Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine733-753

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Acque reflue industriali - Individuazione

Le acque reflue industriali concernono qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, così da comprendere tutti i tipi di acque reflue pure provenienti da insediamenti commerciali; mentre la caratterizzazione dei reflui è operata in senso negativo, giacché le acque devono essere diverse da quelle domestiche e meteoriche di dilavamento.

    Cass. pen., sez. III, 16 febbraio 2000, n. 1774 (ud. 17 dicembre 1999), Scaramozza G. (D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152). [RV215608]


@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Analisi - Prelevamento di campioni

Il principio che nella scelta del metodo di campionamento dei reflui sussista una discrezionalità tecnica, così che la indicazione di effettuare l'analisi su un campione medio ha carattere direttivo e non precettivo, in quanto il tipo di campionamento è correlato non solo alle caratteristiche del ciclo produttivo, ma anche ai tempi, ai modi, alla portata ed alla durata dello scarico, non deve essere modificato alla luce della nuova normativa. Infatti l'impianto complessivo appare immutato, nonostante il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 152 dedichi una più puntuale disciplina delle metodiche di campionamento.

    Cass. pen., sez. III, 16 febbraio 2000, n. 1773 (ud. 17 dicembre 1999), Calvo A. (L. 10 maggio 1976, n. 319; D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152). [RV215605]


@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Analisi - Prelevamento di campioni

In tema di analisi di reflui la omessa adozione del campionamento medio non determina la nullità delle analisi; infatti diversamente non si comprenderebbe come sarebbe possibile individuare il superamento dei valori limite in una immissione occasionale che, in ipotesi, potrebbe durare meno del tempo previsto per il c.d. campionamento medio.

    Cass. pen., sez. III, 16 febbraio 2000, n. 1773 (ud. 17 dicembre 1999), Calvo A. (L. 10 maggio 1976, n. 319; D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152). [RV215606]


@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Diffida a sospendere le immissioni di reflui nella fognatura - Natura di revoca temporanea della autorizzazione

La diffida a sospendere immediatamente le immissioni dei reflui nella pubblica fognatura, perché riscontrate superiori ai limiti previsti dalla legge, costituisce una revoca temporanea implicita dell'autorizzazione; sicché la prosecuzione della immissione ricade nella previsione della seconda parte del comma primo dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

    Cass. pen., sez. III, 16 febbraio 2000, n. 1773 (ud. 17 dicembre 1999), Calvo A. (L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 21). [RV215604]


@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Insediamenti civili o produttivi - Attività di lavaggio di inerti

Costituisce scarico da insediamento produttivo quello proveniente dal lavaggio di inerti, sia per l'attività in sé svolta, certamente di carattere industriale, sia per il materiale in sospensione portato con l'attività di dilavamento, onde non può trovare applicazione il disposto dell'art. 1 quater della legge 690 del 1976 lett. g), giacché non si tratta di attività di produzione di servizi.

    Cass. pen., sez. III, 16 febbraio 2000, n. 1774 (ud. 17 dicembre 1999), Scaramozza G. (L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 1; D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152). [RV215607]


@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Legge 172 del 1995 - Ipotesi costituenti illeciti amministrativi

Per i fatti commessi in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 17 maggio 1995, n. 172 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 17 marzo 1995, n. 79, non può trovare applicazione il principio di irretroattività dell'illecito amministrativo, sancito dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; va pertanto disposta in questi casi la trasmissione degli atti alla P.A. per perseguire l'illecito amministrativo. Infatti la necessità di tale trasmissione discende dalla disciplina transitoria stabilita dall'art. 56 della legge 172, ed in particolare dal comma terzo.

    Cass. pen., sez. III, 21 febbraio 2000, n. 1885 (ud. 17 dicembre 1999), Garcia M. (L. 24 novembre 1981, n. 689; L. 17 maggio 1995, n. 172). [RV215611]


@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Scarichi - Disciplina ex legge 152 del 1999

Ai sensi della legge 11 maggio 1999, n. 152 devono ritenersi nuovi anche gli scarichi di acque reflue industriali in esercizio al momento di entrata in vigore della legge, ma non autorizzati. Tale interpretazione si fonda su una analisi complessiva e sistematica della nuova disciplina, nella quale assume un ruolo rilevante l'autorizzazione, giacché, a differenza della pregressa normativa, viene punito lo scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione e non l'omessa presentazione della richiesta di autorizzazione.

