Massimario di legittimità

Pagine1131-1151

Page 1131

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Abuso d'ufficio - Elemento psicologico - Ingiusto vantaggio patrimoniale - Natura plurioffensiva.

Il reato di cui all'art. 323 c.p., così come modificato dalla legge 16 luglio 1997 n. 234, è un reato di evento, che consiste nel vantaggio del pubblico ufficiale o di altri oppure nel danno ingiusto arrecato ad altri. Ciò significa che l'abuso è idoneo a ledere oltre all'interesse pubblico al buon andamento ed alla trasparenza della P.A. ed alla imparzialità dei pubblici funzionari, anche l'interesse del privato a non essere «turbato nei suoi diritti costituzionalmente garantiti» e a non essere danneggiato dal comportamento illegittimo ed ingiusto del pubblico ufficiale. Ne cosnegue che il soggetto al quale tale condotta abbia arrecato un danno riveste la qualità di persona offesa dal reato, legittimato non solo a costituirsi parte civile quanto il processo abbia inizio (diritto spettante anche al solo danneggiato), ma anche a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione del P.M. in applicazione degli artt. 409 e 410 c.p.p.

    Cass. pen., sez. V, 4 giugno 1999, n. 2133 (c.c. 6 maggio 1999), Macrì Del Giudice. (C.p., art. 323; c.p.p., art. 410; c.p.p., art. 408). [RV213525]

@Amnistia, indulto e grazia - Indulto - Revoca - Condizioni.

La revoca dell'indulto deve essere disposta dal giudice solo nel caso che si sia avverata la condizione risolutiva prevista dal decreto di clemenza e non anche nel caso in cui si tratti di ricondurre nei limiti di legge l'indulto applicato con separati provvedimenti in misura complessivamente superiore a quella prescritta. E invero, poiché ai sensi dell'art. 174, comma secondo, c.p., il beneficio del condono applicato unitariamente in sede di cumulo si sovrappone e si sostituisce all'insieme delle applicazioni separate, in caso di applicazione unitaria non vi è necessità di un formale provvedimento di revoca da parte del giudice.

    Cass. pen., sez. I, 15 giugno 1999, n. 3247 (c.c. 26 aprile 1999), Galasso. (C.p., art. 174). [RV213721]

@Antichità e belle arti - Cose di interesse artistico e storico - Proprietà privata - Prova dell'illegittima provenienza dei beni.

La illegittima provenienza delle cose d'antichità e d'arte non solo può risultare dalle indagini nei modi ordinari, ma anche da specifici indizi provenienti da questo particolare tipo di beni, quali la loro tipologia, la loro correlazione con rinvenimenti noti, la condizione delle cose che denuncino il loro recente rinvenimento, il loro accumulo, il loro occultamento e altre particolarità del caso. In tali situazioni concrete già fortemente indizianti, la omissione di indicazioni sulla legittimità della provenienza può avere rilievo nel convincimento del giudice per la chiusura del costrutto probatorio. (Fattispecie relativa a furto archeologico in cui il ricorrente era stato trovato in possesso di monete e di oggetti metallici, in numero rilevante ed indifferenziato e con esclusione di oggetti futili, già indizianti del rinvenimento mediante metal-detector, e la cui responsabilità è stata ritenuta legittimamente fondata sul comportamento tenuto nel corso della perquisizione e nella omissione di qualsiasi allegazione circa la legittimità del possesso, in presenza dei detti elementi indizianti).

    Cass. pen., sez. III, 7 giugno 1999, n. 7131 (ud. 4 maggio 1999), Cilia G. ed altro. (L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 67). [RV213740]

@Antichità e belle arti - Cose di interesse artistico e storico - Proprietà privata - Prova della legittima provenienza dei beni.

In tema di prova della liceità del possesso privato di beni mobili archeologici, del fatto che la legge 1 giugno 1939 n. 1089 sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, configuri un dominio eminente dello Stato sul sottosuolo archeologico, che si esprime nell'appartenenza allo Stato delle cose d'interesse archeologico rinvenute fortuitamente ovvero a seguito di ricerche od opere in genere (appartenenza peraltro già affermata in precedenza dalla legge 20 giugno 1909 n. 364), non può desumersi che i privati proprietari, possessori, detentori di beni archeologici, a cui carico non è stato posto onere alcuno circa il possesso, e che la legge considera per porre vincoli sui loro beni, la cui culturalità raggiunga un certo grado, o per espropriarli, siano dalla legge stessa considerati tali solo se forniscono la prova della legittimità della loro proprietà, del loro possesso, della loro detenzione. (Fattispecie relativa a furto di cose d'antichità e d'arte, in cui la Corte ha ritenuto la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il giudice di merito si era basato sulla mancata prova, da parte del possessore, della legittimità del possesso stesso, rigettando peraltro il ricorso in quanto la decisione era sorretta in modo autonomo da altre considerazioni che conducevano alla delittuosità dell'impossessamento ed in cui il giudice aveva evidenziato, a chiusura del costrutto probatorio, la omissione di qualsiasi allegazione circa la legittimità del possesso).

    Cass. pen., sez. III, 7 giugno 1999, n. 7131 (ud. 4 maggio 1999), Cilia G. ed altro. (L. 1 giugno 1939, n. 67). [RV213739]

@Antichità e belle arti - Cose di interesse artistico e storico - Proprietà privata - Reato di cui agli artt. 11 e 59 L. n. 1089/1939.

Il reato di cui agli artt. 11 e 59 della legge 1 giugno 1939 n. 1089, consistente in modifiche, alterazioni od usi incompatibili con il bene immobile avente valore storico ed artistico, senza preventiva autorizzazione del Ministero dei beni culturali ed ambientali, costituisce reato formale di pericolo presunto, sicché esso è integrato dal compimento delle opere senza il preventivo controllo amministrativo diretto ad evitare possibili pericoli e danni. La sanzione penale, pertanto, deve trovare applicazione anche nel caso intervenga successivamente un parere favorevole o l'autorizzazione dell'amministrazione competente, come è reso evidente dalla dizione dell'art. 59, comma secondo, che prevede che il trasgressore è tenuto ad eseguire quei lavori che il ministro riterrà di prescrivegli per riparare i danni da lui prodotti alla cosa.

    Cass. pen., sez. III, 10 maggio 1999, n. 5834 (ud. 10 febbraio 1999), Buono L. (L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 11; L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59). [RV213621]

@Antichità e belle arti - Cose di interesse artistico e storico - Vincolo di interesse storico-artistico - Giudizio sulla importanza artistica della cosa.

Nel giudizio riguardante la violazione degli artt. 11, primo comma, 18 e 20 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 - in relazione all'art. 59 della stessa legge - la valutazione sull'importanza dell'immobile ai fini della tutela della normativa anzidetta, costituisce apprezzamento di merito, che, se congruamente motivato, è insindacabile da parte del giudice ordinario. (Il principio è stato affermato in una fattispecie in cui il sindaco di un comune era stato sottoposto a procedimento penale per avere ordinato la demolizione di un immobile di proprietà comunale soggetto a vincolo senza l'autorizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, con ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 38, comma secondo, della legge 8 giugno 1990, n. 142 - a salvaguardia dell'interesse primario della pubblica incolumità - in relazione al pericolo di crollo dell'edificio).

    Cass. pen., sez. III, 15 febbraio 1999, n. 1907 (ud. 13 gennaio 1999), Pogliani G. (L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 11; L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59; L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 38). [RV213563]

@Appello penale - Cognizione del giudice d'appello - Capi della sentenza e punti della decisione - Esame e motivazione.

In tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; né la ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali costituisce vizio di motivazione, valutabile in sede di legittimità. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato che aveva denunziato vizio di motivazione della sentenza di secondo grado, assumendo che il giudice di appello aveva recepito acriticamente le conclusioni di quello di primo grado, trascurando le ragioni della difesa e non esaminando specificamente le dichiarazioni degli imputati e quelle dei testi a discarico).

    Cass. pen., sez. V, 11 giugno 1999, n. 7588 (ud. 6 maggio 1999), Duri F. ed altri. (C.p.p., art. 597). [RV213630]

@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Accordo delle parti sul motivo relativo alla pena con rinuncia agli altri motivi - Inammissibilità del ricorso per cassazione su alcuni dei motivi rinunciati.

Nell'ipotesi in cui nel giudizio di appello le parti abbiano dichiarato, ai sensi dell'art. 599, quarto comma, c.p.p., di concordare sull'accoglimento del solo motivo relativo alla misura della pena, che concordemente propongono al giudice di irrogare nella entità c.d. patteggiata, con rinuncia agli altri motivi, nel ricorso per cassazione contro la stessa sentenza di appello non Page 1132 può essere riproposta una questione che aveva formato oggetto di uno dei motivi di appello ai quali si sia rinunciato. La intervenuta rinuncia, infatti, comporta la preclusione del punto già investito con il motivo di appello rinunciato, il quale, perciò, deve considerarsi come giammai avanzato, con la conseguenza che, in ipotesi di riproposizione con ricorso per cassazione di una di dette questioni, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 606, comma terzo, ultima parte, c.p.p.

    Cass. pen., sez. VI, 21 aprile 1999, n. 4125 (ud. 2 marzo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT