Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Amministratore del condominio- Revoca- Decreto emesso in sede di reclamo - Ricorso per cassazione.

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto ex art. 111 Cost. contro il decreto con il quale la Corte d'appello provveda in sede di reclamo avverso il decreto del Tribunale ex art. 1129 c.c. in tema di revoca dell'amministratore di condominio, perché trattasi di provvedimento di volontaria giurisdzione non suscettibile di passare in cosa giudicata, potendo gli interessati nuovamente ricorrere al giudice per chiedere un altro provvedimento in senso difforme da quello precedente.

    Cass. civ., sez. II, 15 maggio 2000, n. 6249, Rositano c. Spanò. (C.c., art. 1129; c.c., art. 1131). [RV536528]

@Appalto (Contratto di) - Responsabilità- Del committente - Danni arrecati a terzi.

L'autonomia dell'appaltatore il quale esplica la sua attività nell'esecuzione dell'opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, l'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera (nella specie i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di riparazione del tetto di un edificio in condominio). Una corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di specifica violazione di regola di cautela nascenti ex art. 2043 c.c., ovvero in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per culpa in eligendo per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero quando l'appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale nudus minister attuandone specifiche direttive.

    Cass. civ., sez. II, 26 giugno 2000, n. 8686, Cond. Vico Rosa c. Veneselli. (C.c., art. 1655; c.c., art. 2043; c.c., art. 2049; c.c., art. 2051). [RV538046]

@Azioni giudiziarie del condominio - Legittimazione del singolo condomino - Giudizio di appello- Mancata partecipazione al giudizio di primo grado.

Il condominio non è un soggetto giuridico dotato di propria personalità distinta da quella di coloro che ne fanno parte, bensì un semplice ente di gestione, il quale opera in rappresentanza e nell'interesse comune dei partecipanti, limitatamente all'amministrazione e al buon uso della cosa comune, senza interferire nei diritti auto- nomi di ciascun condomino. Ne deriva che l'amministratore per effetto della nomina ex art. 1129 c.c. ha soltanto una rappresentanza ex mandato dei vari condomini e che la sua presenza non priva questi ultimi del potere di agire personalmente a difesa dei propri diritti, sia esclusivi che comuni, costituendosi personalmente anche in grado di appello per la prima volta, senza che spieghi influenza, in contrario, la circostanza della mancata partecipazione al giudizio di primo grado instaurato dall'amministratore.

    Cass. civ., sez. II, 9 giugno 2000, n. 7891, Ferrara c. DA.SE. Snc. (C.c., art. 1129). [RV537454]

@Azioni giudiziarie del condominio - Legittimazione del singolo condomino- Tutela del decoro architettonico - Imprescrittibilità.

L'azione del condomino a tutela del decoro architettonico dell'edificio in condominio, estrinsecazione di facoltà insita nel diritto di proprietà, è imprescrittibile, in applicazione del principio per cui in facultatis non datur praescriptio. L'imprescrittibilità, tuttavia, può essere superata dalla prova della usucapione del diritto a mantenere la situazione lesiva (Nella specie è stata confermata la pronuncia di merito con la quale era stata accolta la domanda riconvenzionale di un condomino di riduzione in pristino del sottostante terrazzo a livello trasformato in veranda).

    Cass. pen., sez. II, 7 giugno 2000, n. 7727, Marotti Bartoli c. Cao di San Marco Efisio. (C.c., art. 948; c.c., art. 1120; c.c., art. 1122; c.c., art. 2934). [RV537383]

@Azioni giudiziarie del condominio- Legittimazione dell'amministratore - Passiva- Azione concernente le parti comuni.

In tema di condominio di edifici, l'amministratore può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni (art. 1131 secondo comma, c.c.) ed è legittimato a resistere, analogamente e correlativamente, in rappresentanza del condominio ed a proporre tutte le azioni che si rendessero necessarie senza alcuna autorizzazione dell'assemblea.

    Cass. pen., sez. II, 17 maggio 2000, n. 6407, Pierfederici c. Cond. El Parco Falconara Marittima. (C.c., art. 1130; c.c., art. 1131). [RV536610]

@Azioni giudiziarie del condominio - Rappresentanza giudiziale del condominio - Legittimazione del condominio - Giudizio di rinvio.

La caratteristica del giudizio di rinvio come giudizio "chiuso", non solo con riferimento all'oggetto, ma anche con riferimento ai soggetti, non preclude che in tale fase, in una controversia tra condomini e condominio, rappresentato dall'amministratore, per tutelare i diritti della collettività, intervengano singoli condomini, a sostegno del condominio, rispetto al quale, come per il giudizio di appello, i condomini intervenienti non sono terzi, perché invece si identificano sostanzialmente con tale parte, già in giudizio.

