Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine157-175

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello civile - Domande nuove - Inammissibilità - Deduzione di causa petendi fondata su nuovi presupposti di fatto

Si ha domanda nuova inammissibile in appello per modificazione della causa petendi quando vengono aggiunti presupposti di fatto che alterano l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, introducendo diverso tema di indagine.

    Cass. civ., sez. II, 30 marzo 1999, n. 3065, Facchin c. Martorana. (C.p.c., art. 345). [RV524749]

@Appello civile - Eccezioni non riproposte - Appello senza contestazioni sul quantum accertato dal C.T.U. - Rinnovo della consulenza disposto d'ufficio

Il giudice di appello, investito dal soccombente della censura della sentenza di rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma di danaro, può disporre di ufficio il rinnovo della consulenza tecnica anche in mancanza di contestazioni, sia da parte dell'appellante, sia dell'appellato sul quantum valutato dal C.T.U. in primo grado, perché quest'ultimo, se ha contestato in primo grado an e quantum, non ha l'onere di riproporre in appello tali contestazioni, non essendo eccezioni, ma mere difese, e può quindi limitarsi a chiedere la conferma della sentenza impugnata.

    Cass. civ., sez. II, 19 marzo 1999, n. 2541, Stefanizzo e altri c. Degli Atti. (C.p.c., art. 196; c.p.c., art. 346; c.p.c., art. 356). [RV524316]

@Appello civile - Improcedibilità - Mancato reperimento della copia della sentenza impugnata - Esclusione

Qualora l'appellante abbia provveduto a produrre la copia della sentenza di primo grado - produzione risultante, nella specie, dall'elenco degli atti sottoscritto dal cancelliere a norma dell'art. 74 att. c.p.c. - il giudice d'appello che non rinvenga la stessa, in mancanza della prova rigorosa e precisa del successivo ritiro, non può dichiarare l'improcedibilità del gravame a norma dell'art. 348 (testo previgente) c.p.c., ma deve disporre le opportune ricerche in cancelleria e nel caso di esito negativo assegnare un termine per la reintegrazione del fascicolo, non potendo far gravare sull'appellante le conseguenze del mancato reperimento.

    Cass. civ., sez. I, 18 marzo 1999, n. 2454, Unti c. Bandecchi. (C.p.c., art. 348; att. c.p.c., art. 74). [RV524252]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Costituzione della parte civile - Valutazione della legittimazione della parte civile alla costituzione - Necessità

Nel giudizio di applicazione della pena a norma degli artt. 444 e segg. c.p.p., il giudice, se non può apprezzare la fondatezza della domanda della parte civile, ha, invece, il potere-dovere di valutare la sua legittimazione alla costituzione, anche ai fini della condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore di essa.

    Cass. pen., sez. un., 13 luglio 1999, n. 12 (c.c. 19 maggio 1999), Pediconi. (C.p.p., art. 74; c.p.p., art. 76; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445). [RV213857]

@Assicurazione (Contratto di) - Assicurazione per conto di chi spetta - Rivalsa nei confronti del vettore - Pronuncia dell'assicuratore

La clausola di rinuncia dell'assicuratore della cosa trasportata per conto di chi spetta alla rivalsa nei confronti del vettore, per l'indennizzo all'avente diritto, non configura un'assicurazione della responsabilità civile di questi, ma è soltanto idonea a fondare la sua eccezione se invece richiesto dall'assicuratore di manlevarlo e pertanto, se egli agisce per ottenere da quest'ultimo il rimborso di quanto corrisposto al danneggiato o a colui che ad esso si è surrogato, la prescrizione non decorre né è sospesa ai sensi dell'art. 2952 c.c., rispettivamente commi terzo e quarto, poiché questa norma è applicabile al diverso istituto dell'assicurazione per la responsabilità civile.

    Cass. civ., sez. III, 24 marzo 1999, n. 2789, Carli c. Generali Assicurazioni. (C.c., art. 2952). [RV524501]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti dell'assicuratore

Il danno prodotto in un'area privata da un veicolo in movimento - nella specie un'autovettura, proveniente da una strada pubblica, nell'accedere ad un parco privato urtava il cancello di ingresso, determinandone lo spostamento dal binario fisso di scorrimento, da cui derivava lo schiacciamento del piede di un ragazzo che si trovava dietro tale cancello - non esclude perciò solo il collegamento causale del sinistro con la circolazione su strada pubblica, o su area a questa equiparata, ai sensi dell'art. 1 legge 24 dicembre 1969 n. 990, sufficiente per l'esperibilità dell'azione diretta del danneggiato, ai sensi dell'art. 18 della stessa legge, nei confronti dell'assicuratore.

