Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Abuso d'ufficio - Estremi - Rilascio di concessione edilizia in violazione delle previsioni degli strumenti urbanistici -Configurabilità.

In tema di abuso di ufficio, integra l'elemento della violazione di legge considerato dalla fattispecie criminosa di cui all'art. 323 c.p. il rilascio di concessione edilizia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici, risolvendosi ciò nella violazione dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che impone al sindaco di rilasciare le concessioni «in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici». (Fattispecie in cui era stata assentita l'edificazione di un fabbricato le cui dimensioni eccedevano il rapporto superficievolumetria stabilito dal piano regolatore. Nell'affermare il principio di diritto sopra riportato, la S.C. ha precisato in tal modo, a norma dell'art. 619, comma primo, c.p.p., la specifica violazione di legge che ricorreva nel caso di specie, non indicata nel capo di imputazione).

    Cass. pen., sez. VI, 26 ottobre 1999, n. 12221 (ud. 22 settembre 1999), Carbone ed altri. (C.p., art. 323; c.p.p., art. 619; L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4). [RV216026]

@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Analisi - Prelevamento dei campioni.

Le nullità derivanti dall'omesso avviso all'imputato (ex art. 223 delle norme di coordinamento del c.p.p.) del procedimento di analisi di campioni (per le quali non sia prevista o possibile la revisione) rientra nella categoria delle nullità così dette di regime inter- medio. Pur trattandosi, invero, di una nullità di ordine generale ricadente nella previsione di cui alla lett. c) dell'art. 178 c.p.p., attinente all'intervento dell'imputato (o del suo difensore), la stessa, tuttavia, non rientra tra quelle assolute, insanabili e rilevabili anche di ufficio in ogni stato e grado, di cui al successivo articolo 179, considerato che la mancanza dell'avviso dell'inizio del procedimento di analisi dell'indagato è cosa diversa dalla omessa violazione del principio del contraddittorio. (Fattispecie relativa a scarico idrico contenente percentuali elevate di concentrazione di azoto nitroso).

    Cass. pen., sez. III, 4 maggio 2000, n. 5207 (ud. 15 marzo 2000), Murri. (Att. c.p.p., art. 223; c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 179). [RV216069]

@Amnistia, indulto e grazia - Indulto - Applicazione - In sede di cognizione.

Il provvedimento applicativo dell'indulto, emesso in sede di cognizione, in quanto condizionato ex lege, non ha carattere definitivo, potendo essere sempre revocato in executivis, pur se erroneamente emesso in presenza di una causa di revoca, a meno che non risulti che quest'ultima, nota al giudice, sia stata almeno implicitamente valutata e ritenuta inoperante. Qualora, invece, sia lo stesso giudice dell'esecuzione a dichiarare condonata la pena con provvedimento impugnabile a norma degli artt. 672, comma primo, e 667 c.p.p., la decisione assume - in forza del generale principio del ne bis in idem operante, in quanto compatibile, anche nel procedimento esecutivo - carattere di definitività e deve, quindi, ritenersi irrevocabile, essendo suscettibile di modifica solo in sede di gravame, ma non per successivo e autonomo intervento del giudice dell'esecuzione, cui la stessa questione potrebbe essere riproposta, data la natura di pronuncia «allo stato degli atti» dei provvedimenti da lui emessi, soltanto in una mutata situazione di fatto, e non sulla base di elementi preesistenti. Ne consegue che nel procedimento di esecuzione l'erronea applicazione dell'indulto in presenza di una causa di revoca, una volta definitiva, preclude l'accoglimento di una successiva istanza del pubblico ministero intesa a far valere la medesima ragione di revoca.

    Cass. pen., sez. I, 16 maggio 2000, n. 749 (c.c. 1 febbraio 2000), Cici. (C.p., art. 174; c.p.p., art. 672). [RV216077]

@Amnistia, indulto e grazia - Indulto - Revoca - Indulto condizionato.

Nell'ipotesi di indulto sottoposto alla condizione risolutiva della commissione di un nuovo reato, il termine di prescrizione della pena deve farsi decorrere dal momento in cui, verificatasi la decadenza dal beneficio, la pena può essere concretamente posta in esecuzione. Tale momento non coincide temporalmente con la data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna comportante la perdita del beneficio anteriormente concesso, bensì con la data in cui, disposta la revoca del condono, il relativo provvedimento è divenuto irrevocabile.

    Cass. pen., sez. I, 16 maggio 2000, n. 1441 (c.c. 28 febbraio 2000), Zanon. (C.p., art. 172; c.p., art. 174; c.p.p., art. 648). [RV216007]

@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Impugnazione proposta contro sentenza inappellabile - Trasmissione degli atti alla Corte di cassazione.

