Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine173-191

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Abuso d'ufficio - Abuso - Carattere sussidiario - Esclusione del concorso con il reato di turbata libertà degli incanti

Atteso il permanente carattere sussidiario del reato di abuso di ufficio previsto dall'art. 323 c.p. anche dopo la riforma effettuata con L. 16 luglio 1997, n. 234, deve escludersi il concorso formale di tale reato con quello, più grave, di turbata libertà degli incanti.

    Cass. pen., sez. VI, 22 luglio 1999, n. 9387 (ud. 28 aprile 1999), Merio R. B. (C.p., art. 323; c.p., art. 353). [RV214121]


@Abuso d'ufficio - Elemento oggettivo - Ingiusto vantaggio patrimoniale - A più persone nel settore produttivo attraverso il rilascio di autorizzazioni edilizie illegittime

In tema di abuso di ufficio, secondo la configurazione del reato di cui all'art. 323 c.p. prevista dalla L. 16 luglio 1997, n. 234, la finalità di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale a più persone operanti nel settore produttivo attaverso il rilascio di autorizzazioni edilizie illegittime, non fa venir meno la deviazione dell'autorità amministrativa verso gli interessi privatistici, dovendosi escludere il perseguimento e la tutela degli interessi privati quando, per effetto di un'attività edilizia autorizzata contra ius, si verificano conseguenze deleterie per l'assetto complessivo del territorio e dell'ambiente.

    Cass. pen., sez. VI, 18 maggio 1999, n. 6274 (ud. 4 marzo 1999), Jacovacci R. ed altri. (C.p., art. 323; L. 16 luglio 1997, n. 234, art. 1). [RV214158]


@Abuso d'ufficio - Elemento oggettivo - Violazione di norme procedurali - Inconfigurabilità del reato

In tema di abuso di ufficio, vengono in rilievo solo le violazioni di norme che si trovino in diretto rapporto causale con il vantaggio o il danno previsti dall'art. 323 c.p., norme che, essendo, specificamente orientate a vietare il comportamento sostanziale del soggetto pubblico, dispiegano i loro effetti su posizioni soggettive. Non integrano pertanto l'elemento materiale del delitto sopra indicato quei comportamenti che si sostanziano nella inosservanza di norme procedurali, destinate a svolgere la loro funzione solo all'interno del procedimento, senza incidere sulla fase declaratoria di composizione del conflitto di interessi materiali, oggetto della valutazione amministrativa. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto non integrare il reato di abuso di ufficio il comportamento di un soggetto, componente di una commissione esaminatrice, che aveva immotivatamente e reiteratamente fatto rinviare lo svolgimento di prova di esami, allo scopo di favorire un determinato candidato).

    Cass. pen., sez. VI, 5 agosto 1999, n. 9961 (ud. 28 aprile 1999), Nacci A. ed altri. (C.p.p., art. 323). [RV214180]


@Abuso d'ufficio - Estremi - Rilascio, da parte di amministratore comunale, di autorizzazione «in precario» per manufatti non provvisori - Configurabilità

Integra gli estremi del reato di abuso di ufficio secondo la formulazione di cui all'art. 1 della L. 16 luglio 1997, n. 234 il comportamento dell'amministratore comunale che rilasci autorizzazioni «in precario» per la realizzazione di manufatti non connotati dal requisito della provvisorietà o da quello della pertinenzialità. È, invero, ravvisabile, in siffatta condotta non solo la violazione della normativa in tema di rilascio di autorizzazioni gratuite (art. 48 della L. 5 agosto 1978, n. 457 e 7 del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9), avuto, soprattutto, riguardo al carattere non precario delle opere, ma anche della L. 28 gennaio 1977, n. 10, che, a fronte del dovere di chi voglia edificare di munirsi della concessione edilizia, prevede il dovere dell'organo comunale competente di provvedere a norma dell'art. 4 di detta legge, con la procedura e con gli effetti di cui all'art. 31 della L. 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, in conformità delle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi.

    Cass. pen., sez. VI, 18 maggio 1999, n. 6274 (ud. 4 marzo 1999), Jacovacci R. ed altri. (D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7; L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 48; L. 16 luglio 1997, n. 234, art. 1). [RV214157]


@Abuso d'ufficio - Natura dopo la riforma introdotta con L. n. 234/97 - Fattispecie di reato causalmente orientato - Sussistenza

In base alla riforma di cui all'art. 1 della L. 16 luglio 1997, n. 234, il delitto di abuso di ufficio va considerato come «reato causalmente orientato», nel senso che deve sussistere un nesso di derivazione causale o concausale tra la violazione di legge o di regolamento, posta in essere dall'agente, e l'evento.

