Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Insediamenti civili o produttivi - Autolavaggio

L'attività di autolavaggio non può considerarsi insediamento civile, ma va considerata attività industriale, siccome attività di esecuzione di un servizio in forma professionale ed organizzata, atta a scaricare rifiuti liquidi di natura inquinante.

    Cass. pen., sez. III, 1 ottobre 1999, n. 11295 (ud. 25 giugno 1999), Zompa M. ed altro. (L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 21; D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152). [RV214632]

@Appello civile - Citazione di appello - Decreto di fissazione della comparizione delle parti - Inosservanza del termine perentorio per rinnovare la notifica del decreto

L'inosservanza del termine perentorio fissato dal giudice d'appello per rinnovare la notifica del decreto presidenziale di fissazione della comparizione delle parti in camera di consiglio per la decisione sull'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, depositata contestualmente al ricorso in appello, incide soltanto sul procedimento incidentale, di natura cautelare, ma non anche sulla rituale instaurazione del contraddittorio nel giudizio ordinario avente ad oggetto l'impugnazione.

    Cass. civ., sez. lav., 22 giugno 1999, n. 6344, Mazzone c. Mirabella. (C.p.c., art. 435; c.p.c., art. 415). [RV527822]

@Appello civile - Citazione di appello - Decreto di fissazione della comparizione delle parti - Inosservanza del termine perentorio per rinnovare la notifica del decreto

L'inosservanza del termine perentorio fissato dal giudice d'appello per rinnovare la notifica del decreto presidenziale di fissazione della comparizione delle parti in camera di consiglio per la decisione sull'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, depositata contestualmente al ricorso in appello, incide soltanto sul procedimento incidentale, di natura cautelare, ma non anche sulla rituale instaurazione del contraddittorio nel giudizio ordinario avente ad oggetto l'impugnazione.

    Cass. civ., sez. lav., 22 giugno 1999, n. 6344, Mazzone c. Mirabella. (C.p.c., art. 435; c.p.c., art. 415). [RV527822]

@Appello civile - Improcedibilità - Produzione della sentenza impugnata - Prova

Ai fini della procedibilità dell'appello, l'avvenuta produzione in giudizio della sentenza impugnata va provata dall'appellante mediante l'indice del suo fascicolo sottoscritto dal cancelliere, dovendo tutti i documenti prodotti risultare dal medesimo ai sensi dell'art. 74 att. c.p.c. e a nulla rilevando la nota d'iscrizione a ruolo, che ha una funzione diversa dall'indice dei documenti sul fascicolo di parte e contiene soltanto l'indicazione delle parti, del procuratore che si costituisce, dell'oggetto della domanda, della data della notifica della citazione e dell'udienza fissata per la comparizione delle parti.

    Cass. civ., sez. II, 15 giugno 1999, n. 5924, Notarianni c. Asta Box di Massano Guido ditta. (Att. c.p.c., art. 74). [RV527501]

@Appello penale - Dibattimento - Impedimento del difensore - Rinvio con nuova citazione

Qualora il giudice alla data fissata accerti un impedimento dell'imputato o del difensore e di conseguenza sospenda o rinvii il dibattimento, fissando altra udienza e disponendo nuova citazione, non occorre, allorché originariamente sia stato osservato il termine minimo di comparizione, accordarne uno nuovo di pari durata: invero, poiché il diritto di difesa è stato già pienamente garantito, un'ulteriore dilazione non troverebbe alcuna giustificazione, non solo sotto un profilo strettamente normativo, ma neppure su un piano logico.

    Cass. pen., sez. V, 17 novembre 1999, n. 13265 (ud. 21 ottobre 1999), Adduci. (C.p.p., art. 601). [RV214715]

@Appello penale - Facoltà del giudice di appello - Rinnovazione del dibattimento - Revoca dell'ordinanza

L'ordinanza che dispone la rinnovazione parziale del dibattimento in appello non condiziona l'attività ulteriore del giudice procedente e, quindi, può essere in tutto o in parte revocata, sia esplicitamente sia implicitamente, essendo in questo secondo caso sufficiente che in sentenza il giudice dia ragione del proprio convincimento e dell'adeguatezza degli elementi probatori acquisiti.

