Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Amministratore del condominio - Attribuzioni - Rapporti con i condomini - Mandato con rappresentanza.

L'amministratore del condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato. Pertanto, a norma dell'art. 1713 c.c., alla scadenza l'amministratore è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto nell'esercizio del mandato per conto del condominio, vale a dire tutto ciò che ha in cassa, indipendentemente dalla gestione alla quale le somme si riferiscono.

    Cass. civ., sez. II, 16 agosto 2000, n. 10815, Cancani c. Cond. Via Amiterno. (C.c., art. 1713).

@Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Nullità e annullabilità - Differenze.

Le delibere condominiali, analogamente a quelle societarie, sono nulle soltanto se hanno un oggetto impossibile o illecito, ovvero che non rientra nella competenza dell'assemblea, o se incidono su diritti individuali inviolabili per legge. Sono invece annullabili, nei termini previsti dall'art. 1137 c.c., le altre delibere "contrarie alla legge o al regolamento di condominio", tra cui quelle che non rispettano le norme che disciplinano il procedimento, come ad esempio per la convocazione dei partecipanti, o che richiedono qualificate maggioranze per formare la volontà dell'organo collegiale, in relazione all'oggetto della delibera da approvare.

    Cass. civ., sez. II, 2 ottobre 2000, n. 13013, Cond. Corso Vittorio Emanuele 84 Salerno c. De Luise ed altro. (C.c., art. 1136; c.c., art. 1137; c.c., art. 1418).

@Avviamento commerciale - Indennità - Inesistenza del danno - Ininfluenza.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per contrasto con gli artt. 3 e 42, commi secondo e terzo, della Costituzione, nella parte in cui non condiziona il diritto alla indennità di avviamento dovuta al conduttore alla effettiva esistenza di un danno conseguente al rilascio dell'immobile e non consente al locatore di sottrarsi al pagamento dell'indennità fornendo la prova dell'assenza del danno, stante la legittimità - ritenuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 300 del 1983 - della scelta compiuta dal legislatore nell'assegnare alla indennità le funzioni di ristoro del danno normalmente patito a seguito della perdita dell'avviamento commerciale, nonché di strumento calmieratore del mercato locatizio e di conservazione delle imprese esercenti attività particolari.

    Cass. civ., sez. III, 16 settembre 2000, n. 12279, Cappelletti c. Fall. Apollo di Torre e C. S.n.c. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34).

@Avviamento commerciale - Indennità - Limiti - Mancanza di autorizzazione amministrativa.

Al conduttore che esercita nell'immobile, senza le prescritte autorizzazioni amministrative, una attività commerciale che implichi contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori non può essere riconosciuta l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, dovendosi negare tutela giuridica a chi versa in situazione illecita.

    Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2000, n. 12966, Ribol sport c. Bandini & C. Snc. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34).

@Avviamento commerciale - Indennità - Limiti - Mutamento d'uso dell'immobile.

In tema di indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, non è accordabile la tutela prevista dall'art. 34 legge 392/78 al conduttore che abbia unilateralmente operato un mutamento d'uso dell'immobile, tale da rendere applicabile un regime giuridico diverso, senza che il locatore ne abbia avuto conoscenza, in quanto ciò esporrebbe quest'ultimo a subire una situazione che egli non ha in alcun modo contribuito a creare, neppure con la sua inerzia consapevole.

    Cass. civ., sez. III, 11 agosto 2000, n. 10723, Interass Ass.ni Snc. c. Cardone ed altro. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34).

@Avviamento commerciale - Indennità - Locale adibito ad esposizione - Condizioni.

Le disposizioni della legge c.d. sull'equo canone che attribuiscono al conduttore di immobile adibito per uso diverso da quello di abitazione (artt. 35-38-69 legge 27 luglio 1978, n. 392) il diritto ad una indennità per la perdita dell'avviamento commerciale in caso di vendita da parte del locatore, hanno uno scopo di tutela dell'avviamento inteso come clientela e si riferiscono, perciò, solo agli immobili che, adoperati dal conduttore come luogo aperto alla frequentazione diretta e strumentalmente negoziale della generalità dei destinatari finali dell'offerta di beni e di servizi, assumano la funzione di collettore di clientela e fattore locale di avviamento; ne consegue che l'indennità non spetta in caso di vendita di immobile adibito dal conduttore come locale di esposizione in cui il pubblico non accede, o accede solo se accompagnato, dopo essere in altro modo entrato in contatto con l'organizzazione commerciale del conduttore, se non risulti anche che, in concreto, tale locale è in grado di esercitare, di per sé, un richiamo sulla clientela.