    Cass. pen., sez. VI, 18 maggio 1999, n. 6274 (ud. 4 marzo 1999), Jacovacci R. ed altri. (L. 16 luglio 1997, n. 234, art. 1). [RV214156]


@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Decreto legislativo n. 152/1999 - Rapporti con la normativa preesistente in materia

Poiché il D.L. 11 maggio 1999 n. 152, in tema di disposizione sulla tutela delle acque dall'inquinamento, pur elencando nell'art. 63 una serie di atti normativi dichiarati in modo espresso abrogati, si colloca in posizione di sostanziale continuità rispetto ad essi, quantunque preveda in parte un regime sanzionatorio più mite, ai fini della configurabilità come reato e della punibilità di condotta posta in essere prima della sua entrata in vigore occorre accertare in via prioritaria l'eventuale sua depenalizzazione e, successivamente, la possibilità di applicare il terzo comma dell'art. 2 c.p. (Fattispecie relativa al reato di scarico non autorizzato di acque reflue industriali con superamento dei limiti di accettabilità, per il quale la S.C. ha ritenuto il diritto sopravvenuto meno favorevole della L. n. 319 del 1976). (Non risultano precedenti).

    Cass. pen., sez. III, 30 luglio 1999, n. 9739 (ud. 16 giugno 1999), Zambelli Titton. (C.p., art. 2; D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 2; D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 59; D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 62). [RV214088]


@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Scarichi - Distinzione tra scarico di acque reflue industriali ed immissione occasionale

Il D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento) ha modificato la precedente disciplina della L. 10 maggio 1976, n. 319 ed ha distinto (art. 59) tra scarico di acque reflue industriali ed immissione occasionale. Il primo deve avvenire tramite condotta (art. 2 lett. bb) e, cioè, a mezzo di qualsiasi sistema stabile - anche se non esattamente ripetitivo e non necessariamente costituito da una tubazione - di rilascio delle acque predette, il secondo ha il carattere dell'eccezionalità collegata con la menzionata «occasionalità». Ne deriva che questo secondo comportamento non è più previsto come reato con riferimento alla mancanza di autorizzazione; mentre è ancora tale in relazione al superamento dei limiti d'accettabilità, poiché espressamente disciplinato (art. 59 comma 5). Il giudice di merito, nel caso in cui l'imputato assuma che l'immissione sia stata occasionale, ha, pertanto, il dovere di verificare tale estremo anche in relazione ai fatti commessi prima della vigenza della nuova disciplina, che è ad essi applicabile, essendo disposizione più favorevole (art. 2 c.p.). Nell'ipotesi in cui la menzionata «occasionalità» risulta dal testo della sentenza impugnata deve essere la corte di cassazione ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto come reato.

    Cass. pen., sez. III, 14 settembre 1999, n. 2774 (c.c. 3 settembre 1999), Rivoli. (D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 59; L. 10 maggio 1976, n. 319). [RV214176]


@Antichità e belle arti - Vincolo di interesse storico-artistico - Beni appartenenti a comuni, province, o enti legalmente riconosciuti - Enti ecclesiastici

Ai sensi L. 1 agosto 1939 n. 1089 sulla tutela delle cose di interesse artistico ovvero storico, gli oggetti che appartengono alle province, ai comuni e agli enti e istituti legalmente riconosciuti sono inalienabili, salvo che non intervengano le prescritte autorizzazioni. Quando i beni appartengono a province, comuni o enti e istituti legalmente riconosciuti, il vincolo di interesse storico o artistico si instaura anche se essi non sono compresi negli elenchi previsti dal primo comma dell'art. 4 della citata legge, ed anche se da tempo sono sottratti alla loro originaria destinazione. (Nella fattispecie, trattandosi di beni ecclesiali, la Corte ha ritenuto che la valutazione del loro interesse artistico ovvero storico, dovesse effettuarsi sulla base degli indici di riferimento dell'art. 1 della L. n. 1089/1939).

    Cass. pen., sez. VI, 26 agosto 1999, n. 556 (c.c. 17 febbraio 1999), Schiavone. (L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 1; L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 4). [RV214170]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Punto della decisione - Nozione

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Ai fini dell'individuazione dell'ambito di cognizione attribuito al giudice di secondo grado dall'art. 597, primo comma, c.p.p., per punto della decisione deve ritenersi quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, non anche le argomentazioni esposte in motivazione, che riguardano il momento logico e non già quello decisionale del procedimento. Ne deriva che, in ordine alla parte della sentenza suscettibile di autonoma valutazione che riguarda una specifica questione decisa in primo grado, il giudice dell'impugnazione può pervenire allo stesso risultato cui è pervenuto il primo giudice anche sulla base di considerazioni e argomenti diversi da quelli considerati dal primo giudice o alla luce di dati di fatto non valutati in primo grado, senza, con ciò, violare il principio dell'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione.

    Cass. pen., sez. I, 22 settembre 1999, n. 10795 (ud. 25...

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