Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine611-640

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Abitualità e professionalità nel reato - Contestazione - Degli elementi sui quali l'accusa intende fondare la richiesta - Necessità

È nulla in parte qua per difetto di contestazione la sentenza di condanna con il quale venga ritenuta ai sensi dell'art. 103 c.p. l'abitualità a delinquere, se questa non sia stata contestata all'imputato con l'enunciazione non solo della recidiva reiterata ma anche di tutti gli ulteriori elementi, indicati dall'art. 133 dello stesso codice, sui quali l'accusa intende fondare la sua richiesta.

    Cass. pen., sez. II, 16 febbraio 2000, n. 1839 (ud. 31 gennaio 2000), Franzoi. (C.p., art. 103). [RV215396]


@Abusivo esercizio di una professione - Dottore commercialista - Redazione di bilanci - Inconfigurabilità

In tema di abusivo esercizio di una professione, l'attività di redazione di bilanci societari non rientra nel novero di quelle protette, attribuite in via esclusiva o riservata alle figure professionali dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, come è dato evincere, tra l'altro, dal dettato degli artt. 2380 e 2423 c.c. Quest'ultima norma, infatti, fa obbligo all'amministratore della società di « . . . redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa», mentre l'art. 2380 c.c. sancisce che «l'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci». D'altra parte, l'art. 2382, al pari delle altre disposizioni contenute nel paragrafo 2 della sez. VI, Capo V, Tit. V, Libro V, c.c., che dettano la disciplina concernente gli «amministratori», non riserva affatto l'amministrazione della società a soggetti iscritti negli albi professionali riguardanti le professioni anzidette di cui al D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 e 1068.

    Cass. pen., sez. VI, 27 gennaio 2000, n. 904 (ud. 21 ottobre 1999), Zambon G. ed altri. (C.c., art. 2380; c.c., art. 2382; c.c., art. 2423; D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067). [RV215432]


@Abusivo esercizio di una professione - Professione forense - Difensore abilitato in un Paese straniero - Esercizio della professione in Italia

Commette i reati di esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.) e di usurpazione di titoli o di onori (art. 498 c.p.) il soggetto che si arroghi il titolo di avvocato e apra in Italia uno studio legale, ancorché abilitato in Francia a esercitare la professione di «Avocat», se non abbia ottemperato alle condizioni normative previste dall'art. 2 della L. 9 febbraio 1982, n. 31 (che, peraltro, gli consentirebbero di esercitare la professione in Italia con carattere di temporaneità e con espresso divieto di stabilire nel territorio della Repubblica uno «studio») o se non abbia seguito il procedimento di cui al D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 115 per il riconoscimento del titolo in Italia.

    Cass. pen., sez. VI, 19 gennaio 2000, n. 715 (ud. 16 dicembre 1999), Leonetti M. (C.p., art. 348; c.p., art. 498; L. 9 febbraio 1982, n. 31, art. 2; D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 115). [RV215323]


@Abuso d'ufficio - Abuso - Concorso con il reato edilizio per il rilascio di concessione illegittima - Possibilità di due giudizi sul medesimo fatto

Pur potendosi astrattamente configurare a carico dell'amministratore comunale il concorso formale tra i reati di abuso di ufficio e il reato di (concorso in) costruzione abusiva correlato al rilascio di concessione edilizia illegittima, con teorica compatibilità di due giudizi successivi sul medesimo fatto per l'uno e per l'altro reato, tale compatibilità viene meno a fronte di un giudicato che abbia escluso, con ampio proscioglimento di merito, i presupposti fattuali essenziali del reato edilizio. (Nel caso di specie l'imputato era stato assolto, a seguito di un primo processo, dal reato edilizio e successivamente condannato, in separato giudizio, per il reato di abuso d'ufficio, per avere illegittimamente rilasciato la concessione edilizia: la Corte Suprema ha annullato senza rinvio la seconda sentenza, ai sensi dell'art. 620, lett. h c.p.p.).

    Cass. pen., sez. VI, 10 febbraio 2000, n. 1609 (ud. 10 gennaio 2000), Rovito A. (C.p.p., art. 620). [RV215427]


@Abuso d'ufficio - Elemento psicologico - Collusione tra privato e pubblico - Prova

In tema di elemento soggettivo del reato di abuso di ufficio, la prova che un atto amministrativo è il risultato di una collusione tra il privato e il pubblico ufficiale non può essere dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta dell'uno ed il provvedimento adottato dall'altro, essendo invece necessario a tal fine che il contesto fattuale, i rapporti personali tra i predetti soggetti ovvero altri dati di contorno dimostrino che la domanda del privato è stata preceduta, accompagnata o seguita dalla intesa con il pubblico ufficiale o, comunque, da pressioni dirette a sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell'atto illegittimo.

    Cass. pen., sez. VI, 11 novembre 1999, n. 12928 (ud. 30 aprile 1999), Mautone. (C.p., art. 323). [RV215275]


@Abuso d'ufficio - Elemento psicologico - Ingiusto vantaggio patrimoniale - Collusione tra pubblico ufficiale e beneficiario dell'abuso

In tema di elemento soggettivo del reato di abuso di ufficio, non è richiesta la prova della collusione del pubblico ufficiale con i beneficiari dell'abuso, essendo sufficiente la verifica del favoritismo posto in essere con l'abuso dell'atto di ufficio.

    Cass. pen., sez. VI, 27 gennaio 2000, n. 910 (ud. 18 novembre 1999), Giansante V. (C.p., art. 323). [RV215430]


@Abuso d'ufficio - Elemento psicologico - Ingiusto vantaggio patrimoniale - Dolo intenzionale

In tema di abuso di ufficio, integra il dolo intenzionale la coscienza e volontà del soggetto agente di procurare a un privato un ingiusto vantaggio patrimoniale, essendo irrilevante il movente, e cioè la motivazione che induce il soggetto agente a perseguire come fine della condotta la realizzazione del reato. (Fattispecie nella quale il giudice di merito aveva accertato che il pubblico ufficiale sapeva e voleva assumere un atto - autorizzazione alla realizzazione di un esercizio produttivo nel Parco Ticino - in violazione di legge, e in relazione alla quale si è ritenuto irrilevante, in base al principio di diritto sopra esposto, che il medesimo soggetto, con tale atto, volesse «affermare la sua nuova posizione di potere e le proprie obiezioni personali alla disciplina del Parco del Ticino»).

    Cass. pen., sez. VI, 19 novembre 1999, n. 13331 (ud. 18 ottobre 1999), Selvini. (C.p., art. 43; c.p., art. 323). [RV215277]


@Abuso d'ufficio - Estremi - Concessione edilizia - Strutture connesse ai mondiali di calcio 1990

La normativa per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche in occasione dei mondiali di calcio del 1990 non deroga ai vincoli paesaggistici, archeologici, artistici e storici nonché agli strumenti urbanistici esistenti. (Fattispecie in tema di abuso di ufficio concernente il rilascio di concessione edilizia per l'ampliamento di un complesso alberghiero, in contrasto con il piano urbanistico-territoriale dell'area sorrentino-amalfitana e, conseguentemente, con l'art. 5 della L.R. Campania n. 35 del 1987 che vieta il rilascio di concessioni edilizie sino all'approvazione del P.R.C. ad eccezione di quelle relative ad opere di edilizia pubblica, che debbono comunque corrispondere alla normativa urbanistica).

    Cass. pen., sez. VI, 11 novembre 1999, n. 12928 (ud. 30 aprile 1999), Mautone. (C.p., art. 323). [RV215273]


@Abuso d'ufficio - Estremi - Configurabilità del reato - Abusiva autorizzazione dell'esercizio di un deposito autovetture nel Parco Ticino

In tema di abuso di ufficio, costituisce violazione di legge la condotta dell'assessore comunale che autorizza un privato a esercitare l'attività di deposito autovetture in area (in particolare, zona C) sita all'interno del Parco Ticino. Tale provvedimento contrasta infatti con l'art. 11, terzo comma, L.R. Lombardia 22 marzo 1980, n. 33, che vieta nella predetta zona del parco «l'insediamento di nuovi impianti produttivi»; non rilevando la diversa previsione del P.R.G. del comune interessato, posto che in forza dell'art. 2 della predetta legge regionale, la normativa relativa al Parco Ticino prevale sulle difforme prescrizioni degli strumenti urbanistici. Inoltre, la predetta condotta è in contrasto con l'art. 13 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), che subordina il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi nell'area del parco al preventivo nulla osta dell'Ente Parco (nella specie mancante). Infine, avendo il nuovo impianto comportato una trasformazione di un immobile preesistente, adibito a stoccaggio di materiali edili, risulta violata anche la L. 29 giugno 1939, n. 1497 - richiamata dall'art. 1, lett. f), della L. 8 agosto 1985, n. 431 - che nelle aree sottoposte a vincoloPage 612 paesaggistico vieta ogni modificazione che rechi pregiudizio all'aspetto esteriore dell'immobile.

    Cass. pen., sez. VI, 19 novembre 1999, n. 13331 (ud. 18 ottobre 1999), Selvini. (C.p., art. 323). [RV215276]


@Abuso d'ufficio - Estremi - Provvedimento emesso senza la prescritta forma scritta e senza motivazione - Configurabilità

In tema di abuso di ufficio, è idonea a integrare la violazione di legge rilevante ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 323 c.p. la inosservanza da parte del pubblico ufficiale del dovere di motivazione del provvedimento e della forma scritta imposti dall'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e, ancor prima, dall'art. 7 della L. 9 maggio 1989, n. 168. (Fattispecie nella quale un rettore di una Università aveva conferito numerosi incarichi retribuiti di consulenza e assistenza legale a un professionista in forma verbale e senza previa audizione e...

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