    Cass. pen., sez. III, 16 febbraio 2000, n. 1774 (ud. 17 dicembre 1999), Scaramozza G. (D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 59). [RV215610]


@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Scarichi - Nozione

La normativa di cui alla legge 11 maggio 1999, n. 152 mira a distinguere tra scarico ed immissione occasionale, ma non impone la presenza di una tubazione, che recapiti lo scarico, in quanto è sufficiente una condotta, cioè qualsiasi sistema con il quale si consente il passaggio o il deflusso delle acque reflue.

    Cass. pen., sez. III, 16 febbraio 2000, n. 1774 (ud. 17 dicembre 1999), Scaramozza G. (D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 59). [RV215609]


@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Scarichi - Superamento dei limiti di accettabilità

In ordine al reato di scarico oltre i limiti tabellari, di cui all'art. 21, comma 3, della legge n. 319 del 1976, la circostanza che il depuratore sia stato regolarmente autorizzato e collaudato non esclude l'eventuale responsabilità penale per colpa nel momento della gestione, ove manchi la continuità del controllo e se il monitoraggio non risulti adeguato. L'imprenditore, infatti, deve comunque predisporre tutti i presidi tecnici, compresi quelli che prevedono la possibilità di guasti di appositi apparati, onde farvi fronte in modo strutturale attraverso l'arresto automatico della produzione in caso di evento indesiderato. Ciò anche alla luce del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, il quale, nell'art. 59, comma 6, ha introdotto per i gestori di impianti di depurazione il principio di responsabilità per dolo o grave negligenza.

    Cass. pen., sez. III, 23 febbraio 2000, n. 2108 (ud. 10 gennaio 2000), Balestrini P. (L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 21). [RV215526]


@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Scarichi - Superamento dei limiti di accettabilità

Allorché i parametri superati da uno scarico di acque reflue industriali attengono al C.O.D., ai tensioattivi ed ai solidi sedimentali, sostanze tutte non ricomprese nella tabella 5, non si configura un fatto penalmente rilevante. Ciò in quanto i valori limite devono essere quelli fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 in relazione alle sole sostanze indicate nella tabella 5.

    Cass. pen., sez. III, 21 febbraio 2000, n. 1885 (ud. 17 dicembre 1999), Garcia M. (D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152). [RV215612]


@Ambiente - Aree protette - Introduzione non autorizzata di armi - Fattispecie

Poiché nei territori delle aree protette a norma della legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394, è quest'ultima, con l'art. 11, comma terzo, lett. f), a prescrivere espressamente la necessità della preventiva autorizzazione degli enti preposti alla tutela delle aree stesse per l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, a fissare con sufficiente chiarezza le condotte vietate e a dettare, in caso di violazione dei divieti previsti, specifiche sanzioni penali, non sono necessarie ulteriori determinazioni regolamentari per la sua immediata applicabilità. Ne discende che, ai fini della configurabilità della contravvenzione al divieto di introduzione di armi in area protetta, è sufficiente la constatata presenza del privato, senza la prescritta autorizzazione, all'interno dell'area e in possesso di arma e munizioni, a prescindere dalla flagranza dell'attività venatoria o dell'atteggiamento di caccia, costituendo il relativo divieto lo strumento prescelto dal legislatore per la radicale salvaguardia della fauna protetta. (Nell'enunciarePage 734 il principio di cui in massima, con riferimento a una fattispecie relativa all'introduzione non autorizzata di un fucile da caccia e relativo munizionamento all'interno della riserva naturale biogenetica di Vallombrosa, la S.C. ha anche precisato che la norma dell'art. 11, comma terzo, della legge n. 394 del 1991 non è stata abrogata dall'art. 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, perché il richiamo contenuto nella lett. g) di quest'ultima disposizione si riferisce alle altre zone - in cui è vietata l'attività venatoria e il trasporto delle armi per uso venatorio, a meno che non siano scariche e in custodia - previste nel medesimo articolo, ma non alle aree protette previste dalla legge n. 394 del 1991).

    Cass. pen., sez. I, 9 marzo 2000, n. 2919 (ud. 14 febbraio 2000), Nocentini. (L. 6 dicembre 1991, n. 394, art. 11; L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21). [RV215508]


@Amnistia, indulto e grazia - Indulto - Applicazione - Cumulo delle pene

La regola di cui all'art. 174, comma secondo, c.p., in virtù della quale l'indulto è una sola volta applicabile sulla pena unificata, può essere osservata solo a condizione che tutte quelle che concorrono a formarla siano ricadenti nell'ambito del provvedimento di clemenza. Se, invece, il condono è applicabile solo a talune pene, ovvero lo è in misura ridotta, il cumulo va scisso e il beneficio va applicato solo...

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