    Cass. civ., sez. III, 24 marzo 1999, n. 2791, Benitozzi ed altri c. Banca Nazionale Comunicazioni ed altro. (L. 24 novembre 1969, n. 990, art. 1; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18). [RV524503]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti dell'assicuratore

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso in cui, in pendenza del giudizio promosso dal danneggiato contro l'impresa assicuratrice, venga disposta la liquidazione coatta amministrativa di quest'ultima ed il trasferimento di ufficio del suo portafoglio ad altra impresa (art. 1 D.L. 26 settembre 1978 n. 576 convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1978 n. 738), il processo, che venga interrotto, può essere riassunto anche solo nei confronti della impresa cessionaria nel nome e per conto dell'I.N.A. - Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia per le vittime della strada - senza necessità della preventiva richiesta di risarcimento a tale società o al Fondo, che è, invece, prevista dall'art. 8 del D.L. n. 576 del 1978 nella diversa ipotesi di instaurazione di giudizio ex novo direttamente nei confronti della predetta impresa (nella qualità), e senza necessità di estendere il contraddittorio al Commissario liquidatore della impresa in liquidazione coatta, essendo sufficiente la presenza nel processo dell'uno o dell'altro soggetto, dato che entrambi rappresentano un unico centro di interessi.

    Cass. civ., sez. III, 4 marzo 1999, n. 1832, Polaris Assicurazioni SpA in nome INA - Gest. Auton. FGVS c. Savini. (D.L. 26 settembre 1978, n. 576, art. 1; D.L. 26 settembre 1978, n. 576, art. 8). [RV523827]

@Atti e provvedimenti del giudice penale - Atti abnormi - Esercizio dell'azione penale - Provvedimento del giudice che lo vieta

Poiché il P.M. è l'esclusivo titolare dell'azione penale, è abnorme il provvedimento con il quale il giudice inibisca all'organo dell'accusa - nel corso del dibattimento - l'esercizio dell'azione pe-Page 158nale nell'ambito dei poteri relativi alla modifica della imputazione ed alla contestazione di reati concorrenti o di circostanze aggravanti.

    Cass. pen., sez. V, 5 agosto 1999, n. 2673 (c.c. 2 giugno 1999), P.M. in proc. Ravelli L. (C.p.p., art. 50; c.p.p., art. 516; c.p.p., art. 517). [RV213970]

@Atti e provvedimenti del giudice penale - Correzione di errori materiali - Correzione di errori di fatto attraverso la procedura di correzione degli errori materiali - Inammissibilità

Non è ammesso fare ricorso alla procedura prevista per la correzione degli errori materiali allo scopo di correggere errori di fatto nei quali sia incorso il giudicante; ciò infatti comporterebbe violazione del principio di definitività delle sentenze emesse dalla cassazione, nonché dei canoni previsti dall'art. 130 c.p.p., dal momento che, in tal modo, si farebbe uso di uno strumento processuale in grado di operare, non una semplice emenda del testo, ma una vera e propria modifica della decisione. (Fattispecie in cui il ricorrente, nei cui confronti la cassazione aveva pronunciato sentenza di annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione, ha chiesto, ai sensi dell'art. 130 c.p.p., la correzione-revocazione della suddetta pronuncia, con applicazione dell'art. 129 c.p.p. ed assoluzione con formula piena, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso).

    Cass. pen., sez. V, 11 giugno 1999, n. 2284 (c.c. 13 maggio 1999), Faraon L. (C.p.p., art. 130). [RV213770]

@Atti e provvedimenti del giudice penale - Declaratoria di determinate cause di non punibilità - Ricorso di cassazione - Legittimità

Nel caso in cui il Gip presso la pretura, richiesto della emissione di sentenza di non luogo a procedere, provveda al proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'unica impugnazione esperibile avverso la relativa sentenza è il ricorso in sede di legittimità a norma dell'art. 568, comma secondo, c.p.p. (Nella specie la Corte ha conseguentemente qualificato come ricorso in sede di legittimità l'appello proposto dal P.G. presso la Corte d'appello).

    Cass. pen., sez. III, 24 maggio 1999, n. 1325 (c.c. 12 aprile 1999), P.M. in proc. Mori G. ed altri. (C.p.p., art. 129; c.p.p., art. 568). [RV213756]

@Atti e provvedimenti del giudice penale - Declaratoria immediata di determinate cause di non punibilità - Sussistenza di una causa di estinzione del reato - Possibilità di pronuncia di sentenza assolutoria nel merito

In presenza di una causa estintiva del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p. solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile; tanto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di «constatazione» che a quello di «apprezzamento». Ed invero il concetto di «evidenza», richiesto dal secondo comma dell'art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara...

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