Una volta che il P.M. abbia proposto impugnazione avverso una sentenza inappellabile a norma dell'art. 593, comma terzo, c.p.p., la corte di merito deve astenersi dal decidere e limitarsi a qualificare come ricorso l'impugnazione stessa, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione. Qualora, invece, la corte di appello pronunci sentenza di secondo grado, avverso la quale sia proposto ricorso per cassazione, la corte di legittimità annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ritiene il giudizio, qualificando l'originaria impugnazione come ricorso per cassazione. (Fattispecie nella quale il fatto di avere baciato sulla bocca una donna non consenziente era stato qualificato dal pretore come contravvenzione ex art. 660 c.p. e la corte di appello, adita dal P.M., che lamentava erroneità della qualificazione, anziché rimettere gli atti alla Corte Suprema, aveva annullato la prima decisione per incompetenza per materia, disponendo la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per l'ulteriore corso in ordine al reato di cui all'art. 609 bis c.p.; nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha annullato senza rinvio entrambe le sentenze di merito, disponendo la trasmissione degli atti al predetto procuratore della Repubblica).

    Cass. pen., sez. I, 14 giugno 2000, n. 7038 (ud. 4 maggio 2000), Lipari. (C.p.p., art. 609 bis; c.p.p., art. 593; c.p.p., art. 660). [RV216184]

@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Capi della sentenza e punti della decisione - Reato continuato.

Una volta che l'imputato abbia formulato uno specifico motivo di gravame sulla mancata applicazione della continuazione, il giudice dell'impugnazione ha l'obbligo di pronunciarsi sul tema di indagine devolutogli, per l'evidente ragione che al principio devolutivo è coessenziale il potere-dovere del giudice del gravame di esaminare e decidere sulle richieste dell'impugnante: sicché, stante la correlazione tra motivi di impugnazione e ambito della cognizione e della decisione, non è ammissibile che il giudice possa esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell'esecuzione e possa, così, sovrapporre all'iniziativa rimessa al potere dispositivo della parte la propria valutazione circa l'opportunità di esaminare, Page 694 o non, l'istanza dell'impugnante. Ne consegue che, qualora il giudice di appello abbia omesso di pronunciare sulla richiesta di continuazione formulata con specifico motivo di impugnazione, sussiste l'interesse dell'imputato al ricorso per cassazione per la mancata pronuncia sul punto.

    Cass. pen., sez. un., 28 giugno 2000, n. 1 (ud. 19 gennaio 2000), Tuzzolino. (C.p.p., art. 597), in Arch. nuova proc. pen. 2000, 381. [RV216238]

@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Diverso computo degli aumenti per le circostanze o per la continuazione.

Ai fini del divieto di reformatio in pejus, per «pena» deve intendersi non solo il risultato finale ottenuto dopo avere calcolato gli aumenti e le diminuzioni per effetto della continuazione e del concorso delle circostanze, ma anche tutti i singoli elementi che concorrono all'operazione, ivi compresa la pena base l'aumento a titolo di continuazione. Sicché, qualora l'appello dell'imputato sulla entità della pena sia accolto il giudice ha solo l'obbligo di procedere alla corrispondente diminuzione della pena complessiva. Peraltro, ove il giudice di appello abbia diversamente determinato la pena base, la pena da determinare a titolo di aumento per la continuazione non deve necessariamente rispettare la proporzione con la pena base risultante dalla sentenza di primo grado, purché la pena complessiva ne risulti diminuita.

    Cass. pen., sez. VI, 11 novembre 1999, n. 12936 (ud. 25 giugno 1999), Castiglioni ed altri. (C.p., art. 81; c.p.p., art. 597). [RV216028]

@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Tentato omicidio.

Una volta che l'imputato abbia investito, con l'appello, il punto della sentenza concernente la configurabilità del tentativo di omicidio in relazione al tipo di dolo che sorregge l'azione, legittimamente il giudice di secondo grado ritiene, ferma restando la pena inflitta dal primo giudice, il dolo diretto in luogo di quello eventuale, senza che ciò comporti violazione del divieto di reformatio in peius.

    Cass. pen., sez. I, 22 maggio 2000, n. 5963 (ud. 28 febbraio 2000), Baj. (C.p.p., art. 597; c.p., art. 43; c.p., art. 56; c.p., art. 575). [RV216009]

@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Ricorso convertito ex art. 580 c.p.p. - Decisione nel merito.

Il giudice d'appello ha un potere di cognizione che comprende le questioni di merito e quelle di legittimità, e laddove affronta queste ultime non perde la sua competenza sulle prime. Ne deriva che il giudice d'appello che debba giudicare su un ricorso convertito ex art. 580 c.p.p., se ritiene fondati i motivi di legittimità proposti dal ricorrente, non deve...

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