avvalersi della forza intimidatrice dell'organizzazione di appartenenza, neanche per realizzare i reati-fine.

    Cass. pen., sez. I, 4 marzo 1999, n. 5711 (cc. 18 novembre 1998), Vitale e altri. (C.p., art. 416 bis; D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7). [RV212664]

Page 692

@Associazione per delinquere - Partecipazione - Di breve durata - Sufficienza.

Ai fini della configurabilità del reato di partecipazione a un'associazione per delinquere comune o di tipo mafioso, non è necessario che il vincolo tra il singolo e l'organizzazione si protragga per una certa durata, ben potendo, al contrario, ravvivarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo.

    Cass. pen., sez. VI, 11 dicembre 1998, n. 36851 (cc. 17 novembre 1998), Cortes J. (C.p., art. 416; c.p., art. 416 bis). [RV212682]

@Azione penale...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT