Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Abuso d'ufficio - Abuso - Concorso con il reato edilizio per il rilascio di concessione illegittima - Possibilità di due giudizi sul medesimo fatto.

Pur potendosi astrattamente configurare a carico dell'amministratore comunale il concorso formale tra i reati di abuso di ufficio e il reato di (concorso in) costruzione abusiva correlato al rilascio di concessione edilizia illegittima, con teorica compatibilità di due giudizi successivi sul medesimo fatto per l'uno e per l'altro reato, tale compatibilità viene meno a fronte di un giudicato che abbia escluso, con ampio proscioglimento di merito, i presupposti fattuali essenziali del reato edilizio. (Nel caso di specie l'imputato era stato assolto, a seguito di un primo processo, dal reato edilizio e successivamente condannato, in separato giudizio, per il reato di abuso d'ufficio, per avere illegittimamente rilasciato la concessione edilizia: la Corte Suprema ha annullato senza rinvio la seconda sentenza, ai sensi dell'art. 620, lett. h c.p.p.).

    Cass. pen., sez. VI, 10 febbraio 2000, n. 1609 (ud. 10 gennaio 2000), Rovito A. (C.p.p., art. 620). [RV215427]

@Appello penale - Cognizione del giudice d'appello - Circostanze - Giudizio di comparazione.

In tema di giudizio di appello, il giudice è tenuto a motivare sulla prevalenza o equivalenza delle circostanze solo se esse siano state dedotte con i motivi di impugnazione, ovvero, di ufficio, solo nel caso in cui, in secondo grado, vi sia stata una meno grave valutazione in punto di responsabilità, oppure sia stata riconosciuta una nuova attenuante.

    Cass. pen., sez. V, 29 dicembre 1999, n. 14745 (ud. 26 novembre 1999), Dragomir A. (C.p., art. 69; c.p.p., art. 597). [RV215198]

@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Revoca di benefici.

Non contravviene al divieto della "reformatio in peius" il giu- dice di appello che, pur non investito di specifico motivo di gravame, revochi i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, nel caso in cui egli accerti, in esito ad attività puramente ricognitiva e non discrezionale e valutativa, il venir meno delle preesistenti condizioni di legittimazione dei benefici predetti.

    Cass. pen., sez. V, 31 gennaio 2000, n. 5384 (c.c. 11 novembre 1999), Cordova S. (C.p., art. 164; c.p., art. 168; c.p.p., art. 597; c.p.p., art. 674). [RV215573]

@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Procedimento - Partecipazione del P.M.

Nel giudizio camerale di appello, le ragioni di speditezza e di concentrazione, coessenziali alla natura del procedimento, impongono di non prevedere la partecipazione necessaria del pubblico ministero, del difensore e dell'imputato che, ai sensi dell'art. 127, commi terzo e quarto, c.p.p. (le cui forme procedurali sono richiamate dall'art. 599, comma primo), sono sentiti soltanto se compaiano; ne consegue che, l'eventuale impedimento del difensore non costituisce motivo di rinvio necessario, sempre che non debba procedersi a rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ed il contraddittorio è assicurato dalla semplice tempestiva notificazione degli avvisi.

    Cass. pen., sez. V, 28 febbraio 2000, n. 5619 (c.c. 22 novembre 1999), Patalano. (C.p.p., art. 127; c.p.p., art. 599). [RV215482]

@Appello penale - Incidentale - Limiti derivanti dal contenuto dell'appello principale - Sussistenza.

L'appello incidentale deve inerire ai capi e ai punti della decisione oggetto di quello principale, poiché altrimenti sarebbero travalicati i limiti del devolutum e si determinerebbe la vanificazione di fatto dei termini fissati, a pena di decadenza, per proporre impugnazione.

    Cass. pen., sez. I, 14 febbraio 2000, n. 1710 (ud. 2 dicembre 1999), Cucitro ed altri. (C.p.p., art. 595). [RV215339]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Costituzione di parte civile - Assegnazione di provvigionale - Definizione del processo con patteggiamento.

Nel caso che nel corso del procedimento penale sia emessa ordinanza di condanna dell'imputato al pagamento di una somma di denaro a titolo di acconto sulla liquidazione del danno derivante dal reato, se l'azione penale viene definita con il rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, l'ordinanza anticipatoria degli effetti della condanna perde efficacia e rimane caducata, non essen- do seguita da una decisione di affermazione della responsabilità penale dell'imputato.

    Cass. pen., sez. IV, 12 novembre 1999, n. 13013 (ud. 5 ottobre 1999), Alessi C. (C.p.p., art. 444). [RV215177]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena - Determinazione - Illegalità della pena.

