Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine339-356

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello civile - Eccezioni nuove - Condanna generica di primo grado - Eccezione del convenuto di mancanza del nesso di causalità fra il fatto colposo addebitatogli e l'evento dannoso

Proposta ed accolta domanda di condanna generica il convenuto può, nel testo previgente dell'art. 345 secondo comma c.p.c., proponendo appello, chiedere che il giudice accerti la concreta esistenza del nesso di causalità fra il proprio fatto colposo e l'evento dannoso che l'attore ha sostenuto ne sia derivato.

    Cass. civ., sez. III, 13 maggio 1999, n. 4753, Sardelli c. Brucculeri. (C.p.c., art. 278; c.p.c., art. 345). [RV526291]

@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Carattere generale del principio

Il divieto della reformatio in peius è un principio di portata generale che opera anche nel giudizio di rinvio; qualora la sentenza di appello sia stata annullata per ragioni esclusivamente processuali tale divieto deve essere rispettato solo in relazione alla sentenza di primo grado, non avendo determinato quella di secondo grado il consolidamento di alcuna posizione di carattere sostanziale. (Fattispecie in cui la sentenza di appello, che aveva ridotto la pena inflitta in primo grado, era stata cassata per nullità derivante dalla omessa citazione dell'imputato al dibattimento).

    Cass. pen., sez. VI, 27 agosto 1999, n. 10251 (ud. 25 giugno 1999), Scardamaglia B. (C.p.p., art. 597; c.p.p., art. 627). [RV214386]

@Appello penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Condizioni

Il giudice d'appello ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, e quando infine la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado; in tutti gli altri casi la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere del giudice, la cui discrezionalità è vincolata dalla impossibilità di una decisione allo stato degli atti, ma che è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando in positivo la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite.

    Cass. pen., sez. VI, 28 settembre 1999, n. 11082 (ud. 27 maggio 1999), Gerina e altri. (C.p.p.,art. 603). [RV214334]

@Appello penale - Incidentale - Della parte civile contro il capo della sentenza che riguarda l'azione civile - Ammissibilità

Poiché l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale, giusta la precisazione delimitativa dell'art. 574, comma 4, c.p.p., estende oggettivamente i suoi effetti devolutivi alla pronuncia di condanna al risarcimento dei danni, se quest'ultima dipende dal capo o dal punto gravato, impedendone la parziale irrevocabilità, è legittimamente proponibile dalla persona offesa costituita parte civile l'appello incidentale contro il capo della sentenza di condanna che riguarda l'azione civile e l'entità del danno risarcibile; la parte della sentenza investita dell'appello incidentale risulta infatti logicamente collegata ai capi ed ai punti oggetto dell'impugnazione principale, potendo la parte civile, inizialmente acquiescente, subire indubbiamente dalla modifica di questi una diretta ed immediata influenza negativa.

    Cass. pen., sez. III, 31 agosto 1999, n. 10308 (ud. 3 agosto 1999), Protti. (C.p.p., art. 574). [RV214271]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Presupposti - Unicità di processo per distinti reati non unificati - Possibilità di separati patteggiamenti

In tema di patteggiamento, laddove più reati non siano unificati sotto il vincolo della continuazione e vengano giudicati distintamente, in processi separati o nello stesso processo, l'imputato ha la possibilità di accedere a distinti patteggiamenti, sempre che per ciascuno di essi sia rispettato il tetto dei due anni di pena detentiva a norma dell'art. 444 c.p.p., e conseguentemente di subordinare alla concessione del beneficio della sospensione della pena uno solo di essi al fine di non superare il tetto massimo stabilito dall'art. 163 c.p. in caso di cumulo con analogo precedente beneficio. (Nella specie con la stessa sentenza erano state applicate su richiesta delle parti due pene distinte per il delitto di omicidio colposo e per le contravvenzioni alle norme sulla prevenzione degli infortuni, con sospensione solo della pena per il delitto).

    Cass. pen., sez. IV, 21 luglio 1999, n. 2275 (c.c. 30 giugno 1999), Morganella. (C.p., art. 163; c.p.p., art. 444). [RV214253]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Nel corso del giudizio di legittimità - Ammissibilità

Nel giudizio di legittimità è consentito all'imputato ed al pubblico ministero formulare davanti al collegio, nei preliminari dell'udienza, una richiesta di applicazione della pena concordata ancorché sulla precedente diversa proposta del medesimo imputato non sia intervenuto il consenso della parte pubblica; e ciò in quanto la nuova richiesta deve considerarsi ammissibile ed efficace essendo decaduta, per il mancato assenso dell'ufficio requirente, solo la precedente prospettazione come tale e non già la manifestazione di volontà di esercitare la facoltà accordata dall'art. 3 della legge 19 gennaio 1999 n. 14.

    Cass. pen., sez. II, 28 settembre 1999, n. 2241 (c.c. 11 maggio 1999), Pulci. (C.p.p., art. 599; L. 19 gennaio 1999, n. 14, art. 3). [RV214364]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Regime transitorio di cui alla L. n. 14/99 - Ricorso per cassazione

In tema di patteggiamento, nell'applicazione concreta del regime transitorio introdotto con l'art. 3 della legge 19 gennaio 1999, n. 14 - il quale consente alle parti di concordare la pena ex art. 599, commi 4 e 5, c.p.p., anche nei procedimenti nei quali sia stata pronunciata sentenza di appello prima della data di entrata in vigore della suddetta legge, qualora sia pendente ricorso per cassazione ovvero esso sia proposto successivamente alla predetta data - anche la Corte di cassazione ha il potere-dovere di valutare non soltanto la legittimità ma anche la congruità della pena consensualmente quantificata dalle parti.

    Cass. pen., sez. III, 9 giugno 1999, n. 7290 (ud. 20 aprile 1999), Calvano M. (L. 19 gennaio 1999, n. 14, art. 3). [RV213734]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Impugnazioni - Ricorso per cassazione

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Poiché l'art. 576 c.p.p. limita il potere di impugnazione della parte civile ai capi delle sentenze di condanna che riguardano l'azione civile nonché alle sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio, è inammissibile - per il principio di tassatività delle impugnazioni - il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso il capo della sentenza pronunciata all'esito del patteggiamento in cui è disposta l'applicazione della pena a richiesta delle parti. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso sentenza di applicazione della pena concordata con il quale la parte civile aveva dedotto l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'erronea valutazione delle circostanze del reato).

    Cass. pen., sez. II, 5 novembre 1999, n. 12613 (ud. 8 ottobre 1999), P.M. in proc. Tonani. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445; c.p.p., art. 568; c.p.p., art. 576). [RV214409]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Natura - Revoca di benefici

La sentenza emessa a seguito di «patteggiamento» non ha natura di provvedimento di condanna e non comporta alcun riconoscimento positivo di responsabilità penale; essa pertanto non può costituire presupposto per la revoca dell'indulto precedentemente concesso all'imputato, nel caso in cui la condizione di tale revoca sia rappresentata proprio dalla condanna a pena non inferiore a quella prevista nel detto provvedimento di clemenza, quale conseguenza della commissione di determinati reati, entro un prescritto periodo di tempo, anche esso indicato nel ricordato provvedimento indulgenziale.

    Cass. pen., sez. V, 15 luglio 1999, n. 9047 (ud. 15 giugno 1999), Larini S. ed altri. (C.p.p., art.445; c.p.p., art. 444; c.p., art. 174). [RV214296]

@Arbitrato e compromesso - Arbitrato irrituale - Ambito di applicazione - Controversie giuridiche

Il campo di applicazione dell'arbitrato irrituale non va necessariamente circoscritto alle controversie di natura economica, con esclusione di quelle giuridiche, ben potendo le clausole di previsione dello stesso riferirsi anche a questioni attinenti alla validità od esistenza del contratto. (Alla stregua di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito che aveva ritenuto che la clausola compromissoria in discussione nella fattispecie, apposta ad un contratto di assicurazione, avesse avuto ad oggetto, nella intenzione delle parti, non solo le eventuali contestazioni in ordine alla liquidazione del danno, ma anche l'"an" delle pretese fondate sul contratto stesso).

    Cass. civ., sez. I, 10 maggio 1999, n. 4622, RAS Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. c. Euroitalia Leasing S.p.A. (C.p.c., art. 806; c.p.c., art. 808). [RV526148]

@Assicurazione (Contratto di) - Rischio - Dichiarazioni del contraente - Reticenze ed inesattezze

Affinché un contratto di assicurazione possa ritenersi annullabile a norma dell'art. 1892 c.c. non è sufficiente qualsiasi inesattezza o reticenza dell'assicurato circa i dati che lo riguardano, richiedendosi che le dichiarazioni non veritiere o la reticenza abbiano, secondo l'apprezzamento riservato al giudice di merito, un'effettiva influenza sul rischio assicurato, cosicché possano essere considerate avere...

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