Massimario di legittimità

Pagine1007-1046

Page 1007

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Abuso d'ufficio - Altrui danno ingiusto - Soggetto destinatario della situazione di ingiusto profitto - Concorso nel reato.

In tema di abuso d'ufficio, finalizzato ad arrecare ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, il soggetto destinatario della situazione di ingiusto profitto, conseguente alla violazione di norme di legge o di regolamento commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, non necessariamente concorre nel reato proprio, attesoché il delitto ex art. 323 c.p. non si configura come reato obbligatoriamente plurisoggettivo, qualificato in quanto tale, dalla presenza dell'extraneus, a favore del quale è intenzionalmente diretto l'abuso. (Fattispecie in cui la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha escluso che la partecipazione ad un concorso nonché la vincita e l'accettazione del posto siano elementi sufficienti a configurare una partecipazione del candidato nel reato di abuso di ufficio consumato in suo favore e contestato ad alcuni membri della commissione di esame).

    Cass. pen., sez. VI, 13 maggio 1999, n. 6024 (ud. 11 febbraio 1999), Morgagni P. e altro. (C.p., art. 323). [RV213481]

@Abuso d'ufficio - Elemento psicologico - Altrui danno ingiusto - Reato di evento.

Il reato di abuso d'ufficio, quale risulta dalla nuova configurazione normativa (art. 323 c.p. come modificato dalla legge 16 luglio 1997, n. 234) sussiste solo se, per effetto della indebita condotta posta in essere mediante un comportamento tipico, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abbiano effettivamente procurato a sè o ad altri un ingiusto profitto di carattere patrimoniale ovvero abbiano arrecato ad altri un danno ingiusto (di natura non necessariamente patrimoniale). Nell'attuale previsione, pertanto, il reato di abuso d'ufficio non si configura come reato formale di mera condotta, finalizzato a realizzare un pregiudizio per il privato, ma quale vero e proprio reato di evento in cui la realizzazione dell'altrui danno ingiusto concreta il momento consumativo del delitto in questione. Ne consegue che il soggetto al quale tale condotta abbia arrecato il predetto danno riveste la qualità di persona offesa dal reato, legittimata, in quanto tale, a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione del pubblico ministero ai sensi del combinato disposto degli artt. 408 e 410 c.p.p.

    Cass. pen., sez. VI, 13 maggio 1999, n. 1236 (c.c. 8 aprile 1999), Vitalone W. (C.p., art. 323). [RV213479]

@Abuso d'ufficio - Estremi - Agente di polizia penitenziaria che abusa della paletta segnaletica - Configurabilità del reato.

Ai fini della sussistenza del reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) come novellato dalla legge 16 luglio 1997, n. 234 risulta rilevante qualsiasi violazione di quelle norme di relazione che, prevedendo poteri coercitivi del pubblico ufficiale, da considerare sempre eccezionali, incidono tassativamente sulle libertà dei cittadini. Sicché deve ritenersi che integri gli estremi del delitto la condotta del pubblico ufficiale il quale, dichiarando pretestuosamente di esercitare i poteri propri del suo ufficio, intenda avvalersene solo per sopraffare chi ostacoli i suoi scopi personali, non essendo necessario che il comportamento abusivo sia posto in essere nel corso di un regolare svolgimento delle funzioni o del servizio né che il danno arrecato sia di natura esclusivamente patrimoniale. (Fattispecie in cui l'imputato agente di polizia penitenziaria e pertanto in possesso di paletta segnaletica del corpo, utilizzò tale paletta per impedire che alcune persone presenti intervenissero in soccorso della fidanzata con cui stava litigando, chiedendo loro pretestuosamente i documenti; la Corte ha osservato che sia l'utilizzazione della paletta che la richiesta dei documenti sono avvenuti in violazione della legge e dei regolamenti e che la donna subì in conseguenza di tale comportamento il danno di ulteriori ingiurie e violenze, quantomeno morali).

    Cass. pen., sez. V, 19 marzo 1999, n. 3684 (ud. 9 febbraio 1999), Co- francesco M. (C.p., art. 323; L. 16 luglio 1997, n. 234, art. 1). [RV213317]

@Abuso d'ufficio - Estremi - Porticato abusivamente costruito - Rilascio di licenza senza i preventivi pareri e autorizzazioni.

Integra gli estremi del reato di abuso di ufficio nella formulazione dell'art. 323 c.p. introdotta dall'art. 1 della L. 16 luglio 1997, n. 234 il comportamento del sindaco che, in pendenza di una richiesta di condono edilizio per una costruzione edilizia accessoria (porticato) a un precedente fabbricato abusivo sul quale veniva a inserirsi, rilasci licenza edilizia, senza i richiesti pareri e le necessarie autorizzazioni, per tale opera accessoria. Detta licenza poteva essere, infatti, legittimamente concessa solamente nel corso dell'istruttoria di apposito procedimento di rilascio di concessione edilizia in sanatoria dell'abuso preesistente.