In tema di applicazione della pena concordata, se è vero che il consenso prestato dalle parti sottrae la sentenza alle censure riguardanti l'entità della pena e le modalità della sua determinazione, è pur vero che la eccezione a tale principio è rappresentata dalla illegalità pena applicata. (Fattispecie relativa al delitto di rissa aggravata, per il quale, a seguito di concessione delle attenuanti gene- riche prevalenti, avrebbe dovuto essere applicata la pena pecuniaria e non, come nel caso in esame, quella detentiva. Nell'enunciare il principio sopra riportato, la Suprema Corte ha ricordato che la fattispecie di cui al comma secondo dell'art. 588 c.p. costituisce non titolo autonomo di reato, ma circostanza aggravante).

    Cass. pen., sez. V, 13 gennaio 2000, n. 5018 (c.c. 19 ottobre 1999), P.G. in proc. Rezel D. ed altri. (C.p.p., art. 444). [RV215673]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena - Determinazione - Rateizzazione della pena pecuniaria.

L'istituto del pagamento rateale della multa, disposto ai sensi dell'art. 133 ter c.p., ha come presupposto la valutazione delle condizioni economiche del condannato raffrontate all'entità della pena inflitta in concreto, e detti presupposti devono essere adeguatamente evidenziati dal giudice di merito, anche in caso di sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p., nel concedere o negare tale agevolazione.

    Cass. pen., sez. III, 5 gennaio 2000, n. 3285 (c.c. 22 ottobre 1999), P.M. in proc. Gadler M. (C.p.p., art. 444; c.p., art. 133 ter). [RV215162]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena - Determinazione - Reato continuato.

In sede di patteggiamento, per quanto, attiene al calcolo della pena con precipuo riferimento all'istituto della continuazione, il giudice è tenuto solamente a verificare che il reato da lui ritenuto più grave sia compatibile con la applicazione della pena base indicata dal richiedente e che l'aumento ex art. 81 c.p. sia contenuto nel triplo della pena base proposta. Va esclusa la necessità, nella sen- Page 440 tenza de qua, di una specifica motivazione in punto di ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione prospettato dalle parti.

    Cass. pen., sez. III, 5 gennaio 2000, n. 3285 (c.c. 22 ottobre 1999), P.M. in proc. Gadler M. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445; c.p., art. 81). [RV215163]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena - Determinazione - Reato continuato.

In tema di patteggiamento, la circostanza che nel computo della pena effettuato in sentenza non sia indicato l'aumento per la continuazione non può essere ritenuta causa di illegittimità della decisione ove la sanzione concordata dalle parti ed applicata dal giudice risulti superiore al minimo edittale e dunque perfettamente legale.

    Cass. pen., sez. II, 2 marzo 2000, n. 400 (c.c. 25 gennaio 2000), P.M. in proc. Foschi. (C.p.p., art. 444; c.p., art. 81). [RV215409]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Presupposti - Accordo con il P.M. - Dissenso.

Non può farsi luogo ad applicazione della pena su richiesta delle parti nel caso in cui il P.M., pur avendo prestato il suo consenso in ordine alla quantificazione della sanzione detentiva, lo abbia negato per quanto attiene la sua sostituzione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Invero, il mancato consenso del P.M. su di una parte della richiesta dell'imputato, impone al giudice di rigettare in toto la richiesta di patteggiamento.

    Cass. pen., sez. V, 13 gennaio 2000, n. 00000 (ud. 11 novembre 1999), Fertitta. (C.p.p., art. 444; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53). [RV215565]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Consenso delle parti - Modificabilità.

In tema di patteggiamento, una volta che l'accordo sia stato ratificato dal giudice, non è più consentito alle parti (anche a quella pubblica) prospettare questioni e sollevare censure con riferimento (come nella specie) alla applicazione delle circostanze ed alla entità e conversione della pena, che non siano illegali: anche entro tale ambito, invero, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti.

    Cass. pen., sez. V, 4 febbraio 2000, n. 5210 (c.c. 28 ottobre 1999), P.M. in proc. Verdi. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 606). [RV215467]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Forma - Procura speciale.

Allorquando l'imputato rilascia procura speciale al difensore per procedere al patteggiamento nella fase preliminare al dibattimento, acconsente implicitamente a che questo si svolga in sua assenza, sicché egli è rappresentato dal difensore e non può farsi luogo alla declaratoria di contumacia. Ne consegue che la lettura della sentenza equivale a notificazione e da essa decorre il termine per proporre impugnazione.

    Cass. pen., sez. I, 3 febbraio 2000, n. 6326 (c.c. 17 novembre 1999), Puglia. (C.p.p., art. 44). [RV215219]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Impugnazioni - Principio della inappellabilità della sentenza.

La...

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