    Cass. pen., sez. V, 17 novembre 1999, n. 13260 (ud. 21 ottobre 1999), Salotti. (C.p.p., art. 520). [RV214713]

@Appello penale - Incidentale - Notificazione dell'appello alle altre parti - Omissione

In tema di impugnazioni, poiché l'art. 584 c.p.p. dispone che il gravame proposto da una parte deve essere, senza ritardo, comunicato al P.M. e notificato alle parti private, e poiché trattasi di disposizione volta a garantire alla parte che non abbia proposto impugnazione la possibilità di avvalersi dell'altrui gravame per contrastare le pretese avanzate nei suoi confronti dall'impugnante principale, la mancata notificazione all'imputato della impugnazione del procuratore generale e dei relativi motivi gli impedisce di esercitare, a sua volta, il diritto di impugnazione ed impedisce inoltre la costituzione di un valido rapporto processuale. (Fattispecie in cui, avverso la sentenza di primo grado, che aveva assolto l'imputato, era stata proposta impugnazione dalla parte civile e dal P.M., ma solo la prima era stata notificata all'imputato, che aveva, a sua volta, proposto appello incidentale. Con la pronuncia sopra riportata, la Corte ha chiarito che il giudice di secondo grado aveva erroneamente rigettato l'eccezione proposta dall'imputato, sul presupposto che costui, con l'appello incidentale e con i motivi nuovi, si era di fatto difeso nei confronti di entrambi gli appellanti).

    Cass. pen., sez. V, 28 settembre 1999, n. 11017 (ud. 17 giugno 1999), Carlei E. (C.p.p., art. 595; c.p.p., art. 584). [RV214485]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Costituzione di parte civile - Poteri del giudice - Valutazione della legittimazione a costituirsi

Nel giudizio di applicazione della pena a richiesta delle parti, il giudice, se non può apprezzare la fondatezza della domanda della parte civile, ha tuttavia, il potere-dovere di valutare la legittimazione della costituzione ai fini della condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali a favore di quella.

    Cass. pen., sez. V, 10 novembre 1999, n. 4076 (c.c. 20 settembre 1999), Valeri. (C.p.p., art. 74; c.p.p., art. 76; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445). [RV214560]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Costituzione di parte civile - Spese processuali - Liquidazione d'ufficio

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Poiché nella sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. non può essere pronunciata la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni e, pertanto, non è simmetricamente configurabile una situazione di soccombenza da cui derivi, ex lege, il diritto della parte vittoriosa alla ripetizione delle spese sostenute per far valere la sua pretesa nel processo, deve escludersi che, nell'applicare la pena concordata, il giudice possa liquidare d'ufficio in mancanza, della domanda dell'interessato, le spese processuali a favore della parte civile. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che, nella diversa ipotesi in cui l'interessato abbia tempestivamente presentato la domanda di rifusione delle spese, ma non la relativa nota, il giudice del patteggiamento può procedere alla liquidazione sulla base della tariffa professionale vigente).

    Cass. pen., sez. un., 3 dicembre 1999, n. 20 (c.c. 27 ottobre 1999), Fraccari ed altri. (C.p.p., art. 444). [RV214640]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Natura - Sentenza di condanna - Giudizio di diniego delle attenuanti

La sentenza di applicazione della pena è equiparata a sentenza di condanna e pertanto essa è valutabile nel giudizio di diniego delle attenuanti generiche, specie ove si consideri che l'art. 133 c.p. richiama, oltre che i precedenti penali, anche quelli giudiziari. (Fattispecie in cui le attenuanti generiche sono state negate sul presupposto di un precedente specifico, costituito da una sentenza di patteggiamento).

    Cass. pen., sez. IV, 29 settembre 1999, n. 11225 (ud. 15 giugno 1999), Pinto G. (C.p.p., art. 444; c.p., art. 133). [RV214770]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena - Determinazione - Errore nel calcolo

In tema di patteggiamento, oggetto della richiesta formulata dalle parti è la pena definitiva cui si perviene con i calcoli intermedi. Ne consegue che nel caso in cui in uno dei calcoli intermedi si giunga a toccare una pena inferiore al minimo previsto per la sanzione considerata, la circostanza è priva di effetti, giacché l'accordo delle parti si forma non sulle operazioni aritmetiche con le quali la pena viene determinata, bensì sulla sanzione definitiva da applicare.

    Cass. pen., sez. VI, 16 giugno 1999, n. 1705 (c.c. 6 maggio 1999), P.G. in proc. Botto. (C.p.p., art. 444). [RV214742]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena - Determinazione - Poteri del giudice

In tema di applicazione della pena richiesta dalle parti, ove il giudice abbia operata la diminuzione di pena per effetto delle attenuanti generiche senza esplicitare il giudizio di comparazione con le circostanze aggravanti, è sufficiente la mera affermazione della congruità della pena, dovendosi ritenere in tal caso il giudizio di comparazione implicitamente effettuato con l'esito della prevalenza delle generiche.

    Cass. pen., sez. V, 10 novembre 1999, n. 4715 (c.c. 6 ottobre 1999), Pugliese. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445). [RV214563]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena - Determinazione - Reato continuato

In tema di sostituzione delle pene detentive brevi, qualora sia stata concordata tra le parti e ratificata dal giudice l'applicazione della continuazione, non può tenersi conto, per individuare i...

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