    Cass. pen., sez. II, 24 maggio 2000, n. 6813, Cond. Corso Orbassano 207, Via Gorizia 127, Via Ogliaro, Torino c. Novellino. (C.c., art. 1131; c.c., art. 1130; c.p.c., art. 105). [RV536876]

@Beni naturali - Pertinenze- Costituzione del vincolo - Bene comune.

Una pertinenza in comunione può essere destinata al contemporaneo servizio di più cose principali appartenenti ciascuna in proprietà esclusiva ai condomini della pertinenza.

    Cass. civ., sez. II, 10 maggio 2000, n. 6001, Cometti c. Ferri. (C.c., art. 817; c.c., art. 818). [RV536374]

@Canone- Controversie- Impugnazioni - Consulente tecnico in appello.

In tema di locazione di immobili urbani, il rapporto tra la domanda di mero accertamento del canone dovuto e quella di condanna alla restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto al dovuto non è un rapporto di litispendenza né di continenza, essen- do diverso il petitum delle due domande, ma di pregiudizialità, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., va sospeso il giudizio relativo alla restituzione delle somme in attesa della definizione di quello relativo all'accertamento del canone dovuto.

    Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2000, n. 8808, Capelli c. De Vecchi. (C.p.c., art. 39; c.p.c., art. 295; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 45). [RV538140]

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@Canone - Deposito cauzionale- Restituzione- Controversie.

La controversia avente ad oggetto la restituzione del deposito cauzionale - pur se introdotta successivamente al rilascio dell'immobile locato e non già in giudizio avente ad oggetto il rilascio medesimo - appartiene alla materia locatizia e rientrava (nel regime precedente l'istituzione del giudice unico di primo grado) nella competenza esclusiva del pretore, atteso che nell'ampia nozione «cause relative a rapporti di locazione» di immobili urbani sono da comprendere tutte le questioni, concernenti obbligazioni principali ed accessori, derivanti dal relativo contratto.

    Cass. pen., sez. III, 26 maggio 2000, n. 6962, Ferrante c. Novaco Snc. (C.p.c., art. 8). [RV536956]

@Canone - Morosità- Autoriduzione del canone - Forma di autotutela.

L'autoriduzione del canone di locazione costituisce una forma di autotutela riconosciuta al conduttore nell'ambito del giudizio di determinazione dell'equo canone, ma al di fuori di questo ambito concreta inadempimento che, in relazione alla sua qualificazione in termini d'importanza, è idoneo a produrre effetti risolutori (il principio è stato affermato dalla suprema Corte con riferimento ad un contratto di locazione di locale commerciale).

    Cass. civ., sez. III, 1 giugno 2000, n. 7269, S.I.D.A.R. Srl c. Iacp prov. Roma. (C.c., art. 1455). [RV537112]

@Competenza civile- Competenza per materia - Giudice di pace - Modalità di uso dei servizi del condominio.

In tema di controversie tra condomini, rientranti nella competenza del giudice di pace ex art. 7, terzo comma, c.p.c., devono intendersi per cause relative alle modalità d'uso dei servizi condominiali quelle riguardanti i limiti qualitativi di esercizio della facoltà contenute nel diritto di comunione, e, quindi, quelle relative al modo più conveniente ed opportuno in cui tali facoltà debbono essere esercitate, mentre per cause relative alla misura dei servizi in condominio debbono intendersi quelle concernenti una riduzione o limitazione quantitativa del diritto dei singoli condomini. Sussiste, invece, la competenza ordinaria per valore qualora al condomino non derivi una limitazione qualitativa o quantitativa del suo diritto, ma la negazione in radice di esso. (Nel caso di specie, in applicazione di tale principio, la S.C., in una controversia insorta a seguito della domanda di un condomino che, deducendo la nullità della delibera che aveva destinato a parcheggio l'area del cortile condominiale, per il mutamento, da essa operato in violazione dell'art. 1102 c.c., della naturale destinazione del cortile, ha confermato la decisione del Tribunale, che aveva dichiarato la propria competenza, sul rilievo che, in detta controversia, veniva in contestazione il diritto stesso dei condomini ad utilizzare il cortile come area di parcheggio).

    Cass. civ., sez. II, 22 maggio 2000, n. 6642, Cond. Casa Ideale c. Gravina.. (C.p.c., art. 7). [RV536771]

@Competenza civile - Competenza per valore - Determinazione - Delibera condominiale di approvazione di spesa.

Nella controversia promossa da un condomino nei confronti del condominio al fine di sentire dichiarare l'inesistenza dell'obbligo di pagare la propria quota di spesa, deliberata ed approvata...

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