Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine245-265

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello civile - Domande nuove - Nuova causa petendi - Ammissibilità

Il mutamento della causa petendi determina mutamento della domanda, tale da renderla improponibile come domanda nuova in appello, nei soli casi in cui venga alterato l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, così da porre in essere in definitiva una pretesa nuova e diversa per la sua intrinseca essenza da quella fatta valere in primo grado.

    Cass. civ., sez. III, 28 aprile 1999, n. 4241, Ecas srl c. Zagni. (C.p.c., art. 345). [RV525847]

@Appello civile - Giudice dell'appello - Poteri - Accoglimento dell'impugnazione fondata su ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di appello

L'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione. Pertanto, non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di appello che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero prenda in esame questioni non specificamente proposte dall'appellante le quali appaiono, tuttavia, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi costituendone un necessario antecedente logico e giuridico.

    Cass. civ., sez. lav., 20 aprile 1999, n. 3905, Misantone c. Odomar spa. (C.p.c., art. 339; c.p.c., art. 342). [RV525543]

@Appello civile - Improcedibilità - Per mancato deposito del fascicolo dell'appellante - Applicabilità del nuovo testo dell'art. 348 c.p.c

Anche se la mancata presentazione del proprio fascicolo da parte dell'appellante non risulta più sanzionata con l'improcedibilità del gravame nel testo novellato dell'art. 348 c.p.c. (improcedibilità comminata invece, ex art. 348, n. 2, vecchio testo c.p.c.), detta omissione, da parte dell'appellante, rende, purtuttavia, il gravame improcedibile, atteso che, ai fini di una valida costituzione in giudizio, è pur sempre necessario, anche a seguito della riforma, che, in virtù delle norme generali, l'appellante provveda al contestuale deposito del proprio fascicolo, così come espressamente previsto dall'art. 165 c.p.c., norma applicabile al rito d'appello in virtù del rinvio disposto dall'art. 359 c.p.c. e dello specifico richiamo contenuto nell'art. 347, comma primo, stesso codice (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, ancora rilevato che, nella specie, l'appellante aveva altresì omesso il deposito di copia della sentenza impugnata, determinando, per l'effetto, una ulteriore causa di improcedibilità del gravame).

    Cass. civ., sez. I, 14 aprile 1999, n. 3697, Polillo c. Zupi ed altro. (C.p.c., art. 348). [RV525365]

@Appello civile - Udienza di discussione - Spostamento d'ufficio - Obbligo di comunicazione alle parti costituite

Nel giudizio di appello, il provvedimento con il quale viene disposto d'ufficio lo spostamento dell'udienza di discussione deve essere comunicato alle parti costituite, salvo che sia disposto un rinvio per l'udienza immediatamente successiva a quella non tenuta in cui la causa avrebbe dovuto essere discussa (artt. 82 e 115 disp. att. c.p.c.) ed è con riferimento alla data della nuova udienza, e non alla data dell'udienza rinviata, che deve accertarsi la tempestività della restituzione dei fascicoli di parte; conseguentemente, qualora venga disposta l'anticipazione dell'udienza senza che ne sia data comunicazione alle parti costituite, si verifica una violazione del principio del contraddittorio con conseguente nullità della successiva udienza e della sentenza resa, a nulla rilevando che le parti avessero già presentato le difese conclusionali e taluna non avesse restituito il proprio fascicolo in vista dell'udienza di discussione originariamente fissata (in applicazione di tali principi la S.C. ha annullato la decisione del giudice d'appello che, a seguito di udienza di discussione anticipata e non comunicata, aveva dichiarato improcedibile l'appello per mancanza agli atti di copia della sentenza impugnata).

    Cass. civ., sez. II, 16 aprile 1999, n. 3801, Ceccherelli c. Mercuri Pinciotti. (C.p.c., art. 82; att. c.p.c., art. 115). [RV525461]

@Assicurazione (Contratto di) - Rischio - Dichiarazioni del contraente - Reticenze ed inesattezze

La conoscenza delle concrete circostanze del rischio, da parte di agenti, incaricati o dipendenti della società assicuratrice, comporta la conoscenza legale delle suddette circostanze anche da parte della società, a condizione che i soggetti suddetti siano forniti del potere di rappresentanza dell'ente. Anche in assenza del potere di rappresentanza, tuttavia, non può escludersi che l'incaricato della compagnia di assicurazioni abbia trasferito alla propria mandante le conoscenze acquisite in relazione al rischio assicurato, ma è necessario che tale effettiva trasmissione di conoscenza sia concretamente provata dall'assicurato, anche per mezzo di presunzioni.

    Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1999, n. 3962, Winterthur spa c. Morello & C. snc. (C.c., art. 1391; c.c., art. 1892; c.c., art. 1893). [RV525579]

@Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nell'ipotesi di sottoposizione dell'impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa, con trasferimento del portafoglio ad altra impresa, la funzione dell'impresa designata viene svolta esclusivamente dall'impresa cessionaria,che ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 576/1978, per conto dell'Ina - gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, provvede alla liquidazione dei sinistri verificatisi prima della messa in liquidazione coatta amministrativa ed ai sensi dell'art. 3 D.L. cit. assume a proprio carico (salvo rivalsa nei confronti del Fondo) i sinistri verificatisi successivamente; pertanto la legittimazione passiva nel giudizio instaurato dal danneggiato per conseguire il risarcimento del danno spetta all'impresa cessionaria e non all'impresa designata.

    Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1999, n. 3966, Soc. Generali Assicurazioni c. Casola ed altri. (D.L. 26 settembre 1978, n. 576, art. 1; D.L. 26 settembre 1978, n. 576, art. 4). [RV525586]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Azione risarcitoria e azione di garanzia impropria contro l'assicuratore

L'azione di risarcimento del danno e l'azione di garanzia impropria nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile possono essere proposte in giudizi separati, non essendo configurabile rispetto ad esse un'ipotesi di litisconsorzio necessario di natura sostanziale (art. 102 c.p.c.), ma, una volta che la garanzia impropriaPage 246 sia stata fatta valere dal responsabile mediante chiamata in causa dell'assicuratore nel giudizio risarcitorio, si instaura una situazione di litisconsorzio processuale per dipendenza di una causa dall'altra che nei giudizi di impugnazione determina l'inscindibilità delle cause a norma dell'art. 331 c.p.c. Ne consegue che l'assicuratore, chiamato ad integrare il contraddittorio nel giudizio per cassazione, può proporre impugnazione incidentale tardiva a norma dell'art. 334 c.p.c., con la facoltà di investire anche i capi della sentenza non oggetto del ricorso principale (e cioè, nella specie, non solo i capi relativi alla responsabilità dell'assicurato, ma anche quelli relativi alla sussistenza e ai limiti della garanzia assicurativa).

    Cass. civ., sez. III, 26 aprile 1999, n. 4156, Bussu c. Boccoli ed altri. (C.p.c., art. 102; c.p.c., art. 334). [RV525761]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Natura dell'obbligazione dell'assicuratore

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, l'obbligazione dell'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato ha natura di debito di valuta. Ne consegue che il colposo ritardo nell'adempimento della suddetta obbligazione, per l'ingiustificato superamento dello spatium deliberandi di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969, genera l'accessoria e coordinata obbligazione dell'assicuratore di prestazione degli interessi di cui all'art. 1224, comma primo c.c. ed, eventualmente, del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma secondo, c.c., anche oltre i limiti del massimale.

    Cass. civ., sez. III, 26 aprile 1999, n. 4155, Roselli c. Bonifacio ed altro. (C.c., art. 1224; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22). [RV525760]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Obblighi dell'assicuratore per non incorrere in responsabilità per mala gestio

Come si desume dal breve termine fissato dall'art. 22 della legge n. 990 del 1969 sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, l'assicuratore, per non incorrere nella responsabilità per mala gestio deve attivarsi per assumere dati obiettivi (desunti dagli atti processuali o da altri fonti) che consentano di valutare la sussistenza o meno della responsabilità, effettiva o presunta dell'assicurato, nonché la ragionevolezza delle pretese del danneggiato, e, in caso positivo, di provvedere senza ritardo, e, nel caso di mancato tempestivo adempimento della garanzia assicurativa, rimane onerato, in base ai principi di cui all'art. 1218 c.c., della prova della non imputabilità del ritardo.

    Cass. civ., sez. III, 26 aprile 1999, n. 4156, Bussu c. Boccoli ed altri. (C.c., art. 1917; c.c., art. 1218; c.c., art. 2697; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22). [RV525763]

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