    Cass. civ., sez. III, 10 agosto 2000, n. 10598, Pizzigallo ed altro c. Curatela fall. Sorressa. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 35; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 69).

@Avviamento commerciale - Indennità - Spettanza - Condizioni.

In considerazione della chiara e imperativa previsione dell'art. 34 della legge n. 392 del 1978, nonché dal raffronto con la disciplina della legge n. 19 del 1963, il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale consegue (salvo che nei soli casi tassativamente indicati dal legislatore, e cioè nelle ipotesi di cessazione del rapporto di locazione dovuta a "risoluzione per inadempimento o a disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267") automaticamente ed in misura prestabilita alla cessazione del contratto di locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione, senza che sia necessaria la sussistenza in concreto dell'avviamento e della sua perdita o senza che rilevi la circostanza che il conduttore, successivamente alla disdetta del contratto, abbia cessato di svolgere ogni attività nell'immobile locato prima della cessazione del rapporto. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che non aveva dato rilievo alla cessazione, prima della scadenza del contratto, di ogni attività commerciale da parte della conduttrice, senza richiedere da parte di quest'ultima la prova dell'esistenza di un nesso causale tra il recesso del locatore e la cessazione dell'attività).

    Cass. civ., sez. III, 16 settembre 2000, n. 12279, Cappelletti c. Fall. Soc. Apollo di Torre e C. S.n.c. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34).

@Azioni giudiziarie del condominio - Legittimazione del singolo condomino - Principio della rappresentanza reciproca - Portata.

In tema di condominio, il principio della "rappresentanza reciproca" e della "legittimazione sostitutiva" dei condomini vale allorché essi si contrappongano globalmente, come parte unitaria, ad un terzo estraneo, a tutela di un interesse collettivo che accomuna indifferenziatamente tutti i proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio; non quando essi rivestano la veste di parti contrapposte al condominio o quando si tratta di tutelare interessi individuali e personali, anche se analoghi, di alcuni.

    Cass. civ., sez. II, 6 ottobre 2000, n. 13331, Condominio Comparto Leone c. Pernarella ed altri. (C.c., art. 1131; c.p.c., art. 100).

@Azioni giudiziarie del condominio - Legittimazione dell'amministratore - Sopraelevazione - Domanda di demolizione.

L'amministratore è legittimato, senza necessità di autorizzazione dell'assemblea dei condomini, ad instaurare il giudizio per la demolizione della sopraelevazione dell'ultimo piano dell'edificio, costruita dal condomino in violazione delle prescrizioni e delle cautele fissate dalle norme speciali antisismiche, ovvero alterando l'estetica della facciata dell'edificio, perché tale atto, diretto a conservare l'esistenza delle parti comuni condominiali, rientra negli atti conservativi dei diritti, che, ai sensi dell'art. 1130, n. 4, c.c. è attribuito all'amministratore.

    Cass. civ., sez. II, 12 ottobre 2000, n. 13611, Buonasorte c. Cond. Is. P. e della comunione di Viali Sacesi. (C.c., art. 1127; c.c., art. 1130; c.c., art. 1131).

@Beni materiali - Pertinenze - Costituzione del vincolo - Bene accessorio di proprietà comune.

È ammissibile una pertinenza in comunione al servizio di più immobili appartenenti in proprietà esclusiva ai condomini della pertinenza stessa. Page 946

L'asservimento reciproco del bene comune (accessorio) consente di ritenere implicitamente sussistente la volontà dei comproprietari di vincolare i beni accessori comuni a favore delle rispettive proprietà esclusive (beni principali).

    Cass. civ., sez. II, 8 novembre 2000, n. 14528, Schiavone Francesco c. Feroleto C. R. ed altri. (C.c., art. 817).

@Canone - Controversie - Canoni maturati in corso di causa - Domanda di pagamento.

Nel procedimento per le controversie relative alla determinazione, all'aggiornamento ed all'adeguamento del canone di locazione, disciplinato, per tutto ciò che non è regolato dalla legge sull'equo canone, dalle norme del processo del lavoro indicate dall'art. 46 della predetta legge, la domanda di pagamento degli ulteriori canoni maturati in corso di causa, proposta in sede di precisazione delle conclusioni, si risolve in un mero ampliamento quantitativo della somma originariamente richiesta che, mantenendo inalterati i termini della contestazione, incide solo sul petitum mediato, relativo alla entità del bene da attribuire, e determina, quindi, soltanto una modifica...

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