    Cass. pen., sez. VI, 28 gennaio 1999, n. 1169 (ud. 30 ottobre 1998), Favale S. e altri. (C.p., art. 323; L. 16 luglio 1997, n. 234, art. 1). [RV213335]

@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Insediamenti civili o produttivi - Autolavaggio.

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, gli impianti di auto- lavaggio devono considerarsi insediamenti produttivi e non civili in base alla legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modifiche (legge 17 maggio 1995 n. 172). Infatti la qualità inquinante dei reflui è diversa e più grave rispetto a quella dei normali scarichi delle abitazioni per la presenza di oli minerali, residui di petrolio, polveri, sostanze chimiche contenute nei detersivi e nelle vernici che possono staccarsi da vetture usurate.

    Cass. pen., sez. III, 24 marzo 1999, n. 3898 (ud. 8 febbraio 1999), P.M. in proc. Piovesan L. ed altro. (L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 21). [RV213264]

@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Scarichi - Autolavaggio.

Gli impianti di autolavaggio hanno natura di insediamenti produttivi in quanto utilizzano in grande quantità e continuità non solo detersivi ma anche altri materiali che interagiscono nelle operazioni di lavaggio dando luogo ad un inquinamento chimico ripetuto e costante. Ne consegue che non è possibile configurare una assimilabilità degli stessi agli scarichi civili prove- nienti da insediamenti abitativi e caratterizzati da uso limitato di detersivi.

    Cass. pen., sez. III, 29 aprile 1999, n. 5465 (ud. 26 marzo 1999), P.M. in proc. Fingolo. (L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 21). [RV213375]

@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Scarichi - Interventi per la salvaguardia di Venezia.

Integra il reato di cui all'art. 23 della legge 10 maggio 1976, n. 319, applicabile su tutto il territorio nazionale, e non quello previsto dall'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, l'apertura di uno scarico di reflui di un insediamento produttivo nella laguna di Venezia dopo la richiesta dell'autorizzazione ma prima del rilascio.

    Cass. pen., sez. III, 12 dicembre 1999, n. 3176 (c.c. 26 novembre 1998), P.M. in proc. Zardinini R. (L. 16 aprile 1973, n. 171, art. 9; L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 23). [RV213342]

@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Scarichi - Laguna veneta.

Integra il reato previsto dall'art. 9 della legge n. 171 del 1993 l'apertura, il mantenimento o comunque l'effettuazione di scarichi nella laguna veneta senza il conseguimento della prescritta autorizzazione, a nulla rilevando che questa sia stata richiesta.

    Cass. pen., sez. un., 3 giugno 1999, n. 00000 (ud. 12 marzo 1999), P.M. in proc. Rizzo. (L. 16 aprile 1993, n. 171, art. 9). [RV213493]

@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Scarichi - Superamento dei limiti di accettabilità.

Il reato di cui all'art. 21, terzo comma, legge 10 maggio 1976 n. 319, consistente nel superamento dei limiti di accettabilità, è integrato non solo quando lo scarico del ciclo produttivo oltrepassa i limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla legge, ma anche quando contrasta con le prescrizioni supplementari più restrittive contenute nel provvedimento di autorizzazione o in altri provvedimenti, specifici e motivati, adottati dalla pubblica amministrazione.

    Cass. pen., sez. III, 5 marzo 1999, n. 2929 (ud. 20 gennaio 1999), Mori F. (L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 21). [RV213263]

@Antichità e belle arti - Cose di interesse artistico e storico - Danneggiamento - Reato di cui agli artt. 11 e 12 L. n. 1089/39 e 733 c.p.

La contravvenzione di cui all'art. 733 c.p. (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale) costituisce un presidio esterno al sistema di tutela apprestato dalla legge 1 gennaio 1939 n. 1089, che tra le sue figure di reato contempla anche il danneggiamento delle cose d'antichità e d'arte. Pertanto la tutela codicistica è residuale rispetto alla più inci- siva protezione fornita dalla legge del 1939 che presuppone che la cosa di Page 1008 antichità e d'arte sia stata individuata dalla competente autorità e, quindi, sottoposta a speciale tutela, mentre il reato codicistico (art. 733 c.p.) non ha tra i suoi dati costitutivi la preselezione da parte dell'autorità del bene culturale e costituisce una eccezione al danneggiamento comune, che non è configurabile quando abbia per oggetto cosa propria dell'agente. Per la integrazione del reato di cui all'art. 733 c.p. basta la conoscenza del rilevante pregio della cosa, e non della culturalità del bene, ed il verificarsi del nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico derivante dal fatto.

    Cass. pen., sez. III, 19 marzo 1999, n. 3624 (ud. 22 gennaio 1999), Crabolu S. (L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 11; c.p., art. 733). [RV213260]

@Antichità e belle arti - Cose di interesse artistico e storico - Danneggiamento - Reato di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT